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Va redatto il PEI in caso certificazioni sopraggiunte in corso d’anno?

Le certificazioni pervenute in corso d’anno possono comportare da subito la redazione del PEI oppure entrare in vigore dall’anno successivo, e solo nel secondo caso va redatto il PEI provvisorio*.
 
Il PEI in corso d’anno va redatto sempre, anche se arriva ad anno scolastico molto inoltrato, se per l’alunno vengono impegnate da subito delle risorse, sostegno o assistenza.
 
Negli altri casi decide la scuola in base ai bisogni.
 
Se, ad esempio, per l’alunno è stato redatto un PDP che sta funzionando adeguatamente e anche se si passasse a un PEI non cambierebbe nulla perché si sta già facendo quello che è possibile fare senza sostegno, si può benissimo continuare con il PDP e in questo caso entro giugno si farà il PEI provvisorio.
Una situazione particolare si ha nelle classi terminali se a giugno sono previsti gli esami di Stato, perché con il PEI sono possibili personalizzazioni che il PDP non consente e quindi può rivelarsi necessario anche se non c’è il sostegno.
 
*PEI provvisorio: Il PEI provvisorio va redatto entro il 30 giugno per gli alunni con disabilità che hanno una certificazione pervenuta a scuola durante l’anno scolastico in corso, ma per i quali non è stato redatto il PEI.

In che modo i genitori devono essere coinvolti nella stesura del PEI? Possono leggerlo e proporre eventuali modifiche in accordo con le necessità riabilitative e il gradi di disabilità?

I genitori sono membri a tutti gli effetti del GLO e alla fine dell’incontro dovranno anche loro approvare il PEI.

Per poterlo fare in modo consapevole devono certamente poter esaminare in modo adeguato il documento e, poiché si tratta di un testo complesso e non è possibile farlo seduta stante se non allungando i tempi in modo eccessivo, devono averlo a disposizione prima dell’incontro.

Su alcuni aspetti, ad esempio le metodologie didattiche applicate, alla fine decidono gli insegnanti ma essi vanno ben esplicitati nel PEI e anche gli altri membri possono chiedere chiarimenti se qualcosa non è chiaro.

Cosa fare se si è in presenza di un Disturbo di Apprendimento Aspecifico

Quando arriva una diagnosi di disturbo aspecifico senza altre indicazioni a scuola che si fa?

Tecnicamente non è un DSA, quindi gli insegnanti non sono obbligati a redigere un PDP, quello che possono fare fare, se ovviamente il consiglio di classe o il team dei docenti decide di intervenire, è far rientrare l’alunno in “alunno con Bisogni Educativi Speciali” (BES)

),  e redigere comunque un PDP (perché ricordiamo che il PDP lo si compila in modo obbligatorio solamente se c’è diagnosi di DSA, in tutti gli altri casi è facoltà della scuola decidere se redigere o meno il PDP),

Se nella diagnosi non ci sono “suggerimenti” dei clinici su strategie didattiche o strumenti, cosa fare?  (accade frequentemente)

Quetsa è un enorme mancanza da parte di chi fa la diagnosi non dare delle indicazioni chiare.

Lo studente e gli insegnanti sono “abbandonati a loro stessi”
tutto si baserà a questo punto sulla osservazione didattica.

Sicuramente un (buon) insegnante dopo aver osservato l’alunno saprà accorgersi delle sue difficoltà e potrà mettere in campo tutte le strategie del caso, magari consultandosi anche con la famiglia per capire il metodo di studio a casa, se ci sono persone specializzate che lo seguono, e magari, se possibile, anche con i medici che lo hanno in carico.

Questi problemi accadono perché chi fa le diagnosi, purtroppo, alle volte non ha conoscenze sulle metodologie didattiche (ma è anche ovvio che sia così, essendo medici e non docenti) e quindi fa delle diagnosi generiche, dove si va a "nascondere" dietro i codici e poi manca tutta la parte dell'intervento.

D'altra parte anche i docenti si occupano di didattica e non di diagnosi cliniche, quindi sono da giustificare se in un primo momento senza indicazioni chiare, vadano per tentativi, nel cercare strategie didattiche efficaci  per quel determinato studente.

PEI – GLO finale – verifica del processo di inclusione

In cosa consiste la verifica del PEI a fine anno scolastico? È semplicemente una lettura della relazione finale dell’insegnante di sostegno?

Tra i compiti che la legge assegna al GLO, di cui anche i genitori fanno parte, c’è la “verifica del processo di inclusione”  L 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

Poiché il processo di inclusione viene definito nel PEI, si tratta di fatto di verificare il PEI, ossia di confrontare gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno con gli esiti effettivamente registrati e vedere pertanto se gli interventi attivati hanno funzionato o meno.

Questo è lo scopo principale dell’incontro di verifica.
Il GLO finale ha anche il compito di proporre le risorse necessarie per l’anno successivo (quali insegnante di sostegno, educatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione) leggere

Il GLO è autonomo nella quantificazione delle risorse e non dipende dal profilo di funzionamento che in base al Dlgs 66 indica la “tipologia” delle misure di sostegno, non la quantità. L. 104/92, art. 15 comma 10, poi l’ufficio scolastico di competenza deciderà se dare le ore richieste oppure di darne di meno.

ATTENZIONE: secondo la normativa il GLO finale deve essere fatto entro fine giugno, ma alcuni Uffici Scolastici regionali chiedono alle scuole di anticipaare le date, per avere modo di studiare per bene le risorse da affidare a ciascuna scuola, quindi presumibilmnte nel mese di maggio.

In questo incontro non si modifica il PEI , è bene precisarlo, ma si verifica se gli obbiettivi sono stati raggiunti, non avrebbe senso modificarlo ad anno scolastico concluso,  eventualmente, se gli obiettivi non sono stati raggiunti, o raggiunti solo per una parte, si potrà scrivere dei suggerimenti/strategie per l’anno successivo al consiglio di classe che si formerà e che redigerà il nuovo PEI.

Quando il GLO quantifica le risorse deve attenersi al Profilo di Funzionamento?

In base al DL 66 del 2017 art. 5 comma 4, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero delle ore necessarie:

“Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.”

Nella richiesta delle risorse si deve tenere conto della certificazione di gravità (legge 104/92 art.3 comma 3)?

“3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno* è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma modificato dal DLgs 62 del 3 maggio 2024 ed entrerà in vigore il 30 giugno 2024).

*sostegno non è riferito a sostegno scolastico ma sostegno alla persona con disabilità.

La Normativa, quindi,  non dice che il sostegno scolastico va dato in basse alla  gravità, ma gli uffici scolastici, purtroppo, tendono a dare più ore per i comma 3, e meno ore per i comma 1, anche se può accadere, che un comma 1 può avere più bisogni del ragazzo comma 3.

Questo è un modello di richiesta ore arrivato in  una scuola direttamente dall'ufficio scolastico di pertinenza, ricalca lo schema che si trova negli allegati C e C1 ma modificato e collegato alla gravità:

Il GLO può proporre le risorse che ritiene utile allo studente, poi l’ufficio scolastico può anche non accettarle, ma non può impedire al GLO di proporre le ore che a suo giudizio sono necessarie.

Gli allegati C e C1

Nota 1690 del 24-05-2024

Nota MIM 1718 del 28-05-2024

La nota precisa che, a livello nazionale, non è stato ancora adottato, da parte delle strutture sanitarie competenti, il Profilo di Funzionamento, di conseguenza senza tale documento non vanno compilati gli allegati C e C1.

Pertanto, in sostituzione va compilata la sezione 11 del PEI (la sez. 12 solo per il PEI Provvisorio). 

Nei casi di cambio di ordine di scuola nel GLO finale possono essere invitati gli insegnanti della scuola entrante? 

La normativa (DI 182/20 art. 2 c. 1/f) dice che al passaggio di ordine di scuola ci deve essere una “interlocuzione” tra i docenti in uscita e in entrata. La partecipazione al GLO finale dei futuri insegnanti è un ottimo modo di interloquire, ma certamente se ne possono  trovare altri a seconda delle esigenze. 

LE FIRME

Firmano tutti i membri del GLO, anche gli assenti, perché quello che è stato deciso impegna tutti.

Linee Guida pag. 11:

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica.»

La verifica del PEI è indipendente dallo scrutinio finale: può essere fatta sia prima che dopo.

Quali parti del PEI vanno compilate?

PEI FINALE: Nell’incontro di verifica finale si compilano le parti delle sezioni 5, 7 e 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” e l’intera sezione 11, per sapere nello specifico cosa va scritto nel PEI provvisorio vedere D.Igs. 153/23 art. 16.

Esami di fine ciclo per gli studenti con BES che non rientrano nelle leggi 170/10 e 104/92

Gli studenti con BES che non rientrano nelle leggi 170/10 e 104/92, il Ministero li divide in 2 sottoclassi:

  • studenti che hanno un PDP basato su una  certificazione clinica
  • studenti che hanno un PDP MA SENZA UNA  certificazione clinica ( possono essere ad esempio ragazzi appena giunti in Italia, ragazzi che hanno problematiche familiari, problematiche di altro genere)

ESAMI DI FINE I° CICLO

Per gli studenti che hanno in PDP basato su una certificazione clinica agli esami potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nel loro PDP.

Per gli studenti che non hanno una ceretificazione clinica agli esami non potranno usufruire di nessuno degli strumenti previsti nei loro PDP.

Questo perchè E’ ancora in vigore la nota 5772 del 2019 pag 2 che dice:
«Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.»

Ci vuole quindi una certificazione clinica.

Si sperava che questa disposizione fosse corretta, come ha fatto INVALSI (che aveva una limitazione analoga e nell’anno 2024 l’ha tolta) o come è previsto nell’OM degli esami del secondo ciclo dove da anni si possono applicare le personalizzazioni ai candidati con altri BES anche senza certificazione a anche senza PDP.

Purtroppo ad oggi non è cambiato nulla.

ESAMI DI II° CICLO

ALLE SUPERIORI LA COSA CAMBIA…

La normativa nel II ciclo non fa più distinzioni  fra PDP basati su certificazioni clinica o no, tutti gli studenti con un PDP possono usare gli strumenti compensativi agli esami di maturità.