Archivi categoria: Legge e diritti

Riduzione dell’orario scolastico per gli alunni con disabilità

Il DL 182/20 art. 13 comma 2/a, modificato dal decreto correttivo Dlgs 153 del 2023 è stato regolato in modo più rigido l’eventuale orario ridotto è possibile solo per motivi di tipo sanitario, su richiesta della famiglia e dei clinici.

La scuola non può più chiedere o concedere (nel caso fosse la famiglia a richiederlo) un orario di scuola ridotto per esigenze organizzative,  come ad esempio quando l’insegnante di sostegno non copra tutte le ore scolastiche, lo studente non è del solo insegnante di sostegno ma di tutto il corpo docente.

Ma lo può concedere solo per esigenze di tipo sanitario (terapie o altro) e se chiesto dai genitori.

Il bambino/ragazzo ha diritto a seguire le terapie necessarie e in ogni caso il diritto alla salute prevale sull’obbligo scolastico.

 

Per quanto riguarda gli studenti che, per ragioni sanitarie entrano a scuola in ritardo o ne escono prima o entrambi, anche se giustificate vanno comunque documentate nel registro di classe, che è un atto pubblico e formale da cui deve sempre risultare chi è presente a scuola e chi no, anche eventualmente con un’annotazione permanente.

In alcune scuole succede che non si ottiene il permesso permanente del dirigente a entrate posticipate o uscite anticipate per fare terapie (non se ne capisce il motivo), ma nessuno può impedire ai genitori di ritirare in anticipo il figlio, tanto più per motivi di questo tipo,  quindi se l’uscita non è autorizzata in modo permanente si dovrà compilare e firmare ogni volta il modulo previsto, e il bambino/ragazzo può essere portato via.
 

Formalmente si tratta di assenze tant’è che nella secondaria vanno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico (sono previste eccezioni, come è noto, ma il CdC deve dichiarare che la valutazione è possibile anche se il numero di assenze è elevato).

Le riduzioni di orario vanno sempre approvate dal GLO, soprattutto se determinate da valutazioni di opportunità (“non ce la fa a fare 6 ore”).


Se saltano le terapie (per qualsiasi motivo) lo studente può fare l’orario scolastico regolare?

Sono procedure che vanno per forza personalizzate, non possono essere applicate in modo indifferente a tutti gli alunni con disabilità che frequentano terapie in orario scolastico.

Se il bambino ha bisogno di un intervento personalizzato, senza il quale non può stare a scuola, e la famiglia ha chiesto di seguire un orario ridotto particolare, l’orario va rispettato perché la scuola ha organizzato le risorse in modo da rispondere a queste esigenze.

Nelle ore in cui è prevista la terapia il personale di supporto non c’è, e il bambino pertanto non può essere accolto.

Se invece il bambino può stare in classe come gli altri, anche senza assistenza specifica, non c’è motivo per rifiutare il suo ingresso a scuola.

Secondo la normativa italiana sull’inclusione scolastica (Legge 104/1992 e successive integrazioni), l’alunno con disabilità ha diritto a frequentare la scuola come tutti gli altri studenti, indipendentemente dalla presenza dell’insegnante di sostegno.

La responsabilità della sua vigilanza e della sua istruzione è di tutto il personale scolastico, non solo del docente di sostegno.

Se la scuola propone l’ingresso posticipato, sta violando il diritto all’istruzione e all’inclusione dell’alunno. Invece, dovrebbe organizzarsi internamente per garantire la supervisione e il supporto adeguato (coinvolgendo altri docenti, il personale ATA o un educatore, se previsto).

Alcune scuole non vorrebbero accettano gli alunni in classe negli orari dove avrebbero delle terapie qual’ora queste “saltassero” per motivi, secondo loro, che la copertura assicurativa in quelle ora non li coprirebbe, questo  non è assolutamnte vero, lo studente con disabilità è un alunno iscritto a quella scuola ed è sempre assicurato quando frequenta le lezioni, anche nelle ore in cui sarebbero state previste le terapie. Il fatto che sia stato autorizzato ad assentarsi in quei momenti non significa assolutamente che gli sia precluso l’ingresso.

 

E’ possibile esonerare gli studenti con legge 104 da una sola disciplina?

Esonerare da una materia non è più  possibile, in nessun ordine della scuola,  neanche se lo studente è alla sec. di 2° grado e per lui è stato predisposto un programma differenziato, è uno dei paradossi della nostra normativa apportato dal D.lgs. 153 del 2023 l’art 10 comma  1 infatti dice: ” Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi”.!,  si può invece esonerare dalla lingua straniera un alunno con DSA (solo nella scuola secondaria di I grado, nel II grado no altrimenti lo studente non avrebbe il diploma) , ma non uno con autismo di livello tre.

Per lo studente con disabilità che non riesce a svolgere una determinata disciplina si può agire programmando le attività e gli obiettivi in modo che di fatto scompaia, ma senza dirlo esplicitamente.

 

Anno Scolastico 2023/2024

 

E’ in vigore la Nota Ministeriale 4155 del 07-02-2023 

MAPPE RIEPILOGATIVE 

➡️ Gli alunni con DSA, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usare tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.
➡️ Gli alunni con Legge 104, svolgeranno le prove degli esami coerenti ai loro PEI, anche differenti se necessario, e questo non avrà ricadute sul diploma finale. Solo se lo studente non si presenterà agli esami non riceverà il diploma ma avrà un certificato delle competenze. 

Per gli alunni con BES (senza legge 104 e 170) è ancora in vigore la nota 5772 del 2019

➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri e potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 
➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP NON  basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma NON potranno usufruire di NESSUNO degli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 

DDL Valditara – Tornano i giudizi alla Primaria e cambiano le norme sul voto in condotta (2024)

In quale orario può essere convocato il GLO?

Essendo tutti gli insegnanti della classe membri del GLO tutti devono essere messi in condizione di partecipare agli incontri, quindi questi non possono essere convocati in orario di lezione, ma di pomeriggio.

Era così anche prima ma adesso è stato ulteriormente precisato dal recente DIgs 153/23, art. 4 c. 5.

Purtroppo però, gli specialisti dell’ASL che seguono i bambini/ragazzi e che sono membri del GLO anch’essi, spesso se non sempre, danno disponibilità di partecipare ai GLO solo di mattina, per loro esigenze organizzataive, quindi come fare?

La normativa dice che, anche se i clinici non partecipano, devono garantire al GLO il “necessario supporto” (L. 104/92 art 15 c. 10) e questo può essere fatto in tanti modi, anche organizzando un incontro extra, in presenza o on line, di mattina e con pochi membri del GLO, che poi riporteranno tutto ai membri del  GLO e si prenderanno le decisioni del caso.

Attenzione deve essere chiaro, questo incontro EXTRA non sostituisce il GLO.

All’incontro extra possono partecipare anche i genitori in quanto si parlerà del loro figlio e  hanno diritto ad esserci.

Ricordo che in Italia ci sono circa 1.000 neuropsichiatri infantili e 300.000 alunni con disabilità. E’ impensabile che siano tutti sempre presenti a tutti i GLO.

I genitori, se ci sono problemi, possono richiedere un glo con urgenza?

Tutti i membri del GLO, quindi anche i genitori, possono chiedere un incontro urgente o straordinario, ma decide il dirigente se convocarlo o no.

Linee guida allegato al DL 153/23 pag 10

“Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri* del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari”

* i genitori sono membri effettivi del GLO, esattamente come gli insegnanti.