Quali parti del PEI vanno compilate nei tre incontri del GLO?
PEI INIZIALE: Le sezioni da 1 a 10 vanno compilate tutte all’inizio dell’anno scolastico, a parte ovviamente quelle che non sono previste, come la 3 se non c’è, neppure richiesto al comune, il progetto individuale o la 10 nelle classi in cui non si rilascia questa certificazione.
Non si compilano le parti che si trovano alla fine delle sezioni 5, 7, 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” che rientrano appunto nella verifica finale.
PEI INTERMEDIO: Nell’incontro intermedio si affrontano le sezioni (sempre quelle da 1 a 10) in cui il GLO ritiene necessario intervenire, per correggere o integrare (se si dovesse presentare la necessità di PEI intermedi se ne possono fare più di uno) .
PEI FINALE E PROVVISORIO: Nell’incontro di verifica finale si compilano le parti delle sezioni 5, 7 e 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” e l’intera sezione 11, per sapere nello specifico cosa va scritto nel PEI provvisorio vedere D.Igs. 153/23 art. 16.
Il PEI provvisorio
Il PEI provvisorio va redatto per gli alunni che attualmente non hanno nessun PEI approvato (per un qualsiasi motivo) e che l’anno seguente avranno un certificazione valida, con sostegno/o operatore.
Alcuni motivi per i quali nel momento attuale non c’è un PEI approvato possono essere:
- perché la documentazione è arrivata ad anno scolastico molto inoltrato (o verso la fine)
- per i neo iscritti che entrano per la prima volta nel sistema di istruzione, non quelli che vengono iscritti per la prima volta a quella scuola, in quanto hanno il PEI della scuola precedente, in pratica sono i bambini che entrano all’infanzia, qualche eventuale alunno che si iscrive alla primaria senza aver frequentato l’infanzia,
- alunni che terminano l’istruzione parentale
- alunni che rientrano da un anno o più di frequenza all’estero
- alunni adottati provenienti dall’estero e che entrano per la prima volta nelle scuole italiane
ATTENZIONE
La nota del 24 maggio 2024 ha generato molta confusione dicendo che il PEI provvisorio andava redatto per i neoiscritti, ma si intendeva quelli iscritti per la prima volta al sistema di istruzione, non a quella specifica scuola, vedere le FAQ del ministero n. 20-22-23.
A COSA SERVE?
Per chiedere le risorse per l’anno scolastico seguente (sostegno, assistenti all’autonomia).
Il PEI provvisorio va approvato, entro il 30 giugno.
CHI REDIGE IL PEI PROVVISORIO?
Alcune scuole si domandano chi deve redigere il PEI provvisorio, visto c he manca l’insegnante di sostegno?
Non è scritto da nessuna parte che il PEI va redatto dal docente di sostegno, il PEI provvisorio va redatto da un GLO composto dai docenti della classe e loro devono provvedere a redigerlo
DI 182/20 art. 16 c.lomma 2.
- in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del consiglio di classe.
- Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.
OBIETTIVI E STRATEGIE
Contenuti del PEI provvisorio (DL 182/20 art. 16 c. 3):
“Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
a. Intestazione e composizione del GLO;
- b. Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
- c. Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
- d. Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo;
- e. Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
- f. Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.”
Se qualche insegnante non firma il PDP?
Il PDP è un documento della scuola.
Di indispensabile c’è solo la firma del dirigente (anche attraverso un suo delegato) ed è valido anche se mancano quelle di alcuni insegnanti che però, una volta approvato, sono tenuti comunque a rispettare.
Una scuola paritaria può non convocare il GLO?
Assolutamente no.
Le scuole private che hanno chiesto di diventare paritarie si sono formalmente impegnate a rispettare tutta la normativa di quelle statali anche per quel che riguarda le norme sull’inclusione degli alunni con disabilità. L. 62/2000 art. 1 c. 4/e.