Molti genitori lamentano che dalle scuole arrivino richieste, presentate talvolta quasi come un obbligo, per la riduzione dell’orario scolastico dei propri figli.
Le motivazioni addotte dalle scuole sono quasi sempre le stesse:
- assenza del docente di sostegno
- assenza dell’operatore
- difficoltà nella gestione dell’alunno
- ore scoperte
- carenza di personale o di spazi adeguati.
È importante chiarire subito un punto: la riduzione dell’orario scolastico non può essere decisa unilateralmente dalla scuola. Non si tratta infatti di una misura organizzativa ordinaria, ma di un’eventualità eccezionale, da valutare con attenzione insieme alla famiglia e, quando necessario, con il contributo dell’équipe medica o terapeutica che segue lo studente.
Il diritto allo studio non può essere limitato
Il diritto allo studio è tutelato dalla Costituzione e non può essere compresso a causa di carenze interne al sistema scolastico.
Una riduzione dell’orario non può essere utilizzata come “soluzione tampone” per supplire alla mancanza del sostegno o di altre risorse: ciò costituirebbe una violazione dei diritti dello studente.
Come devono comportarsi le famiglie
Se la scuola propone un orario ridotto, è fondamentale:
- chiedere sempre che la proposta sia formalizzata per iscritto, con motivazioni chiare e dettagliate;
- nel caso sia attivo un PEI (Piano Educativo Individualizzato), la riduzione dell’orario deve essere discussa e condivisa all’interno del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo);
- ricordare che, senza la firma della famiglia, la scuola non può procedere ad applicare l’orario ridotto.
Perché l’orario ridotto è una forma di esclusione
Limitare la presenza a scuola di un alunno equivale, di fatto, a ridurne le opportunità di apprendimento, di socializzazione e di inclusione. Ogni studente ha diritto a frequentare l’intero tempo scuola, con gli strumenti e i supporti necessari al proprio percorso di crescita.
La scuola deve essere un luogo di accoglienza e di pari opportunità, non un ambiente che discrimina a causa delle proprie difficoltà organizzative.
Per questo è essenziale che le famiglie conoscano i propri diritti e non accettino passivamente soluzioni che non rispettano la normativa vigente.
NORMATIVA
Si può fare SOLO per esigenze di tipo sanitario (teraapie in orario mattutino o altro) e SOLO su richiesta della famiglia e dei clinici DL 182/20 art. 13 comma 2/a.
PERMESSI DI ENTRATA POSTICIPATA E USCITA ANTICIPATA
Il dirigente scolastico può concedere allo studente un permesso permanente di ingresso posticipato o di uscita anticipata, qualora ciò sia necessario per la frequenza di terapie.
Alcuni dirigenti, però, negano questo permesso (non se ne capisce il motivo, il diritto alla salute prevale sul diritto all’istruzione), comunque il DS è tenuto a motivare formalmente la propria decisione.
MA nessuno può impedire ai genitori di ritirare in anticipo il figlio, o diportarlo più tardi, tanto più per motivi di questo tipo, quindi se l’uscita non è autorizzata in modo permanente si dovrà compilare e firmare ogni volta il modulo previsto, e il bambino/ragazzo può entrare a scuola o essere portato via.
Ovviamente l’assenza in classe durante quelle ore dovrà essere regolarmente registrata sul Registro Elettronico, che costituisce un atto pubblico e formale, dal quale deve sempre risultare con chiarezza chi è presente a scuola e chi no. In tali casi è possibile inserire anche un’annotazione permanente a giustificazione dell’assenza.
Formalmente si tratta di assenze tant’è che nella secondaria vanno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico (sono previste eccezioni, come è noto, ma il CdC deve dichiarare che la valutazione è possibile anche se il numero di assenze è elevato).
Le riduzioni di orario vanno sempre approvate dal GLO, soprattutto se determinate da valutazioni di opportunità (“non ce la fa a fare 6 ore”).
Se saltano le terapie (per qualsiasi motivo) lo studente può fare l’orario scolastico regolare?
Sono procedure che vanno per forza personalizzate, non possono essere applicate in modo indifferente a tutti gli alunni con disabilità .
Se il bambino ha bisogno di un intervento personalizzato senza il quale non può stare a scuola, e la famiglia ha chiesto di seguire un orario ridotto particolare, l’orario va rispettato perché la scuola ha organizzato le risorse in modo da rispondere a queste esigenze.
Se invece il bambino può stare in classe come gli altri, anche senza assistenza specifica, non c’è motivo per rifiutare il suo ingresso a scuola.
Secondo la normativa italiana sull’inclusione scolastica (Legge 104/1992 e successive integrazioni), l’alunno con disabilità ha diritto a frequentare la scuola come tutti gli altri studenti, indipendentemente dalla presenza dell’insegnante di sostegno.
La responsabilità della sua vigilanza e della sua istruzione è di tutto il personale scolastico, non solo del docente di sostegno.
Se la scuola propone l’ingresso posticipato, sta violando il diritto all’istruzione e all’inclusione dell’alunno. Invece, dovrebbe organizzarsi internamente per garantire la supervisione e il supporto adeguato (coinvolgendo altri docenti, il personale ATA o un educatore, se previsto).
LA COPERTURA ASSICURATIVA
Alcune scuole non vorrebbero accogliere in classe gli alunni negli orari in cui sarebbero previste delle terapie, qualora queste venissero annullate per qualsiasi motivo. Secondo tali scuole, in quelle ore la copertura assicurativa non sarebbe valida.
Questo non è assolutamente vero: lo studente con disabilità è a tutti gli effetti un alunno iscritto e risulta sempre assicurato durante la frequenza delle lezioni, anche nelle ore in cui sarebbero state programmate le terapie. Il fatto che sia stato autorizzato ad assentarsi in quei momenti non significa in alcun modo che gli sia precluso l’ingresso a scuola.
La polizza assicurativa stipulata dalla scuola non è legata a specifici orari, ma copre tutti gli alunni durante tutte le attività scolastiche.