Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Questo perché gli strumenti compensativi paradossalmente possono essere quasi infiniti, se ne mettessimo 100, andremo ad escludere tutti gli altri.
Ma quello che la legge, giustamente, indica, è la definizione degli stessi, dunque qualsiasi strumento che svolge la funzione di compensare, oppure dispensare, uno studente con DSA va bene, come indicato nella norma di riferimento DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669 nello specifico: DM 5669/11 art. 6 c. 2: “Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare”
Che gli strumenti compensativi non siano una facilitazione è detto espressamente nelle Linee Guida MIUR per i DSA del 2011, pag. 7. Gli strumenti compensativi “sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.”
Se gli insegnanti ritengono che gli strumenti compensativi usati da uno specifico studente rappresentino per lui una facilitazione hanno il dovere di promuovere competenze e autonomie di studio più efficaci, ma questo non c’entra nulla con la valutazione.
Lo spiega il prof. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri) Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Se una verifica è priva di errori ed è perfetta, il voto è 10!
e ancora
In questo stralcio di video del Prof. Guido Dell’Acqua, viene affrontato in maniera inequivocabile questo aspetto.
Vengono esplicitati diversi punti:
<<E’ talmente illegale che tutto ciò prefigura anche l’ipotesi di condotta discriminatoria, ex Legge 67 del 2006>>.
L’alunno con DSA ha diritto a prendere il massimo dei voti, se la verifica è svolta bene.
Le scuole o gli insegnanti che lo proibiscono commettono un abuso.
– LEGGE 170/2010 in merito all’introduzione di strumenti tecnologici e informatici.
– Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti DSA, Decreto Attuativo N. 5669
–Circolare MIUR N. 4099 del 5 Ottobre 2004
– Dal Garante della Privacy (punto 12)
– Dalle linee guida della DDI (2020)
Questo strumento compensativo, anche se il garante dice che può essere usato senza il consenso delle persone coinvolte, per correttezza è meglio farlo inserire nel PDP.
Quanto sopra riportato è valido SOLO per un uso di studio personale, per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso. Punto 11 garante privacy (per tutti)
Usare questa app che permette di trascrivere immediatamente il parlato senza registrare la voce qui per un breve tutorial
Un’altra alternativa alla registrazione è chiedere all’insegnante di fornire allo studente degli appunti sulla lezione fatta, in questo modo l’allievo nel pomeriggio non dovrà poi “sbobbinare” in appunti o mappe, le ore di registrazione effettuate la mattina e potrà dedicarsi “SOLO” allo studio (eventualmente farlo scrivere sempre sul PDP).
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Inoltre è bene sapere che per la Cassazione registrare una conversazione (dal vivo o telefonica) senza il consenso, è legale basta partecipare alla conversazione stessa leggi articolo