La famiglia può chiedere che al GLO partecipano esperti professionisti privati (logopedista, neuropsichiatra, o altra figura) che seguono il figlio?

Assolutamente sì, si deve fare la richiesta al dirigente.

E’ consentita la partecipazione di un solo esperto privato in qualità di membro stabile del gruppo, DL 182 del  2020 (modificato dal DL 153 del 2023) art. 3 c. 6:

«6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. » (Significa che non firma il PEI)

E ancora Linee Guida ALLEGATO  B del DL 153/23 pag. 8
«Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l’incarico e l’impegno a rispettare la riservatezza necessaria.
La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. » (non firmano il PEI)

È comunque possibile invitare, di volta in volta, altre figure esterne in qualità di partecipanti ai singoli incontri del GLO, le Linee Guida, a pagina 9, precisano che:
«Su invito formale del Dirigente scolastico e – in caso di privati esterni alla scuola – acquisita l’autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all’ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.»(non firmano il PEI)

È consigliabile fare la richiesta al dirigente con largo anticipo rispetto alla convocazione del GLO, poiché attendere la comunicazione ufficiale potrebbe non lasciare tempo sufficiente per completare le pratiche necessarie.

È importante chiarire il significato della partecipazione “a titolo consultivo e non decisionale”: tale espressione indica che i soggetti esterni non hanno potere deliberativo, ovvero non determinano l’esito delle decisioni (come l’approvazione del PEI).

Tuttavia, ciò non limita in alcun modo la possibilità di esprimere liberamente il proprio punto di vista su tutte le questioni trattate, al pari degli altri membri del gruppo.

ATTENZIONE

Nessuna norma parla più del compenso degli specialisti.

C’era una annotazione al riguardo nella versione precedente delle linee guida allegate al DL 182/20, ma è stata eliminata con  le modifiche del 2023.

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