Ore di sostegno assegnate allo studente non bastano, il Tar le aumenta e sancisce risarcimento economico alla famiglia

Il TAR Campania, sentenza n. 00343 pubblicata il 13 gennaio 2025, si è pronunciato su una questione legata all’assegnazione di ore di sostegno scolastico. Il tribunale ha stabilito un risarcimento per un alunno con disabilità, al quale erano state assegnate ore di sostegno inferiori all’orario scolastico previsto.

Ore di sostegno: il caso specifico

Nel caso esaminato, l’alunno riceveva 18 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 26 ore di frequenza scolastica.

Tale assegnazione è stata ritenuta insufficiente rispetto alle necessità dello studente, considerando anche l’assenza di una giustificazione specifica.

I genitori, ritenendo leso il diritto del minore, hanno presentato ricorso.

Il giudice amministrativo ha riconosciuto l’insufficienza delle ore assegnate e l’assenza di una motivazione adeguata.

Gli effetti della sentenza

La decisione del TAR si basa su una normativa consolidata e prevede due importanti conseguenze.

  • Annullamento del PEI: Il Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2025/26 è stato dichiarato nullo, con la richiesta di una nuova determinazione delle ore di sostegno in linea con il fabbisogno effettivo dello studente;
  • Risarcimento economico: È stato stabilito un indennizzo pari a 1.000 euro per ogni mese in cui il sostegno non è stato garantito per l’intero orario scolastico.

Fonte: Orizzontescuola

Genitori chiedono copia del PEI, scuola condannata per diniego accesso agli atti. Ottengono documento e rimborso. SENTENZA

Il TAR di Bologna ha condannato un istituto scolastico a rimborsare 1.000 euro di spese legali a una coppia di genitori. Questi ultimi avevano richiesto l’accesso ai documenti relativi al Piano Educativo Individualizzato del figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico.

 

La scuola, inizialmente, aveva negato l’accesso agli atti, costringendo i genitori a rivolgersi al TAR. Solo a ricorso presentato, l’istituto ha consegnato la documentazione. La sentenza, numero 1002/2024 pubblicata il 31 dicembre 2024, sottolinea l’importanza del diritto di accesso agli atti per i genitori degli studenti con disabilità.

Un iter complesso e oneroso per i genitori

La vicenda ha inizio a settembre 2024, quando i genitori, tramite PEC, richiedono alla scuola il PEI, il verbale del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione e altri documenti. Trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge 241/1990, la scuola nega esplicitamente il rilascio. Il silenzio-rifiuto, seguito dal diniego scritto del 3 ottobre 2024, spinge i genitori a intraprendere le vie legali. Il giorno prima dell’udienza, fissata per il 4 dicembre, la scuola deposita in tribunale i documenti richiesti.

Vittoria parziale per i genitori: nessun risarcimento danni

Pur riconoscendo il diritto dei genitori e condannando la scuola alle spese, il TAR non ha accolto la richiesta di risarcimento danni. I giudici hanno ritenuto infondata la domanda, sostenendo che il rilascio dei documenti, seppur tardivo, avesse sanato la situazione.

Sentenza

 

Fonte: Orizzonte Scuola

Per gli alunni dislessici, disortografici e disgrafici ma non discalculici, niente strumenti per la matematica?

Non è automatico ma certamente è possibile.

Forse che in matematica non si legge e non si scrive?

La dislessia può comportare lentezza eseguiva, difficoltà di accesso ai testi, errori di decodifica… che possono aver ricadute pesanti anche nella materie scientifiche, quindi importante la certificazione clinica e l’osservazione in classe.

 

Un alunno con disabilità può usare il PC in classe e agli esami di Stato?

Certamente!

 

E’ previsto, da oltre trent’anni, dalla L. 104 del 1992 art. 16 c. 4:
«4. Gli alunni (handicappati) con disabilità sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.»

Va previsto nel PEI e inserito dal CdC nel documento del 15 maggio.

Obbligo scolastico per alunni con disabilità

All’obbligo di istruzione si può derogare in caso di disabilità, spetta alla famiglia decidere quale sia la soluzione migliore per il ragazzo.

La norma (DLGS 274/94 art. 114 c. 5 ) dice che non si procede contro le famiglie che non mandano i figli a scuola se lo giustificano “con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi”.

Il decreto Caivano del 2023 che ha definito procedure più rigide contro l’evasione scolastico ha modificato l’art 11 del Dlgs 274 ma ha lasciato intatta questa norma del comma 5.

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