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Novità importanti sulle spese che si possono portare in detrazione sulla dichiarazione dei redditi

LE SPESE SARANNO DETRAIBILI SOLO SE IL PAGAMENTO È TRACCIABILE

Dal primo gennaio 2020 tutte le spese che generano detrazione (ad eccezione dei farmaci, dei dispositivi medici e delle prestazioni presso strutture sanitarie pubbliche o strutture private convenzionate) devono avvenire con pagamento tracciabile

  • bancomat
  • carta di credito
  • bonifici
  • assegni
Spese che possono essere portate in detrazione:
  • Spese mediche
  • Spese veterinarie
  • Spese funebri
  • Frequenza scuole e università
  • Assicurazioni rischio morte
  • Erogazioni liberali
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • Affitti studenti universitari
  • Canoni abitazione principale
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Le suddette spese se fossero pagate in contanti, non potranno essere detratte.

 

 

 

 

 

 

Nei casi in cui i ragazzi hanno la 104 ma è in scadenza, o sia già scaduta, e non si è ancora riusciti a fare l’aggiornamento all’INPS per il rinnovo cosa accade?

Può accadere che la 104 sia in scadenza, o addirittura sia già scaduta, al rinnovo del ciclo scolastico, ma non si è ancora in possesso del rinnovo, ne si ha  ancora l’appuntamento per la commissione INPS per l’accertamento della disabilità.

NIENTE PAURA

Nel 2014 è stata approvata una norma importante, Legge 114 che ha introdotto alcune misure di semplificazione assai rilevanti.

In particolare l’art 25 comma 6-bis prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità  mentre si attende il termine della revisione.

Quindi fino a nuovo accertamento  i ragazzi mantengono gli stessi diritti come se la 104 non fosse scaduta.

Vale sia per la 104 che per l’indennità di frequenza. 

Come devono essere gli Attestati dei crediti formativi per gli studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità delle scuole superiori, che a causa delle loro caratteristiche, sono impossibilitati a fare un percorso didattico parallelo alla classe, faranno un percorso DIFFERENZIATO, questo non porterà ad un diploma di scuola superiore ma a un attestato dei crediti formativi (non è un certificato spendibile nel mondo del lavoro) e non permetterà all’ingresso alle Università.

Come deve essere questo attestato è definito dal DM 14 del 2024

Gli elementi informativi che debbono essere contenuti nei modelli di attestati riguardano:

  •  le ore relative a indirizzo e durata del corso di studi,
  •  votazione complessiva ottenuta,
  •  materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna,
  •  competenze,
  •  conoscenze e capacità anche professionali acquisite,
  •  crediti formativi documentati in sede di esame.

 

Rispetto agli alunni con disabilità la novità principale riguarda la certificazione delle competenze in assolvimento dell’obbligo di istruzione, ossia al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, che riporta ora la stessa indicazione che in precedenza, con il DM 742 del 2017, si applicava solo nel primo ciclo, che prevede la possibilità di integrare la certificazione con una nota esplicativa, ma non di personalizzare il modello.

Art. 4 c. 4:

“4. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. “