Il PEI provvisorio

Aggiornamento dopo Il decreto 170 del 2026 che ha modificato il DL 66 del 2017 sull’inclusione scolastica e la legge 104/1992
Il PEI provvisorio va approvato, entro il 30 giugno. Il DI 182/20  modificato dal DI  153/23, all’art. 16 comma 1. 

 

Con il nuovo Decreto il PEI provvisorio va redatto nel GLO finale per queste tipologie di alunni:

Alunni  di nuova certificazione, cioè se tutta la documentazione necessaria per ritenere uno studente uno studente con disabilità arrivi nei mesi a ridosso della fine dell’anno scolastico.

Il fatto che una certificazione arrivi così tardi a scuola non è certamente responsabilità dei genitori, può sembrare superfluo precisarlo, eppure no, molti insegnanti ritengono che certificazioni di vario tipo vengano presentate a fine anno esclusivamente per evitare una bocciatura, dimenticando però che una certificazione legale deve essere rilasciata dal SSN.

Il percorso per ottenerla è spesso molto lungo e complesso: le liste d’attesa sono estese sia per iniziare un colloquio con il Neuropsichiatra Infantile (NPI), sia per svolgere i test necessari e arrivare, eventualmente, a una certificazione sanitaria ufficiale, quindi magari la richiesta della famiglia è partita 24 mesi prima ed arrivata in quel momento.

studenti che prima non hanno un PEI approvato in corso d’anno, per vari motivi, esempio:  non erano mai stati iscritti in una scuola ma che lo saranno dall’anno successivo (bambini piccoli, ragazzi in scuola parentale,  bambini/ragazzi NAI, alunni adottati dall’estero, etc.).

per studenti che cambiano grado di scuola (novità)

“Per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre” Dl 66/ 17 art. 7 comma 2/g

 

OBIETTIVI E STRATEGIE

Obiettivi e strategie non saranno indicati nel PEI provvisorio ma lo saranno nel PEI approvato dal GLO dell’anno successivo entro il 15 ottobre.

Il PEI provvisorio permette di mettere per iscritto i bisogni educativi, assistenziali e materiali del/la bambino/a o del/la ragazzo/a  per garantire un avvio dell’anno scolastico il più possibile sereno e adeguato ai reali bisogni dell’alunno, attraverso la pianificazione anticipata delle risorse professionali e materiali necessarie.

Attraverso il PEI provvisorio è possibile richiedere:
  • Le ore di sostegno necessarie, in base alle esigenze didattiche e relazionali dell’alunno;
  • Le ore di assistenza educativa (educatore o educatrice), utili per supportare aspetti legati all’autonomia personale e alla socializzazione;
  • Altre tipologie di supporto, come:
    • assistenza per l’autonomia personale (ad esempio per il trasporto dello zaino, il cambio dei pannolini, ecc.);
    • tecnologie specifiche (ausili informatici, strumenti compensativi digitali, ecc.);
    • adeguamento degli spazi fisici (scelta del banco o della sedia, accessibilità dell’aula situata al primo o secondo piano, ecc.).

Se la documentazione necessaria arriva nei mesi estivi o a settembre o oltre come fare per richiedere le ore di sostegno o altre esigenze?

In caso di certificazioni rilasciate dopo la fine dell’anno scolastico (luglio, agosto o anche più tardi), è importante tenere presente che alcuni Uffici Scolastici Territoriali (UST) richiedono comunque la predisposizione del PEI provvisorio ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno.

Pertanto, non appena si è in possesso di tutta la documentazione necessaria, è consigliabile contattare il proprio UST per verificare quali siano le procedure previste. Se richiesto, si procederà alla stesura del PEI provvisorio e, successivamente, alla predisposizione del PEI definitivo.


 
Con il PEI provvisorio non vanno compilati gli allegati C e C1 ma solo la sez. 12 dove si trova una tabella di sintesi identica a quella  che si trova nella seconda pagina dell’allegato C. Non c’è il riferimento ai range dell’allegato C1
ATTENZIONE La nota del 24 maggio 2024 ha generato molta confusione dicendo che il PEI provvisorio andava redatto per i neoiscritti, ma si intendeva quelli iscritti per la prima volta al sistema di istruzione, non a quella specifica scuola, vedere le FAQ del ministero n. 20-22-23.

CHI REDIGE IL PEI PROVVISORIO?

Alcune scuole si domandano chi deve redigere il PEI provvisorio, visto che manca l’insegnante di sostegno? 

Non è scritto da nessuna parte che il PEI va redatto dal docente di sostegno, quindi anche il PEI provvisorio va redatto dal GLO e da tutti i suoi membri, DI 182/20 art. 16 c.lomma 2. 

Rispetto alla componente docenti del GLO:
  • in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del consiglio di classe.
  • Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

Quali parti del PEI provvisorio vanno compilate (DL 182/20 art. 16 c. 3):

“Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
a. Intestazione e composizione del GLO;

  • b. Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
  • c. Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
  • d. Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo;
  • e. Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
  • f. Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.”

La data da inserire nel PEI provvisorio, ovviamente,  è quella dell’anno a.s. in corso. 

 

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