00. COSA STUDIANO LE SCIENZE SOCIALI
01. LA FAMIGLIA
02. MODELLI DI FAMIGLIE
03. CRISI DELLA FAMIGLIA CONIUGALE INTIMA
04. IMMIGRAZIONE
05. LA TEORIA DELL ATTACAMENTO DI BOWLBY
06. LE FASI DELL ATTACCAMENTO

L’art. 6 della Legge 170 del 2010 , disciplina infatti quelle che sono rubricate come “misure per i familiari” stabilendo, ai commi 1 e 2, che “i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili” (comma 1); le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).
Le famiglie degli alunni del primo grado di istruzione hanno diritto a poter beneficiare nel lavoro di forme di flessibilità oraria per garantire ai figli un’assistenza extrascolastica.
Peraltro questa disposizione è stata sancita nell’”Intesa tra Governo e Parti sociali del 7 marzo 2011”, citata anche all’interno della Circolare n.9/2011. Il mancato rispetto dei criteri stabiliti per la concessione del part-time, qualora rientri in uno dei canali preferenziali previsti dalla normativa vigente, include la possibilità per il dipendente leso dalla condotta datoriale di chiedere il risarcimento per il danno subito.
La stessa Circolare n.9 menziona una sentenza della Corte di Cassazione sez. lav. 4 maggio 2001, n.9769 cui si rimanda per trovare spunti in caso di contenzioso.
A volte le scuole per le copie dei PDP, del PEI e delle verifiche e di qualsiasi altro documento amministrativo chiedono il pagamento di una marca da bollo, ebbene questa tassa non è dovuto, le copie devono essere date in carta semplice, a meno che non si voglia una copia conforme all’originale.
Cerchiamo di fare chiarezza:
La legge 104/92 è la legge che tutela le persone con handicap e i loro diritti. Può usufruire dei benefici della legge 104 chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (legge 104 art. 3 comma 1)
Quindi un minore per ottenere i benefici legati alla legge 104, devono essere presenti 3 fattori contemporaneamente:
L’handicap si definisce grave quando la minorazione (o le minorazioni) hanno ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un’assistenza continua e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (legge 104 art. 3 comma 3)
I benefici della legge 104 sono diversi a seconda che l’handicap sia considerato grave o non grave.
Per richiedere l’indennità di frequenza non è necessario il riconoscimento della legge 104.
L’indennità di frequenza è stata introdotta con la legge 289 nel 1990, questa è un beneficio economico riservato ai minori che presentano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età.
Da qualche anno si possono presentare insieme le richieste di indennità di frequenza e di riconoscimento 104. E anche la visita si svolge in contemporanea.
Per inoltrare la richiesta per il riconoscimento 104 si seguono gli stessi passaggi necessari per richiederel’indennità di frequenza.
Per questo si può presentare una domanda unica chiedendo sia l’indennità di frequenza sia il riconoscimento 104.
La commissione sarà la stessa di quando si richiede l’indennità di frequenza, in più è presente in commissione la figura di un membro esperto, ad esempio, il neuropsichiatra infantile, nel caso di un DSA e dall’assistente sociale.
I genitori fanno richiesta della legge 104 soprattutto per ottenere i seguenti benefici:
L’insegnante di sostegno può essere richiesto anche nel caso il proprio figlio abbia ottenuto un riconoscimento di handicap non grave.
I permessi retribuiti ti spettano solo se tuo figlio ha un handicap grave (riconosciuto come tale dalla commissione).
L’INPS non ha prodotto linee guida sui DSA e ogni commissione si regola a proprio modo.
Quindi, stando alle statistiche, è molto raro la possibilità che un DSA venga considerato portatore di una difficoltà di apprendimento conseguente a una minorazione fisica o psichica o sensoriale, ed è quasi impossibile ottenere il riconoscimento di handicap in stato di gravità.
Ne consegue che per i genitori di bambini e ragazzi con DSA non è quasi mai possibile fruire dei permessi 104 concessi a chi ha figli portatori di handicap in stato di gravità.
L’altro importante beneficio fruibile grazie al riconoscimento 104 è la presenza dell’insegnante di sostegno a scuola: le probabilità di ottenere tale agevolazione sono ridotte, ma non nulle.
Poiché ad una persona con DSA difficilmente viene riconosciuto l’handicap grave, l’unica agevolazione che può ottenere è l’assegnazione dell’insegnante di sostegno.
Se un genitore ottiene il riconoscimento dell’handicap per il proprio figlio DSA, ora si deve chiedere se fosse opportuno richiedere l’assegnazione di insegnante di sostegno. IL genitore non è obbligato a comunicarlo alla scuola, nè tantomeno a richiedere l’attribuzione di ore di sostegno scolastico.
Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato.
Questo vale naturalmente anche al momento dell’Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI.
Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.
Come risulta chiaramente dall’art 11 comma 11 dell’O M n. 90/01 dall’art 11 comma 11 dell’O M n. 90/01
solo se l’alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma.
Nelle scuole superiori invece l’art 15 dell’O M n.90/01 comma 3-4 distingue tra PEI semplificato e differenziato.
La situazione, infatti, cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore) infatti in questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio.
Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio.
Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo.
La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe.
Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione.
Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.
Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.
Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi.
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