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Quando l’insegnante di sostegno è assente, chi pensa allo studente con disabilità?

Gli insegnanti di sostegno non sono dei super uomini e delle super donne, anche a loro capita di ammalarsi o di avere altri tipi di impedimenti che li costringono a stare lontani dalla scuola, quando questo avviene chi pensa allo studente con disabilità? Chi predispone attività da fare in classe o a casa?

Purtroppo in alcuni casi quando si presentano queste situazioni lo studente con disabilià viene lasciato a “sè stesso”, magari mandato in un altra classe dove è presente un altro insegnante di sostegno, in casi estremi viene chiesto alla famiglia di non mandarlo a scuola, cosa dice la normativa in merito?

C’è una voce del PEI che dovrebbe essere destinata proprio a chiarire questi aspetti:

Dicono le Linee Guida allegato B del DL 153/23, pag. 31:

«È necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 – Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse.»

E’ bene anche ricordare cosa dicono le Linee Guida sull’ integrazione scolastica per gli alunni con disabilità del 2009, pag. 18:
«… è l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l’alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. »


Se una scuola chiede verbalmente ai genitori di non mandare il proprio figlio a scuola a causa dell’assenza dell’insegnante di sostegno o dell’operatore, tale richiesta è da considerarsi un atto illecito.

In questi casi, la prima cosa da fare è chiedere che la richiesta venga formulata per iscritto e firmata dal dirigente scolastico. Con ogni probabilità, ciò non avverrà, poiché nessun dirigente si assumerebbe formalmente una responsabilità del genere. Qualora invece la scuola producesse realmente tale richiesta scritta, è opportuno segnalare immediatamente l’accaduto all’Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

La scuola è un servizio pubblico essenziale e può essere sospeso solo per gravi motivi e esclusivamente tramite un atto formale del dirigente scolastico, adeguatamente motivato.

Chiedere a un genitore di non portare a scuola il proprio figlio con disabilità per la mancanza dell’insegnante di sostegno o dell’operatore può configurarsi come una forma di discriminazione diretta, e come tale va contrastata con determinazione (Legge n. 67 del 2006).

Se uno studente necessita di una presenza costante accanto a sé (rapporto 1:1), in caso di assenza delle figure preposte è compito del dirigente scolastico trovare una soluzione adeguata, ad esempio attivando una supplenza o una sostituzione tempestiva.

Non è accettabile che venga richiesto all’insegnante di sostegno o all’operatore assegnato ad un altro alunno di spostarsi per coprire la mancanza, perché in questo modo verrebbe lasciato scoperto l’altro studente, privandolo del supporto garantito.

Un simile spostamento può essere tollerato solo in casi veramente eccezionali e per un tempo molto limitato — ad esempio per un solo giorno — ma non può e non deve diventare una pratica abituale o consolidata.

 
Recentemente è entrato in funzione il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. 
 
Si può provare anche questa strada
https://www.garantedisabilita.it/

La famiglia può chiedere che al GLO partecipano esperti professionisti privati (logopedista, neuropsichiatra, o altra figura) che seguono il figlio?

Assolutamente sì, si deve fare la richiesta al dirigente.

E’ consentita la partecipazione di un solo esperto privato in qualità di membro stabile del gruppo, DL 182 del  2020 (modificato dal DL 153 del 2023) art. 3 c. 6:

«6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. » (Significa che non firma il PEI)

E ancora Linee Guida ALLEGATO  B del DL 153/23 pag. 8
«Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l’incarico e l’impegno a rispettare la riservatezza necessaria.
La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. » (non firmano il PEI)

È comunque possibile invitare, di volta in volta, altre figure esterne in qualità di partecipanti ai singoli incontri del GLO, le Linee Guida, a pagina 9, precisano che:
«Su invito formale del Dirigente scolastico e – in caso di privati esterni alla scuola – acquisita l’autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all’ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.»(non firmano il PEI)

È consigliabile fare la richiesta al dirigente con largo anticipo rispetto alla convocazione del GLO, poiché attendere la comunicazione ufficiale potrebbe non lasciare tempo sufficiente per completare le pratiche necessarie.

È importante chiarire il significato della partecipazione “a titolo consultivo e non decisionale”: tale espressione indica che i soggetti esterni non hanno potere deliberativo, ovvero non determinano l’esito delle decisioni (come l’approvazione del PEI).

Tuttavia, ciò non limita in alcun modo la possibilità di esprimere liberamente il proprio punto di vista su tutte le questioni trattate, al pari degli altri membri del gruppo.

ATTENZIONE

Nessuna norma parla più del compenso degli specialisti.

C’era una annotazione al riguardo nella versione precedente delle linee guida allegate al DL 182/20, ma è stata eliminata con  le modifiche del 2023.

Le prove scritte equipollenti degli esami di maturità dovranno essere preparate modificando quelleministeriali uscite o preparate in precedenza?

La prova equipollente può essere:

  1. preparata al momento, adattando quella ministeriale,
  2. preparata in precedenza dalla commissione.

Nel primo caso sono possibili solo modifiche da predisporre in tempi brevi perché l’esame deve cominciare contemporaneamente per tutti e finché non è pronta anche questa prova non possono iniziare neppure i compagni.

Se servono personalizzazioni complesse bisogna preparare le prove prima, predisponendo la solita terna da sorteggiare.

Alcune presidenti rifiutano questo secondo sistema, anche se nessuna norma lo vieta espressamente, e in questo caso bisogna fare tutto al momento, con il rischio di allungare di molto i tempi iniziali.

Per gli alunni che per motivi di salute devono assentarsi per molti giorni da scuola si può attivare la didattica a distanza?

La normativa purtroppo è ambigua e incompleta.

Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare (MIM)

Linee di indirizzo nazionali sull’istruzione ospedaliera e domiciliare pubblicate dal MIUR nel giugno del 2019.

D.M. 461 del 6 giugno 2019


Secondo il Dlgs 66/17 art. 16 si attiva per gli alunni per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate (per tutti gli alunni, non solo quelli con disabilità . Legge 104/92). 

TUTTAVIA…

Nel 2019 il DL 96/19  ha modificato il DL 66/17, introducendo in particolare due nuovi commi all’art. 16 sull’Istruzione Domiciliare, il 2-bis e il 2-ter, che avrebbero dovuto regolare in particolare la partecipazione degli insegnanti di sostegno.

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.

2-ter. Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Per il comma 1 quindi  l’istruzione domiciliare si può organizzare anche con collegamenti a distanza (uso delle nuove tecnologie) anche perchè non comporta nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica (comma 2-ter stesso articolo).

Per il comma 2-bis la situazione è più complessa 

La questione degli insegnanti di sostegno è lasciata in sospeso (orario, obbligo, organizzazione…) e rinviata a un successivo decreto ministeriale che doveva uscire entro 120 giorni ma che dopo 6 anni non si è ancora visto. 


La DAD che si faceva durante la pandemia non è più proponibile ma nessuno vieta alla scuola di collegare l’alunno assente a distanza se ritenuto utile, il DPR 275/99 art. 4 comma 2  sull’autonomnia scolastica dice chiaramente che per raggiungere il successo formativo la scuola può attivare tutte le forme di flessibilità che ritiene opportune.


L’insegnante di sostegno è obbligato a recarsi a domicilio? Per quante ore? Come viene organizzato il suo orario?

In base alle attuali norme contrattuali, non è obbligato.

La sede di lavoro dell’insegnante è la sua scuola di titolarità e non può essere costretto a recarsi altrove senza considerare distanze, eventuali difficoltà di trasporto o altro.

È uno degli aspetti che avrebbe dovuto chiarire il decreto ministeriale previsto dall’art. 16 c- 2-bis del DL 66/17, ma, come già detto, il decreto attuativo ancora non è stato emanato.

Se accetta, l’incarico va formalizzato, e le ore svolte a domicilio vanno considerate nel normale orario di servizio.

In base ai bisogni e alle esigenze didattiche si deciderà quante ore dedicare all’istruzione domiciliare, quante ad eventuali attività didattiche a distanza o altro. 

Se questa organizzazione è prevista per tutto l’anno deve certamente essere esplicitata e condivisa nel PEI.


In sostanza oggi abbiamo due situazioni diverse:
  • se servono interventi a domicilio da parte di insegnanti che devono svolgere delle ore oltre il loro orario di servizio servono dei finanziamenti appositi che vanno chiesti alla scuola polo in base alle indicazioni delle Linee di indirizzo. In questi caso occorre fare un progetto dettagliato condiviso con la famiglia,  la valutazione rimane di competenza dei docenti curricolari. Le modalità vanno definite nel progetto.  La didattica può essere  personalizzata ma, nel caso di scuola secondaria di II grado,  deve rimanere equipollente se si vuole conseguire il diploma. Nessun insegnante può essere “obbligato” a recarsi al domicilio dello studente.
  • se non servono finanziamenti extra perché l’intervento non ha costi per la scuola (di solito perché se ne occupa solo l’insegnante di sostegno o perché tutto si può fare con collegamenti on line) la scuola può muoversi in autonomia sottoscrivendo un progetto con i genitori (anche con lo studente se maggiorenne).