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Per gli studenti di recente immigrazione è possibile l’esonero dalle II lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado?

Per gli alunni di recente immigrazione è possibile sostituire la seconda lingua comunitaria con attività di potenziamento di italiano.

Si applica anche all’esame di Stato.
DM 741/17 art. 9 comma  4 “Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della
seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.”

Gli strumenti compensativi e dispensativi inseriti nella certificazione, devono essere adottati obligatoriamente dalle scuole nel PDP?

La Legge 170/10 art. 5 c. 2/b dice:

«2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche […] garantiscono:
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche’ misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita’ dei concetti da apprendere.»

Soggetto è “le istituzioni scolastiche” e il verbo usato è “GARANTISCONO”.

Quindi gli strumenti compensativi e le misure dispensative ci devono essere, ma è la scuola che decide quali.

Il buon senso direbbe che non essendo i docenti dei professionisti clinici e/o medici, dovrebbero riconoscere tutto ciò che è riportato in diagnosi, come necessario.

Le personalizzazioni necessarie sono decise dagli insegnanti che non sono tenuti a seguire rigorosamente le indicazioni dei clinici, se non lo fanno, i risultati diranno se avevano ragione i docenti o il professionista clinico/medico.

Ma questo non significa “arbitrio”, e fondamentale il monitoraggio e la  verifica e se i risultati non sono adeguati si devono modificare  L. 170/10 art. 5 c. 3: “3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. “

Quindi la scuola si prende la responsabilità di scegliere le misure compensativo o dispensative che ritiene più efficaci, ma poi verifica che funzionino davvero.

Un insegnante per individuare quali sono gli strumenti più necessari a un determinato alunno è necessario li conosca tutti e li sappia usare, purtroppo questo raramente avviene.

Chiaro è che, se i risultati non arrivano e non parlo della merasufficienza, i docenti di quell’alunno,  dovranno assumersene la piena responsabilità.

Il Tar, si è espresso più volte in merito, riconoscendo inadempienze palesi alla scuola, obbligandola al risarcimento del danno sia materiale che biologico.

Le indicazioni cliniche sono un suggerimento operativo da parte di esperti clinici in equipe che devono essere eseguiti pedissequamente solo se e quando non vi sono strumenti compensativi interscambiabili tra loro; laddove si puo compensare in diversi modi la scelta ultima, purchè ragionevole, è della scuola.

Sarebbe una cosa molto importante che lo specialista clinico nella certificazione, indichi gli strumenti compensativi e dispensativi che reputa più opportuni e li metta in correlazione con il disturbo che andranno a compensare, per dare informazioni dettagliate agli insegnanti,  ma anche questo accade raramente.

Il DM 5669/11 dice che questi interventi non vanno solo garantiti ma anche “esplicitati” ossia comunicati chiaramente (art. 5) e l’argomento viene definito meglio nelle Linee Guida a pag. 8 dove si dice che le scuole dovranno predisporre un documento (ossia il PDP) dove tutto andrà definito chiaramente.

Il DSM V raccomanda di non suddivere in etichette diagnostiche i disturbi ma di riferirsi a disturbi di apprendimento questo perchè ci sono difficolta trasversali per cui non si può concedere qualcosa in una materia e non in una altra, un alunno con dislessia, farà fatica a studiare anche la matematica, sarà lento e scorretto nella lettura dei problemi ed avere difficoltà in matematica anche senza essere discalculico.

Come devono essere strutturate le verifiche

CONSIGLI DIDATTICI PER GESTIRE LE VERIFICHE SCRITTE E ORALI
PER LE VERIFICHE SCRITTE:
  • programmare tempi più lunghi o verifica ridotto (senza  perdere l’equipollenza e senza ridurre la valutazione finale). In alternativa è anche possibile suddividere la verifica in due parti. 
  • predisporre lo spazio “adatto” per la risposta dopo ogni singola domanda (considerando la grafia dello studente se scrive a mano)
  • evitare domande troppo complesse e articolate, ma suddividerle in diverse richieste, con relativi spazi di risposta
  • prediligere domande a multirisposta
  • evitare troppe domande aperte
  • per i testi bucati inserire l’elenco delle parole da inserire
  • inserire una guida alla risoluzione dell’esercizio
  • permettere uso di strumenti compensativi funzionali allo studente
  • In qualunque situazione (test/verifica esercizio in classe) l’insegnante dovrebbe leggere la consegna
  • evitare la scrittura a mano delle consegne
  • le consegne dovrebbero essere scritte al Pc con font ad alta leggibilità del tipo Arial, Verdana, Elvetica, altro, con  dimensione 12/14 ;
  • interlinea più ampia del solito (1.5) in modo da evitare “l’affollamento visivo”;
  • uso del grassetto per evidenziare un concetto e uso di elenchi puntati o numerati per aumentare la comprensione;
  • le verifiche somministrate ad uno studente che utilizza Pc o Tablet devono essere date in digitale in modo da permettere all’alunno di usare il sintetizzatore vocale e un elaboratore di testo con correttore ortografico
  • importante evitare doppie negazioni per non creare confusione
PER LA VALUTAZIONE
  • non tenere conto degli errori di trascrizione, degli errori di ortografia, del tempo impiegato
  • l’ideale sarebbe tener conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando progressi e sforzi dell’alunno
  • evitare l’utilizzo dei segni rossi di correzione, e rassicurare, attraverso indicazioni precise su come attuare i miglioramenti, che gli errori possono sempre essere corretti
  • nel caso di valutazione negativa nello scritto far compensare la parte deficitaria con una verifica orale
PER LE VERIFICHE ORALI:
  • è necessario considerare che molti alunni con DSA hanno difficoltà nell’organizzazione sequenziale di un discorso. É quindi consigliabile da parte dell’insegnante che vengano fatte domande mirate supportandole con strumenti visivi (schemi, diagrammi, tabelle, ecc)
  • ricordare che il tempo per i ragazzi DSA è fondamentale, hanno bisogno di tempi più lunghi per elaborare la risposta in quanto presentano anche problemi di disnomia (incapacità a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria), evitare quindi di mettergli fretta durante le interrogazioni ed evitare di ammonirlo davanti alla classe
  • Nelle interrogazioni orali è importante accettare anche risposte concise e aiutare l’alunno nell’argomentazione se si trova in difficoltà a causa della compromissione della memoria a breve termine
  • nel commentare un’interrogazione puntare soprattutto sugli aspetti positivi, dimostrando ottimismo sulle possibilità di recupero degli errori
INOLTRE:
  • fondamentale l’utilizzo di qualsiasi strumento compensativo previsto nel loro PDP/PEI a seconda della disciplina mappe concettuali, mappe procedurali, tabelle grammaticali, PC o Tablet, calcolatrice 
  • applicare una valutazione piena anche a verifiche strutturate o ridotte con l’ausilio di strumenti compensativi che spesso sono visti erroneamente come dei facilitatori.
  • fondamentale per l’autostima degli alunni con DSA sottolineare il miglioramento rispetto al livello di partenza senza soffermarsi troppo sul voto.

Si ricorda che questi suggerimenti vanno pianificati nel PDP/PEI e CONDIVISI con la famiglia.

 

Suggerimenti per le verifiche scritte date dal prof Guido Dell'Acqua responsabile area BES del MIUR apri

Quante verifiche in un solo giorno, e come si fa il recupero dei debiti apri


Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori! apri

 

A inizio anno scolastico vale il PDP dell’anno precedente?

Il PDP ha validità solo per l’anno scolastico per il quale è stato redatto, in quanto nella prima pagina è scritto PDP per l’anno x/y, inoltre da un anno all’altro possono cambiare docenti e dirigente scolastico, nonché le figure specialistiche quindi un “contratto” firmato da altre persone non può avere validità, specialmodo nel primo anno in una nuova scuola.

Il buon senso dice che, quando il ragazzo si trova nello stesso istituto, fino a che non è pronto il nuovo vale il PDP dell’anno precedente, anche se fossero cambiati dei docenti, purtroppo però, non sempre regna il buon senso.

Gli insegnanti formalmente non sono obbligati a rispettare il vecchio PDP, ma se non lo fanno si assumono la responsabilità della decisione di fronte al ragazzo e alla famiglia.

In alcuni casi ai ragazzi viene vietato l’accesso ai sistemi compensativi perché il PDP ancora non è pronto, o peggio nessuno ha pensato di informare il nuovo insegnante che ha in classe uno o più studenti con  “bisogni speciali”.

Non è possibile lasciare i ragazzi senza tutela fino a novembre/dicembre termine ultimo per approvare il PDP (un terzo dell’anno scolastico!).

In questi casi bisogna che le famiglie si facciano valere, la legge 170/10 è sempre in vigore anche senza PDP.


Nota BES 2563 del 2013 pag 2-3
«E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento».


Leggere questo articolo

Risposta MIUR del dott. Guido Dell’Acqua sulla questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione

 

Il servizio di Neuropsichiatria infantile deve partecipare ai GLO?

Gli specialisti dell’ASL vanno sempre nominati e convocati agli incontri perché sono membri del GLO.

Non sono obbligati a partecipare ma devono garantire comunque il “necessario supporto”. L. 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

La non presenza dei clinici Asl ai GLO è giustificata dal fatto che ci sono tantissimi bambini/ragazzi con disabilità e pochi specialisti infantili in carico nei servizi Asl ed è quindi impossibile per i medici essere presenti a tutti i GLO.

Lo specialista privato partecipa appunto come privato, non fa le veci dell’ASL, a meno che non sia un privato convenzionato.