Per gli alunni che per motivi di salute devono assentarsi per molti giorni da scuola si può attivare la didattica a distanza?

Si è possibile, e non va confusa con la DaD o la DDI applicata ai tempi del Covid.

E’ chiamata istruzione domiciliare  ed è prevista  dall’art. 16 del DL 66 del 2017  (integrato e corretto dal DL 96 del 2019 ) il quale dice:

“1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.”

Suddetto articolo quindi dice che l’istruzione domiciliare si può organizzare anche con collegamenti a distanza anche perchè non comporta nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica (comma 2-ter stesso articolo).

Si può quindi chiedere la didattica a distanza se viene “accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate”.


Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare

Sulla valutazione degli alunni in ospedale si applica l’art. 22 c. 2 del DL 62/17 
I docenti dell’ospedale effettuano lo scrutinio “nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 [ossia in ospedale] abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.
Analogamente si procede quando l’alunna, l’alunno, la
studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di
svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in
ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalita’ attuative
del presente comma sono indicate nell’ordinanza del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di cui
all’articolo 12, comma 4″.

Linee di indirizzo nazionali (formato doc)
D.M. 461 del 6 giugno 2019

 

Pagina del ministero dove si trovano questi documenti.


Le procedure dell’istruzione domiciliare si basano sull’art. 16 del Dlgs 66/17 e sulle Linee di indirizzo della scuola in ospedale e istruzione domiciliare del 2019.

Il Dlgs 66 avrebbe dovuto regolamentare il ruolo dell’insegnante di sostegno nei progetti di istruzione domiciliare degli alunni con disabilità ma il decreto attuativo necessario non è stato mai approvato.

In sostanza oggi abbiamo due situazioni diverse:

  • se servono interventi a domicilio da parte di insegnanti che devono svolgere delle ore oltre il loro orario di servizio servono dei finanziamenti appositi che vanno chiesti alla scuola polo in base alle indicazioni delle Linee di indirizzo. In questi caso occorre fare un progetto dettagliato condiviso con la famiglia,  la valutazione rimane di competenza dei docenti curricolari. Le modalità vanno definite nel progetto.  La didattica può essere  personalizzata ma, nel caso di scuola secondaria di II grado,  deve rimanere equipollente se si vuole conseguire il diploma. Nessun insegnante può essere “obbligato” a recarsi al domicilio dello studente.
  • se non servono finanziamenti extra perché l’intervento non ha costi per la scuola (di solito perché se ne occupa solo l’insegnante di sostegno o perché tutto si può fare con collegamenti on line) la scuola può muoversi in autonomia sottoscrivendo un progetto con i genitori (anche con lo studente se maggiorenne).

Esami Maturità anno Scolastico 2023/2024

OM 55 del 2024 – Esami maturità
Allegato  A – Griglia valutazione orale 2023/2024
Nota MIM calcolatrici ammesse agli Esami di Stato 2023-2024

NON è possibile  in nessun caso usare strumenti che abbiano connessione a Internet, che siano Pc, Tablet o smartphone,

Nota Mim 22479 del 30 maggio

 

SECONDA PROVA SCRITTO DIVISO A SECONDA INDIRIZZO IL 20/06/2024

Per i  LICEI 

Per gli ISTITUTI TECNICI

Per gli ISTITUTI PROFESSIONALI

DDL Valditara – Tornano i giudizi alla Primaria e cambiano le norme sul voto in condotta (2024)

Tracce delle prove scritte

Cos’è il Piano per l’Inclusione?

Cos’è il Piano per l’Inclusione? Costa cambia rispetto al PAI?

 

 

Il PAI è stato di fatto abolito, ma il Piano per l’inclusione è previsto dall’art. 8 del Dlgs 66/17 che dice che va predisposto da ciascuna istituzione scolastica.
Il ministero non ha mai dato nessuna indicazione in merito per cui non sono in grado di dire se una scuola che non ha nessuno studente con disabilità si può considerare esclusa o debba prepararsi in ogni caso all’accoglienza.

DLgs 66 del 13/4/2017 – Inclusione scolastica

 

 

La normativa ufficialmente è cambiata, e non di poco.

Il PAI istituito dalla CM 8 del 2013 (oramai abolito) e sostituito con il PI (Piano per l’inclusione)  previsto dall’art. 8 del DL 66/17,  sono due cose molte diverse, basti pensare al fatto che il PAI riguardava tutti gli alunni con BES mentre il PI, per effetto dell’art. 2 del DL 66, dovrebbe occuparsi esclusivamente di alunni con L. 104.

DL 66/17 Art. 8 – Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il DL 66 non prevede decreti attuativi su questo tema, ma qualche indicazione da parte del ministero sarebbe più che opportuna anche perché rimangono aspetti poco chiari:
– Il Piano per l’Inclusione dovrebbe essere triennale, come il PTOF, però ha ricadute sull’organizzazione delle risorse di sostegno, e quindi sulla loro richiesta sulla base dei singoli PEI, e quindi deve necessariamente essere anche annuale.
– va specificato se veramente esso si deve occupare esclusivamente degli alunni con disabilità certificata, escludendo tutti gli altri bisogni educativi speciali, come deriverebbe da una applicazione ricordo dell’art. 2.

L’argomento è strettamente connesso al funzionamento del GLI che ha proprio nel supporto al Collegio dei Docenti al momento della definizione del Piano per l’Inclusione  una delle sue competenze principali.

Finora (dicembre 2023) il Ministero non si è pronunciato né sul Piano per l’inclusione né sul GLI.

Funzione principale del GLO: Approvare e modificare il PEI

Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.

“2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) e’ elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma 10;
b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica…” continuare a leggere sul decreto.

Dalle Linee guida allego B allegate al DL 153/23  pag 10:

” …− incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni» (comma 2, lettera h). Il numero di questi
incontri dipende dai bisogni emersi, e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato. Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari;…”

Un PEI approvato o modificato senza prima fare un GLO NON E’ VALIDO.

Cosa succede se i genitori non firmano il PEI?

Cosa succede se i genitori non firmano il PEI? E’ valido lo stesso? Può essere applicato?

 

Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.

Essendo un atto formale dell’istituzione scolastica è necessaria la firma del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato, che attesta, anche sulla base del verbale dell’incontro, la regolarità delle procedure seguite ossia che il PEI è stato effettivamente approvato dal GLO.

La firma di tutti i membri del GLO è prevista dalle Linee Guida, pag. 11, ma non è specificato se va ritenuta è effettivamente indispensabile per la  piena validità dell’atto.

Se il genitore non firma per esprimere il suo dissenso rispetto al PEI approvato o per altri motivi, si suppone che abbia manifestato le sue posizioni anche durante l’incontro del GLO ed è importante che esse vengano ben verbalizzate.

Ricordiamo cosa dice l’art. 3 c. 9 del DI 182/20:

“9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.”

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES