Archivi categoria: Legge e diritti

Se un insegnante nega l’uso di uno strumento compensativo commette reato di DISCRIMINAZIONE INDIRETTA

Negare l’uso di un ausilio o strumento compensativo, APPROVATO nel PDP o nel PEI, rappresenta un caso di DISCRIMINAZIONE INDIRETTA previsto e sanzionato dalla legge 67/06: art. 2 c.3.

«Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone».

(il termine disabilità riferito alle difficoltà di apprendimento ha uno scopo etico di protezione sociale; è utile quando viene utilizzato per rivendicare un diritto a Pari Opportunità nella Istruzione; quella della disabilità è, infatti, una relazione sociale, non una condizione soggettiva della persona).

Legge 1 marzo 2006 n. 67

 

Come devono essere i voti per gli alunni con disabilità

Uno studente con “obiettivi minimi” può avere come voto massimo solo la sufficienza?

Nel nuovo modello di PEI l’espressione “obiettivi minimi” NON ESISTE.

In alcune scuole c’è la regola che se un alunno con disabilità ha una prova personalizzata e ridotta, secondo il suo PEI, il relativo voto non può partire da 10 in quanto è una prova secondo alcuni docenti “semplificata”, cosa del tutto ERRATA, la normativa dice che i voti debbano essere espressi in decimi, quindi partire da 10, inoltre non deve essere valutato solo il prodotto finale, MA anche il percorso di apprendimento avuto dal ragazzo stesso.

Ogni alunno HA IL DIRITTO  di poter ricevere 10, ivi compresi i ragazzi con disabilità che dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi richiesti dal loro PEI.

Gli obiettivi disciplinari vanno indicati, materia per materia, nella sezione 8.2 del PEI e, nel caso il percorso porti a un titolo di studio valido, è specificato che possono essere gli stessi della classe oppure personalizzati con verifiche equipollenti.

Nel secondo caso (nel primo non ce n’è bisogno perché si confermano quelli della classe) vanno definiti anche i “criteri di valutazione”, ossia le prestazioni attese per poter considerare raggiunti questi obiettivi sia a un livello essenziale (corrispondente alla sufficienza, voto 6) ma anche ai livelli superiori (voto 7, 8 ecc.).

Ovviamente anche lo studente con disabilità può raggiungere tutti questi livelli di apprendimento, compresi più elevati, se ci riesce.

L’equivoco spesso nasce dall’uso improprio dell’espressione “obiettivi minimi” che indica la prestazione corrispondente alla sufficienza, rientrando quindi tra i criteri di valutazione, ma viene confusa con gli obiettivi di insegnamento, che sono un’altra cosa. Se si riuscisse a cancellare dal nostro vocabolario questa espressione ne guadagneremmo molto in termini di chiarezza ed equità.

La valutazione va rapportata al PEI (Normative)

Per il primo ciclo  Dlgs 62  del 2017 art. 11 c. 1

“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’
certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e’ riferita al
comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte sulla base dei
documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio
1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 10.”

Per il secondo ciclo DPR 122 del 2009 art. 9 c. 1

“1. La valutazione degli alunni con disabilita’ certificata nelle
forme e con le modalita’ previste dalle disposizioni in vigore e’
riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte
sulla base del piano educativo individualizzato previsto
dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, ed e’ espressa con voto in decimi
secondo le modalita’ e condizioni indicate nei precedenti articoli”

LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ Nota 4274 del 4 agosto 2009 pag. 18

Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri) Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR

Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori! Se una verifica è priva di errori ed è perfetta, il voto è 10!

Nel caso specifico si parla di ragazzo con DSA, ma vale lo stesso principio (e a maggior ragione) per i ragazzi  con disabilità.

Vedere anche questo articolo: Un ragazzo che usa strumenti compensativi può prendere voti alti?

Ultimi aggiornamenti sugli esami orali di maturità per i candidati con DSA a.s. 2018-2019

COLLOQUIO ESAME DI STATO 2019 CANDIDATI CON D.S.A.

In data 27 maggio u.s. Titti Gaeta e Mariangela Negrini per l’Associazione “D.S.A. – Dislessia, un limite da superare”, Paola Casagrande e Giuliana Grosso per l’Associazione “Orto del Sapere” e Mariana Briganti per l’Associazione “S.O.S. Alta Val di Cecina” sono state ricevute a Roma, presso la sede del MIUR, dal D.T. Ettore Acerra, Coordinatore nazionale Servizio Ispettivo – Coordinatore Struttura tecnica Esami di Stato, per acquisire chiarimenti riguardo la modalità di colloquio per l’esame di Maturità per i candidati con D.S.A..

In merito a ciò, in una conversazione informale, è stato rappresentato il disorientamento di famiglie e scuole, ognuna con un’ interpretazione diversa, a partire dal sorteggio delle buste alla conduzione del colloquio stesso.

Con l’autorizzazione dell’Ispettore E. Acerra, , il quale ci ha confermato che per i candidati con D.S.A. “NON” si utilizzerà la modalità del sorteggio delle buste,
si riporta di seguito quanto riferito a voce e a mezzo posta elettronica:

il colloquio dei candidati con DSA sarà improntato alla coerenza con il PDP, come peraltro già chiaramente indicato sia nel D.Lgs 62/2017 che nell’OM 205/2019 (art. 21 comma 2)
– anche la scelta del materiale da proporre al candidato per l’incipit del colloquio, scelta di competenza della Commissione d’esame, sarà effettuata con criteri di personalizzazione; si ricorda comunque che tale analisi rappresenta solo l’incipit di una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del PECUP dello studente (cfr art. 19, comma 2 OM 205/2019)
– il candidato, in sede di esame, illustra le esperienze di PCTO (ex ASL) svolte nel percorso di studi; in tale fase può presentare una relazione e/o un elaborato anche multimediale concernente tali esperienze
– sono in corso in tutti i territori e saranno completati in tempi rapidi gli incontri di formazione con i dirigenti e i docenti inseriti nell’elenco dei presidenti, al fine di fornire indicazioni omogenee che garantiscano una uniformità di comportamento di tutte le commissioni.

Nella giornata di oggi, 31 maggio, il D.T. E. Acerra ci ha riferito che martedì 4 giugno p.v. si terrà la Conferenza Nazionale di tutti i Dirigenti Tecnici del MIUR dove verrà ulteriormente ribadita e discussa la procedura dettagliata di svolgimento degli esami.

Per i candidati con D.S.A. è fondamentale la “personalizzazione”. Pertanto, noi aggiungiamo che solo se la relazione, inserita nell’allegato riservato del documento del 15 maggio, sarà ben dettagliata e calibrata ad hoc sulle esigenze ad ampio raggio dell’alunno con D.S.A., si potrà realmente tutelarlo sulla base delle sue caratteristiche e fargli concludere, con il risultato dovuto, un percorso di studio che, come è ben noto, per i nostri ragazzi è più faticoso.

Ringraziamo il D.T. Ettore Acerra per averci ricevute, per averci ascoltate con grande disponibilità e informate con chiarezza.

Auguriamo a tutti gli alunni un sereno e brillante esame di Maturità e auguriamo buon lavoro ai Docenti e alle Commissioni d’esame.

Ass. “D.S.A-Dislessia, un limite da superare”
Pres.Titti Gaeta

Ass. “Orto del Sapere”
Pres. Paola Casagrande

Ass. “S.O.S. Alta Val di Cecina”
Pres. Mariana Briganti

I genitori di alunni con DSA hanno diritto a forme di flessibilità family-friendly

Molte volte i genitori chiedono se avendo un figlio con i DSA spetta loro delle forme di lavoro flessibili, per poter seguire i ragazzi nello studio quotidiano a casa.

Legge 170 del 2010  art 6 comma 1e 2 pag 3,

La legge dice che i genitori degli alunni con DSA del primo grado di istruzione (scuola elementare e media) hanno diritto a poter beneficiare nel lavoro di forme di flessibilità oraria per garantire ai figli un’assistenza extrascolastica.

Ma dice anche che per sapere se spetta la flessibilità o no, il genitore deve controllare il contratto collettivo di lavoro nazionale (CCNL) con il quale è stato assunto, e vedere se è prevista.

Consiglio di sentire il proprio sindacato.

 

Pagamento dell’imposta di bollo sull’istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della Legge 241/90

A volte le scuole per le copie dei PDP, del PEI e delle verifiche e di qualsiasi altro documento amministrativo chiedono il pagamento di una marca da bollo per ogni foglio, ebbene questa tassa non è dovuto, le copie devono essere date in carta semplice, a meno che non si voglia una copia conforme all’originale.

Ma si deve pagare comunque il costo delle fotocopia che può andare dai 0,25 ai 0,50 centesimi a foglio dipende dalle scuole. 

Circolare Ministeriale 16 marzo 1994