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Il TAR Toscana ordina lo sdoppiamento di una classe di 25 alunni in presenza di due disabili

Scuola, Storica sentenza Tar: La classe con più di 23 alunni va sdoppiata.

Con sentenza n. 1173/2018, il TAR Toscana si è espresso su un ricorso che ha per oggetto il numero di alunni per classe in presenza di studenti disabili.

I genitori di uno studente disabile avevano presentato ricorso per annullare il provvedimento del preside relativo alla formazione di una classe prima con 25 alunni, di cui due con grave disabilità ai sensi della legge n. 104/92 art. 3/3.

Dopo aver citato la giurisprudenza in materia di diritto all’educazione e all’istruzione dei minori, che non può in nessun caso essere negata, il TAR ha illustrato la normativa in fatto di formazione delle classi.

Ecco cosa stabilisce l’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/2009: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.

Dunque, in presenza di studenti con disabilità, le classi iniziali di norma non possono essere formate da più di 20 alunni, fermo restando che questa costituzione deve essere giustificata in relazione alle esigenze formative dello studente disabile.

A tutto ciò il TAR aggiunge ciò che è previsto dall’articolo 4, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 81/2009, cioè che è possibile modificare al numero massimo o minimo di studenti per classe fino ad un massimo del 10%.

Questo allo scopo di dare stabilità al numero di classi previste, diminuendo la differenza tra il numero di classi previsto e quello delle classi realmente formate all’inizio dell’anno scolastico.

Il TAR afferma che nel caso in questione sono state violate entrambe le misure, limite di 20 alunni e previsione classi, senza un valido motivo. In conclusione, secondo il TAR, la violazione della suddetta normativa non si può giustificare con lo sdoppiamento della classe, grazie al docente di potenziamento che è attivo, infatti, solo 22 ore su 27. Per queste motivazioni il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato di annullare gli atti di formazione della classe del dirigente scolastico.

Per tali ragioni, il TAR Toscana ha ordinato lo sdoppiamento della classe.

 

Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione per gli alunni con BES

Nell’anno 2023 torna in vigore la normaiva ante-covid.

Per gli alunni con disabilità e DSA torna in vigore  il DM 741 del 2017, per gli alunni con altri BES torna in vigore la nota 5772 del 2019.

Gli alunni con legge 104 e  legge 170, agli esami possono usare i compensativi previsti nei loro PEI/PDP.

Gli alunni con BES aventi certificazione clinica che non rientra nelle leggi 104  e 170, possono usare i compensativi previsti nei loro PDP.

Per gli alunni con BES senza certificazione clinica, non possono usare all’esame gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.

Inoltre ogni anno esce una circolare che disciplina gli esami per quell’anno si possono visionare qua

 

I genitori di alunni con DSA hanno diritto a forme di flessibilità sul lavoro

Il nostro ordinamento riconosce con la Legge 8-10-2010 n.170 “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento”, prevedendo all’art.5 “misure educative e didattiche di supporto” per gli alunni che presentano tali disturbi e all’art.6  “misure per i familiari”; si tratta di disposizioni che nelle previsioni della legge intendono tutelare il diritto degli alunni e degli studenti ad una più accurata assistenza. Ricordiamo che una delle finalità specifiche, espresse all’art.2 mira a “sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA”. In questo ambito di intervento, con la legge 170 che detta “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, il legislatore, allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo formativo degli alunni, ha affrontato tale problematica in maniera più ampia ed articolata.

L’iter che ha portato al riconoscimento normativo dei cosiddetti disturbi specifici di apprendimento è stato difatti molto lungo e complesso; risalgono  …. continua a leggere sulla fonte originale