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Principali modifiche del DL 182 avute con il Dl 153/23

Per la secondaria di secondo grado

In questo ordine di scuola troviamo le due novità più rilevanti.

Vengono chiaramente definite le procedure da seguire per il passaggio dal percorso differenziato a quello ordinario correggendo le linee guida precedenti che dicevano in un certo punto che decideva liberamente il consiglio di classe, in un altro che ci volevano gli esami integrativi.

Il nuovo testo conferma che la decisione spetta al consiglio di classe: se approva il passaggio lo studente seguirà il successivamente percorso ordinario con prove equipollenti, se lo rifiuta, e conferma la differenziata, la famiglia può chiedere di sostenere l’esame integrativo Dlgs 182/20 modificatoart. 10-bis.

L’altro aspetto modificato, rispetto al DI precedente, riguarda l’esonero dalle discipline che viene ora formalmente escluso.

L’art 10 comma  1 infatti dice: ” Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi”.

Il problema però è che di fatto viene proibito l’uso di questa parola, non certo la possibilità di non far sostenere a uno studente delle discipline che sarebbero per lui oggettivamente improponibili.

Purtroppo le linee guida si limitano a sostituire la parola “esonerato” con “differenziato” mettendo tutti questi studenti nello stesso piano, autorizzando i docenti curricolari a escluderli dalla valutazione.

Il DI 182 prevedeva anche per gli studenti con il PEI differenziato l’obbligo da parte del docente di materia di definire obiettivi disciplinari, per quanto ridotti, e poi di valutare gli esiti e solo in casi eccezionali era possibile l’esonero.

Adesso le nuove Linee Guida dicono (pag. 38):
Nell’opzione “C” (programma differenziato) rientrano le situazioni in cui non sussistono le condizioni per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile definire obiettivi didattici equipollenti a quelli curricolari sui quali si possa poi esprimere una valutazione ordinaria degli apprendimenti.

In questi casi si può decidere per un percorso differenziato nell’insegnamento di una o più discipline, per le quali, non essendoci valutazione specifica, si definiscono le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti descritti nel PEI.

Si ricorda che anche una sola disciplina definita in questo modo rende obbligatoriamente “differenziato” il percorso didattico complessivo.

In sostanza, come se nulla fosse, si torna alla cosiddetta “valutazione per aree” per tutti gli studenti con programmazione differenziata, autorizzando i docenti curricolari a chiamarsi fuori da ogni responsabilità verso lo studente con disabilità e delegando tutto all’insegnante di sostegno.

Novità, per tutti gli ordini di scuola, nella sezione 8 (Interventi sul percorso curricolare).

Le novità in questo caso sono di tipo redazionale, non di contenuto, ma veramente non se ne capisce il senso.

Scompare il punto 8.2 sulle modalità di verifica, tanto per la secondaria di primo grado che di secondo.

 

Allora dove scrivere le modalità di verifica che vanno obbligatoriamente indicate come spiegato nel paragrafo “modifica nella Linee guida”?

Andranno semplicemente esplicitate per OGNI DISCIPLINA, come esplicitato nelle Linee Guida.

Del resto ricordiamo che il DL 66/17 all’art. 7 dice che nel PEI vanno esplicitate anche le modalità di verifica.

Per quale motivo è stato tolto lo spazio assegnato a questi temi se poi si chiede comunque di inserirli nel PEI?

Altra innovazione, secondo me incomprensibile, la troviamo nel modello della primaria dove, nella progettazione disciplinare, è stata eliminata l’opzione “A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione” lasciando spazio solo alle personalizzazioni.

Una piccola nota dice “Compilare soltanto per le discipline/aree disciplinari per le quali è prevista una progettazione personalizzata” ma, secondo me, dire chiaramente che gli obiettivi sono gli stessi rimane utile nel coinvolgimento dei colleghi disciplinari e, visto che si tratta si apporre una crocetta, non è certo per loro un lavoro eccessivo.

Da notare che l’organizzazione precedente, con le voci A e B, rimane nella scuola secondarie ma anche, per la primaria, nella parte dedicata al comportamento.

La cosa strana, infine, è che nelle Linee Guida, a pag. 31, è rimasto tutto come prima, anche con la riproduzione grafica della casella del PEI con le crocette A e B.

Alla fine però hanno aggiunto un paragrafo che dovrebbe spiegare la novità:
Nel modello di PEI per la Scuola Primaria si troverà un unico campo ove viene richiesto di indicare se, rispetto alla progettazione didattica della classe, sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze), alle strategie e metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione e, conseguentemente, di indicarli sinteticamente.

Resta inteso che, nel caso in cui l’alunno segua la progettazione didattica della classe e si applichino gli stessi criteri di valutazione, il campo non va compilato.

Bravo chi capisce cosa deve fare!

Primaria

Da notare che mancano ancora, purtroppo, dei riferimenti alle nuove modalità di valutazione introdotte, come si ricorderà, alla fine del 2020, quasi in contemporanea al nuovo PEI, ma senza che venisse mai esplicitato nessun minimo collegamento.

Adesso che si è messo mano al modello di PEI non si poteva prevedere uno spazio in cui definire anche gli eventuali obiettivi personalizzati da inserire poi nella scheda?

Altre novità o conferme rilevanti, un po’ alla rinfusa…

Partecipazione degli esperti privati al GLO:

è confermato il limite di uno (decreto art. 6 c. 6) ma scompare dalle Linee Guida l’obbligo di dichiarare che non è retribuito dalla famiglia.

Orario GLO:

L’art. 5 c. 5 diventa “Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.” Scompare l’espressione “in orario scolastico” che, come sappiamo, ha creato vari equivoci.

Allegato C e C1:

Torna tutto come prima, cambia solo l’espressione “debito di funzionamento” sostituita da “potenziale restrizione della partecipazione”, in linea con le Linee Guida del Ministero della Salute.

Dopo la nota 14085 del 1° giugno scorso, che sospendeva la compilazione di questi due allegati perché mancava il Profilo di Funzionamento, ci si aspettava qualche indicazione più operativa anche perché il dato richiesto, e indispensabile per la compilazione del modello C, possiamo chiamarlo come vogliamo ma in ogni caso si può recuperare esclusivamente da un Profilo di Funzionamento regolarmente compilato in base alle nuove disposizioni.

Peccato che la stragrande maggioranza delle scuole non ne abbia mai visto uno.

Orario ridotto:

nessuno ovviamente può impedire a una famiglia di portare il figlio a terapia in orario scolastico se i servizi sanitari non offrono alternativa.

Il decreto precisa meglio le condizioni.
Il comma 2/a dell’art. 13 del decreto diceva:
se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
Diventa:
se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
L’argomento è ripreso anche nelle Linee Guida pag 48, ma con modifiche poco rilevanti.

Responsabilità dei componenti del GLO

Nella Linee Guida precedenti era scritto (pag. 65)
È bene evidenziare che, nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l’assistenza, i componenti del GLO sono direttamente responsabili delle decisioni assunte, che comportano oneri di spesa.
Ora sono state tolte le parole finali (pag. 63 nuove Linee Guida):
È bene evidenziare che, nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l’assistenza, i componenti del GLO sono corresponsabili delle decisioni assunte.

Esigenze di tipo sanitario

Le nuove Linee Guida specificano meglio la parte sugli interventi sanitari, che precedentemente era demandata ad altri momenti e ambiti decisionali.

L’indennità di frequenza è stata riconosciuta ma INPS non inizia ad erogare la somma

Se è arrivato il verbale INPS dove si evince che l’indennità è stata riconosciuta , sono passati mesi ma la somma non vi è stata ancora erogata è probabille che il motivo sia che il modello AP70 non sia stato inviato.

Sull modello AP70 va dichiarato il reddito del minore, essendo minore non li avrà, se li avesse non devono superare la soglia dei  5.391,88 euro per il 2023, inoltre va dichiarato che il ragazzo frequenti la scuola o centri di riabilitazione, o centri di formazione professionale.

Una volta inviato il modello la situazione si sblocherà e INPS inizierà l’erogazione.

Consiglio di rivolgervi ad un patronato.

 

Quanti GLO si devono fare durante l’anno scolastico?

Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno) DL 182/20 art. 4 commi 1, 2 e 3:

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
  finale e provvisorio  (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è APPROVATO dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido. 

Concorsi pubblici: firmato il decreto ministeriale che introduce misure per i candidati con DSA

Venerdì 12 novembre 2021 è stato firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dai ministri per le Disabilità, Erika Stefani, e del Lavoro, Andrea Orlando, il decreto (detto Brunetta Orlando)  per assicurare alle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la possibilità di usufruire di alcune misure, per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici.

Che cosa prevede il decreto ministeriale del 12 novembre 2021

Le misure per i candidati con DSA

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (pag 15), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il decreto individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

Come richiedere le misure nella domanda di partecipazione: la dichiarazione della commissione medico legale dell’ASL

Per consentire all’amministrazione interessata di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi di DSA dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo indicato all’interno del bando di concorso entro il termine ivi stabilito.

L’adozione delle misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto.

Prova orale per candidati con disgrafia e disortografia

La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia.

Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte.

Gli strumenti compensativi ammessi durante le prove

Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti:

  • programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
  • programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
  • la calcolatrice, nei casi di discalculia;
  • ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice.

Tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova

I tempi aggiuntivi concessi ai candidati non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.

Considerazioni di AID sul decreto

“Non possiamo che applaudire a questa norma che finalmente assicura i giusti strumenti ai candidati con DSA nei concorsi pubblici nazionali, regionali e locali, un risultato da lungo tempo atteso – commenta Andrea Novelli, presidente dell’Associazione Italiana Dislessia – Evidenziamo però alcune criticità del decreto attuativo nella speranza che possano essere rapidamente superate. I candidati con DSA, infatti, dovranno passare al vaglio delle commissioni medico-legali delle Asl per ottenere gli strumenti compensativi e il tempo aggiuntivo, mentre, per esempio, nel recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sulle patenti di guida, com’è giusto, per avere diritto agli strumenti sono giudicate sufficienti le certificazioni diagnostiche di DSA ai sensi della legge 170/2010 e così pure nel recentissimo decreto relativo all’esame per l’accesso all’Ordine degli avvocati firmato dalla Ministra della Giustizia nella parte che riguarda i candidati con DSA. Gli stessi strumenti nel decreto attuativo sui concorsi pubblici sono legati al singolo disturbo e non al profilo funzionale della persona con DSA, come sarebbe corretto. Confidiamo che queste proposte di modifica possano essere subito accolte”.

fonte: Sito AID

COLLEGAMENTI ESTERNI

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