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Va redatto il PEI in caso certificazioni sopraggiunte in corso d’anno?

Le certificazioni pervenute in corso d’anno possono comportare da subito la redazione del PEI oppure entrare in vigore dall’anno successivo, e solo nel secondo caso va redatto il PEI provvisorio*.
 
Il PEI in corso d’anno va redatto sempre, anche se arriva ad anno scolastico molto inoltrato, se per l’alunno vengono impegnate da subito delle risorse, sostegno o assistenza.
 
Negli altri casi decide la scuola in base ai bisogni.
 
Se, ad esempio, per l’alunno è stato redatto un PDP che sta funzionando adeguatamente e anche se si passasse a un PEI non cambierebbe nulla perché si sta già facendo quello che è possibile fare senza sostegno, si può benissimo continuare con il PDP e in questo caso entro giugno si farà il PEI provvisorio.
Una situazione particolare si ha nelle classi terminali se a giugno sono previsti gli esami di Stato, perché con il PEI sono possibili personalizzazioni che il PDP non consente e quindi può rivelarsi necessario anche se non c’è il sostegno.
 
*PEI provvisorio: Il PEI provvisorio va redatto entro il 30 giugno per gli alunni con disabilità che hanno una certificazione pervenuta a scuola durante l’anno scolastico in corso, ma per i quali non è stato redatto il PEI.

In che modo i genitori devono essere coinvolti nella stesura del PEI? Possono leggerlo e proporre eventuali modifiche in accordo con le necessità riabilitative e il gradi di disabilità?

I genitori sono membri a tutti gli effetti del GLO e alla fine dell’incontro dovranno anche loro approvare il PEI.

Per poterlo fare in modo consapevole devono certamente poter esaminare in modo adeguato il documento e, poiché si tratta di un testo complesso e non è possibile farlo seduta stante se non allungando i tempi in modo eccessivo, devono averlo a disposizione prima dell’incontro.

Su alcuni aspetti, ad esempio le metodologie didattiche applicate, alla fine decidono gli insegnanti ma essi vanno ben esplicitati nel PEI e anche gli altri membri possono chiedere chiarimenti se qualcosa non è chiaro.

PEI – GLO finale – verifica del processo di inclusione

In cosa consiste la verifica del PEI a fine anno scolastico? È semplicemente una lettura della relazione finale dell’insegnante di sostegno?

Tra i compiti che la legge assegna al GLO, di cui anche i genitori fanno parte, c’è la “verifica del processo di inclusione”  L 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

Poiché il processo di inclusione viene definito nel PEI, si tratta di fatto di verificare il PEI, ossia di confrontare gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno con gli esiti effettivamente registrati e vedere pertanto se gli interventi attivati hanno funzionato o meno.

Questo è lo scopo principale dell’incontro di verifica.
Il GLO finale ha anche il compito di proporre le risorse necessarie per l’anno successivo (quali insegnante di sostegno, educatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione) leggere

Il GLO è autonomo nella quantificazione delle risorse e non dipende dal profilo di funzionamento che in base al Dlgs 66 indica la “tipologia” delle misure di sostegno, non la quantità. L. 104/92, art. 15 comma 10, poi l’ufficio scolastico di competenza deciderà se dare le ore richieste oppure di darne di meno.

ATTENZIONE: secondo la normativa il GLO finale deve essere fatto entro fine giugno, ma alcuni Uffici Scolastici regionali chiedono alle scuole di anticipaare le date, per avere modo di studiare per bene le risorse da affidare a ciascuna scuola, quindi presumibilmnte nel mese di maggio.

In questo incontro non si modifica il PEI , è bene precisarlo, ma si verifica se gli obbiettivi sono stati raggiunti, non avrebbe senso modificarlo ad anno scolastico concluso,  eventualmente, se gli obiettivi non sono stati raggiunti, o raggiunti solo per una parte, si potrà scrivere dei suggerimenti/strategie per l’anno successivo al consiglio di classe che si formerà e che redigerà il nuovo PEI.

Quando il GLO quantifica le risorse deve attenersi al Profilo di Funzionamento?

In base al DL 66 del 2017 art. 5 comma 4, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero delle ore necessarie:

“Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.”

Nella richiesta delle risorse si deve tenere conto della certificazione di gravità (legge 104/92 art.3 comma 3)?

“3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno* è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma modificato dal DLgs 62 del 3 maggio 2024 ed entrerà in vigore il 30 giugno 2024).

*sostegno non è riferito a sostegno scolastico ma sostegno alla persona con disabilità.

La Normativa, quindi,  non dice che il sostegno scolastico va dato in basse alla  gravità, ma gli uffici scolastici, purtroppo, tendono a dare più ore per i comma 3, e meno ore per i comma 1, anche se può accadere, che un comma 1 può avere più bisogni del ragazzo comma 3.

Questo è un modello di richiesta ore arrivato in  una scuola direttamente dall'ufficio scolastico di pertinenza, ricalca lo schema che si trova negli allegati C e C1 ma modificato e collegato alla gravità:

Il GLO può proporre le risorse che ritiene utile allo studente, poi l’ufficio scolastico può anche non accettarle, ma non può impedire al GLO di proporre le ore che a suo giudizio sono necessarie.

Gli allegati C e C1

Nota 1690 del 24-05-2024

Nota MIM 1718 del 28-05-2024

La nota precisa che, a livello nazionale, non è stato ancora adottato, da parte delle strutture sanitarie competenti, il Profilo di Funzionamento, di conseguenza senza tale documento non vanno compilati gli allegati C e C1.

Pertanto, in sostituzione va compilata la sezione 11 del PEI (la sez. 12 solo per il PEI Provvisorio). 

Nei casi di cambio di ordine di scuola nel GLO finale possono essere invitati gli insegnanti della scuola entrante? 

La normativa (DI 182/20 art. 2 c. 1/f) dice che al passaggio di ordine di scuola ci deve essere una “interlocuzione” tra i docenti in uscita e in entrata. La partecipazione al GLO finale dei futuri insegnanti è un ottimo modo di interloquire, ma certamente se ne possono  trovare altri a seconda delle esigenze. 

LE FIRME

Firmano tutti i membri del GLO, anche gli assenti, perché quello che è stato deciso impegna tutti.

Linee Guida pag. 11:

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica.»

La verifica del PEI è indipendente dallo scrutinio finale: può essere fatta sia prima che dopo.

Quali parti del PEI vanno compilate?

PEI FINALE: Nell’incontro di verifica finale si compilano le parti delle sezioni 5, 7 e 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” e l’intera sezione 11, per sapere nello specifico cosa va scritto nel PEI provvisorio vedere D.Igs. 153/23 art. 16.

Piano Educativo Individualizzato (PEI – GLO iniziale)

IL  «NUOVO» PEI  IN  BREVE

PEI è l’acronimo di Piano Educativo Individualizzato, è uno strumento di didattica inclusiva che consente al consiglio di classe di delineare un piano personalizzato per gli studenti con disabilità, fissando le attività e gli obiettivi da perseguire durante l’anno scolastico.

Il Decreto Interministeriale  153/23 che è andato a modificare il DL 182/20 (inizialmente annullato nel 2021 e poi ripristinato con la Sentenza n° 3196/22), aggiorna quanto definito dal D.L. 66/2017, in merito alle modalità di redazione del PEI (piano educativo individualizzato. 

Il PEI viene redatto ogni anno dal momento dell’ingresso di un alunno con certificazione di disabilità nel ciclo scolastico (a partire dalla scuola dell’infanzia), o a partire dal momento in cui un allievo riceve una certificazione, la scuola è vincolata alla redazione del PEI. 

Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno):

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è approvato dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido.

Cosa contiene il PEI

  • i dati anagrafici e familiari dello studente
  • la diagnosi funzionale/profilo di funzionamento 
  • se fa una terapia con somministrazione di farmaci (se questi vanno somministrati a scuola, se sono farmaci salvavitadeve eventualmente fare)
  • se la terapia fosse in orario scolastico deve essere indicato la persona che deve somministrarli e nel caso di sua assenza chi deve sostituirla
  • se lo studente seguisse degli incontri con terapisti in orario mattitino e questo lo  costringesse a entrare a scuola più tardi o a uscire prima, o se è in mezzo alla mattinata, devono essere indicati i giorni e gli orari 
  • eventuali altri accorgimenti medici
  • se ha bisogno di assistenza igienica e chi deve fornirla 
  • gli obiettivi didattici, educativi e di apprendimento da raggiungere 
  • le strategie che si intende utilizzare per raggiungere gli obiettivi, specificando per tutte le discipline 
  • deve essere specificato come saranno somministrate le verifiche e con quali strumenti (compensativi e dispensativi) (le modalità di verifica sono ora inserite nella programmazione disciplinare, ex punto 8.3 diventato 8.2, e vanno quindi specificate materia per materia) 
  • fanno parte degli obiettivi anche l’inclusione e la socializzazione
  • il modo in cui lo studente sarà valutato
  • eventuali  necessità particolari  dello studente per le uscite o gite didattiche (sez. 9)
IN CASO DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CONTIENE ANCHE:

  • necessità per i PCTO
  • Percorso didattico: Percorso A curricolare, Percorso B percorso personalizzato con verifiche equipollenti, Percorso C differenziato (Differenza fra i vari percorsi)

Cosa deve scrivere la famiglia  nella sezione  1 del PEI? cliccare qua

Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno):

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

 

LE  FIRME DEL PEI

E’ prevista la firma di tutti i membri del GLO nel PEI iniziale e in quello della verifica FINALE (Linee Guida Dlgs 182/20 pag. 11.) 

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Devono firmare per accettazione del PEI anche coloro che non hanno potuto partecipare ai GLO (c’è lo spazio per la firme accanto a ciascun nome). 

Se lo studente minore è stato nominato membro del GLO anche lui deve firmare, il valore della firma essondo un minore  ha soprattutto un valore educativo e simbolico ma è importante valorizzare la sua partecipazione anche con questi aspetti formali.

ATTENZIONE

Nessun insegnante compreso quello di sostegno può modificare il PEI, per farlo è necessario convocare il GLO per l’eventuale approvazione. 

Per sapere tutto quello che c’è da sapere sul PEI leggere:
  • 182/20 modificato dal DL 153/23  (versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”) e i vari allegati (sito del MIM

Altre  indicazioni dal MIM cliccare qua

PEI Digitale

Per l’a.s. 2024/25 non è cambiato nulla: la redazione del PEI sulla piattaforma SIDI è consigliata ma non obbligatoria.

Gli obiettivi Didattici

Gli obiettivi didattici sono di competenza degli insegnanti.

Nel PEI vanno esplicitati e condivisi anche con i genitori, ma decidono gli insegnanti ; Linee Guida pag 5:
« nell’interesse primario dell’alunno/studente, sarà possibile condividere anche obiettivi educativi e didattici, ferma restando la competenza esclusiva dei docenti in tale ambito»

Quali parti del PEI vanno compilate?

PEI INIZIALE: Le sezioni da 1 a 10 vanno compilate tutte all’inizio dell’anno scolastico, a parte ovviamente quelle che non sono previste, come la 3 se non c’è, neppure richiesto al comune, il progetto individuale o la 10  nelle classi in cui non si rilascia questa certificazione.
Non si compilano le parti che si trovano alla fine delle sezioni 5, 7, 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” che rientrano appunto nella verifica finale.

Portare un alunno con 104 fuori dalla classe è legale?

La scuola italiana è inclusiva e le attività vanno previste dal team docente che le organizza in modo da non escludere nessuno, il tutto va inserito nel PEI e quindi approvato, non può diventare una normalità il gruppo di bambini che puntualmente vengono portati fuori dalla classe.

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità Prot. n. 4274 del 04/08/2009 , a pag. 14 dicono “Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico”.

Quindi se essere portato fuori è necessario al bambino/ragazzo può essere fatto ma solo per sporadici o particolari interventi, definiti del PEI e approvati dal GLO, quali ad esempio:

1 – se l’alunno ha necessità di decomprimere l’eccesso di stimolazione sensoriale e/o emotiva … VA portato fuori dalla classe in un ambiente con luci soffuse e silenzio preferibilmente

2- se l’alunno ha una crisi d’ansia VA portato fuori per allentarla e poter mettere in atto gli stimming e le ecolalie che gli servono per controllarla lontano dagli occhi dei compagni

3- se l’alunno ha necessità di consolidare dei concetti simulare un’interrogazione o una verifica va portato fuori per farlo col docente di sostegno

4- se l’alunno ha CP che mettono in evidenza un suo disagio va portato fuori per capire in un ambiente più calmo cosa li innesca nell’ambito classe .

Il diritto del bambino a stare in classe con i compagni è sancito dall'art. 12 c. 2 della L. 104/92 che dice che è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.