Obbligo scolastico per alunni con disabilità

All’obbligo di istruzione si può derogare in caso di disabilità, spetta alla famiglia decidere quale sia la soluzione migliore per il ragazzo.

La norma (DLGS 274/94 art. 114 c. 5 ) dice che non si procede contro le famiglie che non mandano i figli a scuola se lo giustificano “con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi”.

Il decreto Caivano del 2023 che ha definito procedure più rigide contro l’evasione scolastico ha modificato l’art 11 del Dlgs 274 ma ha lasciato intatta questa norma del comma 5.

Qual è la normativa di riferimento sull’istruzione domiciliare?

Sono parecchie le norme che tutelano il diritto all’istruzione anche quando non è possibile la frequenza scolastica ordinaria, ma conviene partire dalle Linee di indirizzo nazionali sull’istruzione ospedaliera e domiciliare pubblicate dal MIUR nel giugno del 2019.

Secondo il Dlgs 66/17 art. 16 si attiva per gli alunniper i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate (per tutti gli alunni, non solo quelli con disabilità . Legge 104/92). 

Nel 2019 il DL 96  ha modificato il DL 66/17, introducendo in particolare due nuovi commi all’art. 16 sull’Istruzione Domiciliare, il 2-bis e il 2-ter, che avrebbero dovuto regolare in particolare la partecipazione degli insegnanti di sostegno.

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.
2-ter. Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il decreto attuativo previsto nel comma 2-bis non è ancora stato emanato.

La DAD che si faceva durante la pandemia non è più proponibile ma nessuno vieta alla scuola di collegare l’alunno assente a distanza se ritenuto utile, il DPR 275/99 art. 4 comma 2  sull’autonomnia dice chiaramente che per raggiungere il successo formativo la scuola può attivare tutte le forme di flessibilità che ritiene opportune.


L’insegnante di sostegno è obbligato a recarsi a domicilio? Per quante ore? Come viene organizzato il suo orario?

 

In base alle attuali norme contrattuali, non è obbligato.

La sede di lavoro dell’insegnante è la sua scuola di titolarità e non può essere costretto a recarsi altrove senza considerare distanze, eventuali difficoltà di trasporto o altro.

È uno degli aspetti che avrebbe dovuto chiarire il decreto ministeriale previsto dall’art. 16 c- 2-bis del DL 66/17, ma, come già detto, il decreto attuativo ancora non è stato emanato.

Se accetta, l’incarico va formalizzato e le ore svolte a domicilio vanno considerate nel normale orario di servizio.

In base ai bisogni e alle esigenze didattiche si deciderà quante ore dedicare all’istruzione domiciliare, quante ad eventuali attività didattiche a distanza o altro. 

Se questa organizzazione è prevista per tutto l’anno deve certamente essere esplicitata e condivisa nel PEI.

 

 

Referente coordinatore per l’inclusione e funzione strumentale

Le figure strumentali hanno origine dal contratto di lavoro della scuola (art.33 del CCNL scuola 2006/2009).

È il collegio dei docenti che definisce quali FS attivare (non è obbligatorio avere una FS per l’inclusione) e individua per ciascuna i docenti assegnati.

La figura del coordinatore per l’inclusione deriva da una nota MIUR del 2015 n. 37900 che istituisce dei corsi di formazione specifici per i docenti di sostegno specializzati destinati a svolgere ruoli di coordinamento rispetto i temi dell’inclusione.

Negli anni successivi sono state organizzate altre annualità di questi corsi di formazione.

Ricapitolando:

- la funzione strumentale, decisa dal collegio dei docenti

- il docente referente per l'inclusione, che viene nominato dal dirigente

 

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