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Un alunno con problemi di comportamento può essere escluso da una gita?

Quella che chiamiamo gita è una attività didattica organizzata dalla scuola ed escludere un alunno è di fatto una sospensione.
 
La legge (DPR 235/07 – Statuto degli studenti) infatti chiama la sospensione “allontanamento dalla comunità scolastica” (non dall’edificio scolastico) ed è evidente che se tutti i compagni vanno in gita e lui no questo allontanamento c’è di sicuro.
 
La sospensione deve essere decisa dal consiglio di classe a seguito di gravi comportamenti, non può quindi essere data in via preventiva.
 
Ci sono però altre questioni da considerare: gli insegnanti non sono obbligati a portare in gita i ragazzi ed è comprensibile che, se accettano, chiedano di farlo in sicurezza.
 
Se si insiste sull’obbligo di portare tutti si rischia di annullare la gita e in questo caso sarebbe già deciso a chi dare la colpa.
 
Sarebbe molto meglio metterla in positivo: l’aspettativa della gita, che ha molto valore per i ragazzi, potrebbe essere usata per stringere un patto educativo (“Vieni in gita anche tu se..,”) che potrebbe avere buone probabilità di successo se si pongono condizioni realistiche per un ragazzo ADHD-DOP, con risultati positivi anche per il futuro.
 
Viceversa, se si sentisse ingiustamente escluso il giorno dopo, quando tutti i compagni inevitabilmente parleranno a scuola della gita a cui lui non ha partecipato, è facile prevedere che sarà ancora più oppositivo.
 

 
Nel PEI c’è un riquadro specifico da compilare, alla sez. 9:
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione
Interventi previsti per consentire allo/a studente/essa di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe _______________
 
Dalle Linee Guida allegate al DL153/23 (pag. 50)
«In questo campo è possibile indicare interventi, supporti, iniziative e precauzioni da adottare per consentire la partecipazione – con il massimo livello di autonomia e sicurezza – alle uscite didattiche e alle visite o viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per la classe di appartenenza. Anche in questo ambito è necessario un intervento sul contesto, eliminando le possibili barriere, scegliendo mete o modalità organizzative adeguate e inclusive.»

Sospensione disciplinare per alunno con disabilità: è possibile?

Un alunno con disabilità può essere sottoposto a sanzioni disciplinari come gli altri, basta verificare che sia in grado di comprendere quello che ha fatto e sappia cogliere il senso della punizione.

 

La “sospensione”  è di solito da escludere in caso di ritardo cognitivo medio-grave ed è bene ragionarci attentamente quando la disabilità è collegata a problemi comportamentali perché una punizione mal gestita può essere controproducente (in questi casi sarebbe meglio condividere la scelta con gli specialisti).

È però una questione di convenienza educativa, non di legittimità.

Il DPR 235/07, Statuto degli studenti, dice all’art. 1 comma 5 che le sanzioni “devono tenere conto della situazione personale dello studente”,  quindi, certamente, anche della certificazione di disabilità, con quello che comporta, ma in nessuno caso essa può essere considerata come un diritto all’impunità che sarebbe deleterio dal punto di vista educativo, oltre che profondamente iniquo.

Dalle Linee Guida (allegato B) allegate al DI 182/20 pag 34: “Nel caso di difficoltà nella regolazione del comportamento, sarà opportuno prevedere non soltanto criteri di valutazione personalizzati, ma anche una progettazione coerente con gli obiettivi educativi indicati nella Sezione 4, con particolare riguardo alla dimensione dell’ interazione, unitamente a specifiche strategie di intervento, che saranno esplicitate anche nella Sezione 9″. 

Al di là del metro di valutazione sono gli strumenti (di apprendimento e di verifica) che vanno personalizzati, a partire dal fatto che una eventuale nota disciplinare non può essere data per motivi inerenti al disturbo (quindi indipendenti dalla volontà)
Si ricorda infine che gli alunni con disabilità vanno valutati in base al loro PEI anche nel comportamento.

SOSPENSIONE ALLA PRIMARIA?

Alla primaria nessun alunno può essere sospeso.

Le punizioni disciplinari sono regolate dal DPR 235/17, Statuto degli studenti, ma si applica solo alla secondaria.

E alla primaria?

Secondo la logica educativa e il buon senso, più che la normativa, si dovrebbe semplicemente dire che nella scuola primaria queste punizioni formali non si applicano, eppure fino al 2019 è rimasto in vigore il Regio Decreto 26 aprile 1928 n. 1297 che dava ancora la possibilità alle scuole di sospendere dalle lezioni i bambini della primaria.

Con la Legge n. 92 del 2019, quella che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, sono stati abrogati gli articoli del Regio Decreto del 1929 che consentivano la sospensione e introdotto anche alla primaria, rafforzando la collaborazione con le famiglie, il patto educativo di corresponsabilità già previsto con lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella secondaria. Art. 7 – Scuola e famiglia.

Non sono però stati estese a questo ordine di scuole le procedure per le punizioni disciplinari per cui adesso, finalmente, si può veramente dire che alla scuola primaria non si può sospendere più nessuno.

Didattica personalizzata per lo studente con DSA

L’art. 4 c. 2 del DM 5669/11 sui DSA che dice:
«2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. »

Gli obiettivi pertanto devono essere quelli previsti per tutti, e non a caso tutti gli alunni con PDP sosterranno all’esame finale le stesse prove dei compagni, ma questo non significa che debbano essere perseguiti allo stesso modo e negli stessi tempi perché può essere benissimo che degli alunni non siano pronti a seguire gli stessi insegnamenti proposti alla classe e vadano quindi personalizzati.

E certamente si può fare. O meglio: si “deve” fare, perché si insegna quello che gli alunni possono imparare, altrimenti si fa finta di insegnare!

 

Sostegno GLO e PEI: tutto quello che c’è da sapere

Entro il 30 giugno il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione degli alunni disabili) deve provvedere a redigere il PEI provvisorio al fine di assegnare le misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.

Per ogni alunno disabile deve essere operativo un GLO.

La formalizzazione dei gruppi GLO deve essere effettuata dal dirigente scolastico con un decreto di istituzione. I GLO hanno la finalità di elaborare e approvare il PEI, ed entro il 30 giugno di ogni anno scolastico deliberare:

  •  le ore di sostegno didattico;
  •  l’eventuale necessità dell’educatore per l’assistenza all’autonomia  e comunicazione;
  • l’eventuale necessità di assistenza igienica di base
  • eventuali ulteriori necessità che dovessero manifestarsi.

Composizione dei GLO

I GLO sono composti:
  • dal dirigente scolastico, o un suo delegato, che presiede;
  • dal team docenti contitolari (per la scuola dell’infanzia e primaria);
  • dal consiglio di classe di scuola secondaria;
  • dall’insegnante specializzato per il sostegno didattico contitolare della classe;
  • dai genitori dell’alunno con disabilità o da chi esercita la  responsabilità genitoriale;
  • rappresentanti dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza dell’alunno con disabilità;
  • dalle figure professionali specifiche interne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità (docenti referenti per le attività di inclusione o docenti
    con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI, ecc.)
  • le figure professionali specifiche esterne che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità:
    1) assistente all’autonomia ed alla comunicazione;
    2) eventualmente un rappresentante del GIT territoriale;
    3) un rappresentante dell’Ente Locale nel caso sia stato predisposto il Progetto Individuale su
    richiesta dei genitori;
  • solo se preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico, a titolo consultivo e non decisionale, un esperto indicato dalla famiglia;  Alle riunioni del GLO possono partecipare i collaboratori scolastici (o altro personale con il medesimo compito) che si occupano dell’assistenza igienico-personale.

Funzionalità del GLO

  1. Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico, o dal suo delegato, ed è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
  2.  Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione e possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
  3. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale che dovrà tenere in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate, in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. Il verbale è firmato da chi presiede la riunione e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
  4. Il GLO si riunisce:
    • entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di
    definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo;
    • entro il 31 di ottobre, di norma, approva e sottoscrive il PEI definitivo;
    • almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie;
    • ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.
  5. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
  6. I componenti del GLO della scuola (Dirigente scolastico o delegato e team dei docenti contitolari o consiglio di classe, curricolari e di sostegno), nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione riguardante l’alunno con disabilità, devono essere attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Al termine delle riunioni dei GLO, il dirigente provvede a monitorare le richieste deliberate rispetto al sostegno didattico e alla necessità dell’operatore all’autonomia e comunicazione e inviare:
– al GIT, che opera presso gli uffici di ambito territoriale, il fabbisogno delle ore di sostegno, il quale poi, come Ufficio di Ambito Territoriale, comunicherà all’USR quello complessivo per la provincia di competenza;
– all’ente locale le ore di educatore/operatore per l’autonomia e comunicazione.

 

 

Lo sciopero nelle scuole

Lo sciopero è un diritto sancito dalla costituzione, tuttavia è un’interruzione volontaria del lavoro per cui il lavoratore, in questo caso il docente o il personale ATA,  che aderisce perde il diritto per quella giornata alla retribuzione e anche alla quota contributiva e alla quota di TFR correlate a quella giornata.

L’essenza dello sciopero è quella di creare disagi  nell’utenza, qualche volta i dirigenti scolastici pubblicano delle circolari per sondare il terreno chiedono al personale se ha intenzione di aderire o non aderire allo sciopero, oppure se non ha ancora maturato una decisione questo può essere legittimo, ma di certo non si può obbligare un docente a manifestare con anticipo la sua intenzione.

Se un docente sceglie di farlo lo fa per una sorta di cortesia organizzativa per permettere al dirigente di avvisare con anticipo le famiglie, inoltre se un insegnante in questo sondaggio preventivo manifesta la volontà di non aderire allo sciopero questo non è un parere vincolante per cui il giorno dello sciopero può benissimo  decidere di aderire da un momento all’altro e non andrà incontro a nessuna sanzione.

Se è il personale ATA a scioperare, la scuola non apre proprio, perché anche se sono presenti tutti i docenti e possono quindi garantire la didattica, mancando il personale ATA mancano le condizioni minime di sicurezza e quindi il dirigente scolastico non può aprire il plesso alle normali attività.

La legge 146 del 1990 impone di non sostituire il personale scioperante perché questo andrebbe a neutralizzare gli effetti dello sciopero.

Questo significa che se un docente sciopera non può essere sostituito da un collega che faccia didattica al posto tuo.

Tuttavia la scuola deve garantire le condizioni minime di vigilanza, quindi semplicemente vigilare sugli alunni ma non fare lezione, non interrogare non spiegare e non portare avanti discipline a seconda della mole di personale scioperante il dirigente scolastico può disporre per quella giornata un abbassamento delle ore di lezione comunicando, quindi questo alla famiglia e invitando le famiglie a venire a prendere prima gli alunni.