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E’ possibile registrare un incontro di GLO?

Partecipazione e registrazione degli incontri del GLO: chiarimenti normativi e operativi

La registrazione di un incontro a cui si partecipa è da considerarsi una modalità alternativa e legittima di prendere appunti. Tale prassi è sempre lecita, purché la registrazione rimanga a uso personale e non venga in alcun modo diffusa o condivisa con terzi.

 

Terminologia corretta da usare per gli alunni con disabilità

In ottemperanza al Decreto 62 /24, ecco le termilogie esatte da usare:

a) Alunno/a in condizione di disabilità;
b) Alunno/a con disabilità;
c) Alunno/a con necessità di sostegno elevato o molto elevato;
d) Alunno/a con necessità di sostegno intensivo.

Dalla quale scaturiscono le seguenti combinazioni:

a + c1) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno elevato;

a + c2) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno molto elevato;

a + d) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno intensivo;

b + c1) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno elevato;

b + c2) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno molto elevato;

b + d) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno intensivo.

Su una verifica di uno studente con disgrafia, si valuta come errore una o più parole parola incomprensibili?

La disgrafia è, come tutti i dsa, una caratteristica “nascosta” che può essere scambiata per disinteresse e sciatteria.

Per fare un esempio, un docente di scienze motorie segnalerebbe ad un alunno paraplegico l’incapacità di fare le scale con perizia ed agilità? Non credo.

Tornando al quesito: L’insegnante dovrebbe segnare le parole non leggibili  per farle notare allo studente, in un’ottica di possibile miglioramento, ma non deve assolutamente far influire questa problematica sulla valutazione, ma anzi deve trovare una possibile soluzione al problema, che può essere l’uso del PC durante le veriche.

 

PEI – GLO intermedio (entro il 30 aprile)

Il PEI intermedio serve a verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno).

Si sottolinea che, anche nel caso in cui il Piano Educativo Individualizzato (PEI) venga ritenuto idoneo per lo studente e che quindi non necessitasse di modifiche, la convocazione del GLO intermedio resta OBBLIGATORIO e non può essere omesso, il consiglio di classe, infatti, non può in alcun modo sostituirsi al GLO nelle sue funzioni, ed è SOLO il GLO che può dire che il PEI sta funzionando e non necessita di modifiche.

Eventuali modifiche o verifiche del PEI effettuate senza la regolare convocazione del GLO sono da ritenersi illegittime. Inoltre, la simulazione della convocazione del GLO, accompagnata dalla sottoscrizione del documento, costituisce un falso in un atto amministrativo, con tutte le conseguenze giuridiche del caso.

In situazioni particolari anche i genitori possono chiedere un incontro urgente o straordinario, ma decide il dirigente se convocarlo o no.

Linee guida allegato al DL 153/23 pag 10

“Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri* del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari”

* i genitori sono membri effettivi del GLO, esattamente come gli insegnanti.

 

 

Quando l’insegnante di sostegno è assente, chi pensa allo studente con disabilità?

Gli insegnanti di sostegno non sono dei super uomini e delle super donne, anche a loro capita di ammalarsi o di avere altri tipi di impedimenti che li costringono a stare lontani dalla scuola, quando questo avviene chi pensa allo studente con disabilità? Chi predispone attività da fare in classe o a casa?

Purtroppo in alcuni casi quando si presentano queste situazioni lo studente con disabilià viene lasciato a “sè stesso”, magari mandato in un altra classe dove è presente un altro insegnante di sostegno, in casi estremi viene chiesto alla famiglia di non mandarlo a scuola, cosa dice la normativa in merito?

C’è una voce del PEI che dovrebbe essere destinata proprio a chiarire questi aspetti:

Dicono le Linee Guida allegato B del DL 153/23, pag. 31:

«È necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 – Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse.»

E’ bene anche ricordare cosa dicono le Linee Guida sull’ integrazione scolastica per gli alunni con disabilità del 2009, pag. 18:
«… è l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l’alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. »