Agevolazioni Legge 104 comma 3

La differenza fondamentale tra il comma 1 e il comma 3 è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità.

L’articolo 3 comma 1 (disabilità non grave), infatti definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

L’articolo 3 comma 3 (disabilità grave), specifica che “la situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

E’ abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale di handicap dà diritto ad agevolazioni differenti.

Le agevolazioni per persone disabili con legge 104 articolo 3 comma 3 sono 6:

  1. permessi retribuiti; dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, inclusi le unioni civili, le convivenze di fatto, infine i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a 3 giorni di permesso mensile retribuiti
  2. congedo di 2 anni retribuito; la normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assiste un familiare con gravi disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a 2 anni da poter fruire anche in modalità frazionata, tale beneficio spetta al coniuge convivente, incluse le unioni civili, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e in casi eccezionali ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi
  3. scelta della sede di lavoro; la normativa vigente prevede che il lavoratore che assiste un familiare con handicap e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, questa disposizione a causa di quel “ove possibile” si configura come un interesse legittimo ma non come un diritto soggettivo insindacabile, di fatto quindi l’azienda può produrre rifiuto, motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro
  4. rifiuto al trasferimento; la normativa vigente prevede che il lavoratore che assiste un familiare con handicap o il lavoratore disabile, non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede, diversamente da quanto detto sopra per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo
  5. le persone handicap e con un grado di invalidità superiore ai 2/3, nel caso in cui vengono assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo hanno detto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili
  6. agevolazioni auto; le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono in  3 disposizioni:

1. l’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto dell’auto nuova o usata 4% anziché 22%
2. nella detraibilità in sede di denuncia annuale dei redditi del 19% della spesa sostenuta
3. esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione come IPT, sono ammesse all’agevolazione le persone con disabilità motoria e intellettiva, solo se titolare di accompagnamento, e con certificato di handicap grave e di disabilità sensoriale (ciechi e sordi)

Le relative condizioni devono risultare nei verbali di invalidità o handicap, queste sono le diciture che devono apparire per le agevolazioni auto e il tagliandino invalidi:

  1.  per acquisto auto con modifiche = “portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie e permanenti ai sensi dell’art 8, L. 449/1997″
  2.  per acquisto auto senza modifiche con iva agevolata 4% e/o esenzione bollo auto = “invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetto da pluri-amputazioni ai sensi dell’art’30, comma 7, L. 338/2000″
  3.  per ottenere contrassegno parcheggio auto = “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell’ art. 381 DPR 495/1992″

La frase : “l’interessato NON possiede alcun requisito tra quelli dell’articolo 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” esclude categoricamente l’accesso a tutti i suddetti benefici.

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