Di seguito i link di YouTube di vari video informativi sui BES creati da mia figlia:
Legge 170/10 in pillole
Tutto quello che c’è da sapere sul PDP
Compensativi e dispensativi da inserire nel PDP
Cosa è il GLO
La differenza fondamentale tra il comma 1 e il comma 3 è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità.
L’articolo 3 comma 1 (disabilità non grave), infatti definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
L’articolo 3 comma 3 (disabilità grave), specifica che “la situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
E’ abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale di handicap dà diritto ad agevolazioni differenti.
Le agevolazioni per persone disabili con legge 104 articolo 3 comma 3 sono 6:
1. l’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto dell’auto nuova o usata 4% anziché 22%
2. nella detraibilità in sede di denuncia annuale dei redditi del 19% della spesa sostenuta
3. esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione come IPT, sono ammesse all’agevolazione le persone con disabilità motoria e intellettiva, solo se titolare di accompagnamento, e con certificato di handicap grave e di disabilità sensoriale (ciechi e sordi)
Le relative condizioni devono risultare nei verbali di invalidità o handicap, queste sono le diciture che devono apparire per le agevolazioni auto e il tagliandino invalidi:
La frase : “l’interessato NON possiede alcun requisito tra quelli dell’articolo 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” esclude categoricamente l’accesso a tutti i suddetti benefici.
La differenza fondamentale tra il comma 1 e il comma 3 è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità.
L’articolo 3 comma 1 (disabilità non grave), infatti definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
L’articolo 3 comma 3 (disabilità grave), specifica che “la situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
E’ abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale di handicap dà diritto ad agevolazioni differenti.
Le agevolazioni per persone disabili con legge 104 articolo 3 comma 1 sono 8, è bene precisare che i seguenti benefici sono per tutti i portatori di handicap quindi sia comma 1 che comma 3:
I genitori non sono obbligati a fornire queste informazioni, ma è una opportunità che viene data loro per poter integrare formalmente la descrizione del minore, soprattutto se ritengono che il quadro che emerge dalla documentazione clinica o dall’osservazione in contesto scolastico risulti non adeguato a far emergere le potenzialità del loro figlio.
Gli insegnanti, assieme eventualmente agli altri membri del GLO, possono offrire loro un supporto alla sua redazione, come indicato nelle Linee Guida a pag. 13.
Per la scuola secondaria di II grado la sezione è integrata da una parte gestita dallo studente stesso.
Gli strumenti compensativi non rappresentano mai una facilitazione ma hanno lo scopo di mettere lo studente con DSA nello stesso piano degli altri. Quindi la risposta al questio è CERTAMENTE SI’.
Ma quello che la legge, giustamente, indica, è la definizione degli stessi, dunque qualsiasi strumento che svolge la funzione di compensare, oppure dispensare, uno studente con DSA va bene, come indicato nella norma di riferimento DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669
nello specifico: DM 5669/11 art. 6 c. 2: “Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare”
Che gli strumenti compensativi non siano una facilitazione è detto espressamente nelle Linee Guida MIUR per i DSA del 2011, pag. 7. Gli strumenti compensativi “sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.”
Se gli insegnanti ritengono che gli strumenti compensativi usati da uno specifico studente rappresentino per lui una facilitazione hanno il dovere di promuovere competenze e autonomie di studio più efficaci, ma questo non c’entra nulla con la valutazione.
In questo stralcio di video di un convegno del Prof. Guido Dell’Acqua (uno dei referenti area BES del MIUR), viene affrontato in maniera inequivocabile questo aspetto.
Vengono esplicitati diversi punti:
<<E’ talmente illegale che tutto ciò prefigura anche l’ipotesi di condotta discriminatoria, ex Legge 67 del 2006>>.
L’alunno con DSA ha diritto a prendere il massimo dei voti, se la verifica è svolta bene.
Questo sia che si sia in una secondaria di secondo grado (dpr 122/2009) sia che si sia in una secondaria di I grado (62/2017) o in una primaria (OM 172/2020).
Asserire una cosa diversa evidenzia una GRAVE lacuna nel profilo professionale.