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Come dovrebbero essere strutturate le verifiche per gli studenti con DSA

Bambini e ragazzi con DSA hanno diritto a forme di verifica e valutazione personalizzata 

Legge 170 del 2010 art 5 comma 4:

“4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di
Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”

Altri riferimenti normativi a fondo pagina

CONSIGLI DIDATTICI PER GESTIRE LE VERIFICHE SCRITTE E ORALI
PER LE VERIFICHE SCRITTE:
  • programmare tempi più lunghi o verifica ridotte (senza  perdere l’equipollenza e senza ridurre la valutazione finale). In alternativa è anche possibile suddividere la verifica in due parti. 
  • predisporre lo spazio “adatto” per la risposta dopo ogni singola domanda (considerando la grafia dello studente se scrive a mano)
  • evitare domande troppo complesse e articolate, ma suddividerle in diverse richieste, con relativi spazi di risposta
  • prediligere domande a multirisposta e/o vero/falso, evitando  troppe domande aperte
  • per i testi bucati inserire l’elenco delle parole da inserire
  • importante evitare doppie negazioni per non creare confusione
  • inserire  una guida alla risoluzione dell’esercizio (un diagramma di flusso, che è una rappresentazione grafica di un processo, un algoritmo o un sistema, che illustra la sequenza di passaggi) in questo modo non si facilita la verifica sul singolo esercizio ma avrà un procedimento generale da seguire.
  • permettere uso di strumenti compensativi funzionali allo studente
  • In qualunque situazione (test/verifica esercizio in classe) l’insegnante dovrebbe leggere la consegna o  far usare la sintesi vocale (quindi PC)
  • NO scrittura a mano delle consegne, ma scritte al PC con questi accorgimenti:
- font ad alta leggibilità del tipo Arial, Verdana, Elvetica, altro, con  dimensione 13/15;

- una spaziatura fra le lettere maggiore;

- interlinea più ampia del solito (es. 1.5) in modo da evitare “l’affollamento visivo”;

- uso del grassetto per evidenziare un concetto 

- uso di elenchi puntati o numerati per aumentare la comprensione;
  • le verifiche somministrate ad uno studente che utilizza Pc o Tablet devono essere date in digitale in modo da permettere all’alunno di usare il sintetizzatore vocale e un elaboratore di testo con correttore ortografico

 

PER LA VALUTAZIONE
  • non tenere conto degli errori di trascrizione, degli errori di ortografia, del tempo impiegato (per tutte le discipline anche per quelle scientifiche, esattamente come uno studente può scrivere male una parola o invertire le lettere, stessa cosa può accadere per i numeri)
  • l’ideale sarebbe tener conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando progressi e sforzi dell’alunno
  • evitare l’utilizzo dei segni rossi di correzione, e rassicurare, attraverso indicazioni precise su come attuare i miglioramenti, che gli errori possono sempre essere corretti
  • nel caso di valutazione negativa nello scritto far compensare la parte deficitaria con una verifica orale
PER LE VERIFICHE ORALI:
  • è necessario considerare che molti alunni con DSA hanno difficoltà nell’organizzazione sequenziale di un discorso. É quindi consigliabile da parte dell’insegnante che vengano fatte domande mirate supportandole con strumenti visivi (schemi, diagrammi, tabelle, ecc)
  • ricordare che il tempo per i ragazzi DSA è fondamentale, hanno bisogno di tempi più lunghi per elaborare la risposta in quanto presentano anche problemi di disnomia (incapacità a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria), evitare quindi di mettergli fretta durante le interrogazioni ed evitare di ammonirlo davanti alla classe
  • Nelle interrogazioni orali è importante accettare anche risposte concise e aiutare l’alunno nell’argomentazione se si trova in difficoltà a causa della compromissione della memoria a breve termine
  • nel commentare un’interrogazione puntare soprattutto sugli aspetti positivi, dimostrando ottimismo sulle possibilità di recupero degli errori
INOLTRE:
  • fondamentale l’utilizzo di qualsiasi strumento compensativo previsto nel loro PDP/PEI a seconda della disciplina mappe concettuali, mappe procedurali, tabelle grammaticali, PC o Tablet, calcolatrice 
  • applicare una valutazione piena anche a verifiche strutturate o ridotte con l’ausilio di strumenti compensativi che spesso sono visti erroneamente come dei facilitatori.
  • fondamentale per l’autostima degli alunni con DSA sottolineare il miglioramento rispetto al livello di partenza senza soffermarsi troppo sul voto.

Si ricorda che questi suggerimenti vanno pianificati nel PDP e CONDIVISI con la famiglia.

Cosa pensano alcuni insegnanti delle verifiche strutturate:
Alcuni si rifiutano di somministrare verifiche strutturate (a risposta multipla o in altro modo) agli studenti con DSA perché ritengono che, durante gli esami, le prove saranno uguali a quelle degli altri studenti e, di conseguenza, debbano imparare a svolgerle nello stesso modo.
Vediamo perchè è necessario fare verifiche strutturate.

La normativa DM 5669/11 art. 4 c. 2,  dice che:
« I percorsi didattici individualizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente».

Vale a dire che: gli obiettivi da raggiungere restano quelli stabiliti dalle Indicazioni Nazionali, ovvero gli stessi previsti per l’intera classe. Questo significa che, al termine del ciclo, tutti gli alunni con PDP — sia con DSA che con altri BES — affronteranno le medesime prove d’esame dei loro compagni.

È importante ricordare, però, che se i traguardi finali sono comuni, il percorso per conseguirli può e deve essere personalizzato.

In alcuni casi può essere necessario riorganizzare i tempi delle tappe intermedie, rinforzare alcuni prerequisiti, sostenere la motivazione o introdurre strategie e strumenti che facilitino l’apprendimento.

La personalizzazione, quindi, non modifica la meta, ma rende il cammino più adatto alle esigenze di ciascuno studente.

Altri pensano che una verifica strutturata a risposta multipla non sia equipollente, si sbagliano di grosso, basti solo pensare, e questo è un paradosso, che il concorso per ottenere la cattedra per l’insegnamento si basa su quesiti a scelta multipla.

 

Suggerimenti per le verifiche scritte date dal prof Guido Dell'Acqua responsabile area BES del MIUR apri

Quante verifiche in un solo giorno, e come si fa il recupero dei debiti apri


Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori! apri

Come devono essere strutturate le verifiche scritte slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del  2018, (qua il power point intero).

Qui il video.

Condivido questa tabella tabella  creata da Max Bruschi che è Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (QUI  in versione PDF nel caso qualcuno la volesse salvare).

ATTENZIONE

Forse è inutile specificarlo, ma lo faccio lo stesso, se questi “accorgimenti” valgono per i ragazzi con DSA a maggior ragione valgono per i  ragazzi con disabilità che seguono un percorso ordinario personalizzato (B).

Riferimenti normativi:

DM 5669/11 (decreto attuativo legge 170/10)art. 4 c. 2,  dice che:
« I percorsi didattici individualizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente».

Sempre DM 5669/11  art.6

al comma 2

  • consentire agli alunni con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto
  • creare le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare (modificando se necessario tempi di effettuazione delle prove e loro strutturazione)
  • riservare particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.

al comma 4

  • per l’apprendimento delle lingue straniere valorizzare le modalità che meglio consentono all’alunno di manifestare le competenze acquisite: privilegiando l’espressione orale, ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune;
  • Progettare le prove scritte di lingue straniere e la loro valutazione, secondo modalitàcompatibili con le difficoltà connesse ai DSA

al comma 5

  • possibilità di dispensare l’alunno da prove scritte di lingue straniere (fare solo orale)

al comma 6

  • in casi di DSA severi, possibilità di esonero totale dalla lingua straniera (su richiesta della famiglia) attenzione è consigliabile fare la richiesta solo in casi molto severi e solo per la seconda lingua, e solo se si è certi che nella scuola superiore dove si iscriverà il ragazo non ci sarà quella lingua, altrimenti l’esonero  porterà gravi ripercussioni su tutto il percorso scolastico.

Dalle linee guida allegate al DM 5669/11 pag. 18

“A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell’uso degli strumenti compensativi.
Si può fare qui riferimento:

  • alla presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
  • alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
  • all’utilizzo di libri o vocabolari digitali”

Certificazione delle Competenze

Con il DM 30 gennaio 2024, n. 14 sono stati adottati, a livello nazionale, i modelli di certificazione delle competenze delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione e dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
 
 
I modelli allegati al DM  14:
 
 
Il decreto fissa quando e come viene redatta e rilasciata la certificazione- SCHEMA 
 

QUANDO REDAZIONE CONSEGNA
Al termine della classe quinta di scuola primaria In sede di scrutinio finale dai docenti di classe Consegnata alla famiglia e, in copia, all’istituzione scolastica del grado successivo
Al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato In sede di scrutinio finale dal consiglio di classe Messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all’interno dell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328
In assolvimento dell’obbligo di istruzione In sede di scrutinio finale del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado dal consiglio di classe per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di dieci anni Messa a disposizione della famiglia dello studente all’interno dell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328 (a richiesta anche al termine del primo anno con le stesse modalità)
Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di primo livello primo periodo didattico In sede di scrutinio finale dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe Consegnata all’adulto o, nel caso di utenti minorenni, alla famiglia
In uscita dal percorso di istruzione degli adulti di primo livello secondo periodo didattico In sede di scrutinio finale dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe Consegnata all’adulto
 

La certificazione delle competenze al secondo ciclo va redatta anche  per gli studenti che hanno un debito o vengono respinti, perché in ogni caso hanno assolto all’obbligo di istruzione, in base all’art. 2 c. 4 del DM 14/24, “La certificazione delle competenze rilasciata dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie in assolvimento dell’obbligo di istruzione è redatta dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di dieci anni”. 

Certificazione delle competenze e alunni con disabilità.

I modelli delle certificazioni delle competenze non possono essere modificate,  ma possono essere integrate, se necessario, da una relazione personalizzata in cui si spiega come rapportare  gli enunciati ufficiali agli obiettivi del PEI, DM 742 del 2017 art. 3 c. 2:
Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

e anche all’art. 4 comma 4 Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere
accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato

Spetta agli insegnanti in sede di scrutinio la redazione della certificazione delle competenze ma il GLO, nel PEI sezione 10, descriverà all’inizio dell’anno se o come redigere queste annotazioni.

La sez. 10 del PEI si compila solo negli anni in cui viene rilasciata la certificazione delle competenze, si compila ad ottobre e va scritto solo se serve la nota esplicativa prevista dal DM 14/24 art. 4 c. 4 e cosa dovrà sostanzialmente contenere.

La nota esplicativa va scritta a giugno.

DM 14/24 art. 2 c. 4:
“4. La certificazione delle competenze rilasciata dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie in assolvimento dell’obbligo di istruzione è redatta dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di dieci anni ed è messa a disposizione della famiglia dello studente all’interno dell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.”

LA NOTA ESPLICATIVA

Nella nota esplicativa, dice il DM 14, si “rapporta il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.”
Rapportare è un termine che può avere tanti significati e questa indicazione va necessariamente interpretata.

Un riferimento interpretativo autorevole lo troviamo nelle Linee Guida dei DI 153/23 a pag. 51 dove si dice che il decreto consente di intervenire con annotazioni che rapportino il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.

ATTENZIONE la certificazione delle competenze la redige il consiglio di classe e NON il GLO.

Certificazione delle competenze anche ai ragazzi che non sostengono l’esame?

Secondo il DL 62/17 art. 9 c. 2, la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, quindi anche agli alunni che non si presentano all’esame e ricevono l’attestato dei crediti formativi.

Non si rilascia a quelli che non sono stati ammessi all’esame e ripeteranno l’anno perché per loro il primo ciclo di istruzione non è ancora terminato.

Sezione Invalsi

Una sezione del documento di certificazione è riservata alle Prove Invalsi.

La sezione indica in forma descrittiva il livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, ossia Italiano, Matematica e Inglese.

Nel DM n. 742/2017, art. 4 comma 2-3 leggiamo:

2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Spetta, dunque, all’Invalsi predisporre e redigere la sezione dedicata alle prove nazionali.

Il primo modello nazionale di certificazione delle competenze è stato approvato dal Miur con il D.M. 22 gennaio 2010, n. 9, relativo all’introduzione della scheda per certificare le competenze maturate al termine dell’obbligo decennale di istruzione, di cui al D.M. 139/2007 (quattro livelli individuati: non raggiunto, base, intermedio, avanzato). Relativamente, invece, alla scuola primaria e secondaria di primo grado, il tema viene affrontato in modo organico nel testo delle Indicazioni nazionali per il curricolo (DM n. 564/2012), in cui al termine del quinto anno della scuola primaria e della secondaria di primo grado, vengono esplicitati, per ogni disciplina, i traguardi per lo sviluppo delle competenze. In relazione a questa scelta, due paragrafi delle Indicazioni si occupano rispettivamente della valutazione e della certificazione delle competenze.

Uno studente certificato con 104 e diagnosi funzionale, per il quale non c’è la richiesta del sostegno ma solo dell’educatore può essere supportato da un PDP e non da un PEI?

Uno studente certificato con 104 e diagnosi funzionale, per il cui non c’è la richiesta del sostegno ma solo dell’educatore può essere supportato da un PDP e non da un PEI?

Per gli studenti con certificazione di disabilità la norma dice che deve essere redatto il PEI a cura del GLO.

Si potrà decidere liberamente quali interventi e quali personalizzazioni inserire nel PEI, che potranno anche essere di fatto identiche a quelle di un PDP, ma sempre un PEI rimane: con il suo modello, la convocazione del GLO, la verifica e il resto.

La normativa di riferimento è la 104/92
ma anche il DLgs 66 del 2017 art. 7: per gli alunni individuati come alunni con disabilità va sempre redatto il PEI.

Legge 328 del 8 novembre 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

L’E-portfolio e il Capolavoro

Tre novità introdotte nell’a.s. 2023/24 per chi frequenta il triennio della scuola secondaria di II grado.

1ª novità

Entro la fine dell’anno scolastico gli studenti dovranno compilare un E-portfolio personale su una piattaforma che sarà attivata dal Ministero.

Di cosa si tratta?

Sarà un Port-folio digitale, suddiviso in 4 sezioni in cui si dovrà documentare:

  • il percorso di studi compiuti, anche tramite attività che ne documentino la personalizzazione;
  • lo sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale. In tale spazio possono essere riportate, ad esempio, anche le competenze sviluppate in attività svolte nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei o, per gli studenti della secondaria di II grado, dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
  • le riflessioni in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa sul percorso svolto e, soprattutto, sulle sue prospettive;
  •  la scelta di almeno un prodotto riconosciuto dallo studente come il proprio “capolavoro”, cioè si dovrà caricare il prodotto che in quell’anno scolastico meglio lo rappresenta, può essere di qualsiasi tipologia, anche realizzato fuori dalla scuola, che sarà rappresentativo dei progressi fatti, delle competenze raggiunte, in ambito culturale, artistico, sportivo, artistico, scientifico, di volontariato (attenzione, non è un compito in più da fare, ma impleca un’attenta riflessione su cioò che si è fatto durante l’anno).

2ª novità

Gli studenti avranno un DOCENTE TUTOR che li seguirà in questo lavoro e sarà il loro riferimento non solo per la compilazione del E-portfolio, ma anche per le scelte di orientamento universitarie.

Ogni docente tutor seguirà più studenti, circa 30/50, in base alle necessità della scuola.

3ª novità

Saranno previsti dei moduli di orientamento della durata di 30 ore per il triennio della secondaria di secondo grado e sono curriculari non saranno ore aggiuntive al consueto monte orario.

In cosa consistono?

Ogni modulo prevede degli apprendimenti personalizzati che verranno registrati sul E-portfolio digitale.

Ogni scuola lavorerà in modo diverso, valorizzera le esperienze, le attività progettuali, i PCTO,  la didattica, allo scopo di realizzare dei percorsi che saranno personalizzabili volti alla riflessione in  chiave di orientamento.

La scuola ad inizio anno comunicherà i nominiativi dei docenti tutor assegnati ad ogni studente, e poi gradualemtne saranno date tutte le indicazioni necessarie.
Per dare attuazione alla riforma, il Ministero dell’istruzione e del merito ha adottato, con DM n. 328/2022, le Linee guida per l’orientamento.

Per gli studenti con disabilità come funziona l’e-portfolio?

Poiché le norme ministeriali in materia ignorano del tutto gli studenti con disabilità, è difficile dare una risposta basata su dati certi.

Nessuno può obbligare qualcuno a fare cose che non è in grado di fare e penso che in ogni caso la questione vada gestita con flessibilità e buon senso.

Da qual che si capisce questo e-portfolio è collegato al curriculum che si rilascia all’esame di Stato e che, almeno in questo caso, è stato chiarito che essendo associato al diploma non si rilascia gli studenti che conseguono l’attestato.

Il capolavoro

E’ un “prodotto” di qualsiasi tipo che lo studente può selezionare o creare perché lo ritiene rappresentativo di quelli che sono stati i suoi progressi nell’ambito scolastico.

Ad ogni studente viene richiesto di  inserirne allmeno 1 per ogni anno scolastico e fino ad un massimo di 3.

Per inserirlo nell’E-portfolio si dovrà accedere alla piattaforma UNICA e selezionare “AGGIUNGI CAPOLAVORO” e seguire le istruzioni che verrano date.

Il capolavoro per essere caricato sulla piattaforma deve essere in formato PDF,  poi per l’esposizione nel colloquio orale si possono usare altri formati (Canva, PowerPoint, Video, altro).

Massima grandezza del file da inserire è 5MB, se fosse più grande deve  essere compresso, ci sono diversi siti che offrono questo servizio gratuitamente.

A COSA SERVE IL CAPOLAVORO?

Per mettere il luce le capacità dello studente in modo concreto e tangibile

ATTIVITA’ CHE SI POSSONO USARE COME CAPOLAVORO

Può esserre qualsiasi cosa che ha arricchito in qualche modo lo studente e dato delle competenze in più, dalle attività scolastiche a quelle extra-scolastiche.

Per le attività scolastiche
  • le uscite didattiche
  • laboratori fatti durante l’anno
  • tavole o temi che sono particolarmente piaciuti e che hanno dato tante competenze
  • attività di PCTO
  • si è aiutato un compagno a recuperare una materia
Per le attività extra-scolastiche
  • Per uno studente atleta lo sport
  • Qualcosa fatto durante l’anno ad esempio poesie, attività teatrali
  • Lavoro estivo
  • attività di animatore/trice nei Grest degli  oratorio
  • attività di volontariato
  • esperienze scout
  • Attività svolte nell’ambito universatario che vorrà intrapendere
ATTENZIONE: evidenziare gli obiettivi e le competenze che queste attività hanno fornito.

Il docente Tutor darà tutte le indicazioni che serviranno.

 

Tutorial CAPOLAVORO

LISTA delle competenze in accordo con il quadro delle competenze europee

  • competenza alfabetica funzionale;
  • competenza multilinguistica;
  • competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
  • competenza digitale;
  • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
  • competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
  • competenza imprenditoriale;
  • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

IL CAPOLAVORO E GLI ESAMI DI STATO

Il capolavoro deve essere portato all’esame di “maturità”?

No, il “capolavoro dello studente”, non è oggetto di valutazione all’esame di Maturità 2025 e non rientra nel colloquio orale.

Nonostante sia consigliato compilare il curriculum dello studente e inserire il capolavoro, questo non sarà elemento su cui verrà interrogato o valutato lo studente durante l’esame.

A inizio anno scolastico vale il PDP dell’anno precedente?

Il PDP ha validità solo per l’anno scolastico per il quale è stato redatto, in quanto nella prima pagina è scritto PDP per l’anno x/y, inoltre da un anno all’altro possono cambiare docenti e dirigente scolastico, nonché le figure specialistiche quindi un “patto educativo” firmato da altre persone non può avere validità, specialmodo nel primo anno in una nuova scuola.

Il buon senso dice che, fino a che non è pronto il nuovo vale il PDP dell’anno precedente, anche se fossero cambiati dei docenti, purtroppo però, non sempre regna il buon senso, quindi qualche anno fa alcune associazione hanno contattato direttamente il MIUR nella persona del prof. Guido dell’Acqua al quale hanno rivolto delle domande, tra le quali:

Gli studenti DSA hanno diritto ad usare gli strumenti previsti nel vecchio PDP fino alla redazione del nuovo nei test d’ingresso e nelle prove scritte e orali?

RISPOSTA: Gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono generalmente già elencati nella certificazione. In attesa della formalizzazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) vanno attuate preventivamente le misure indicate nella certificazione; gli eventuali voti negativi ottenuti senza gli strumenti compensativi e le misure dispensative vanno riconsiderati alla luce del PDP e non possono assolutamente fare media. I test di ingresso essendo tali non dovrebbero a priori fare media

LE ALTRE DOMANDE E RISPOSTE

In alcuni casi ai ragazzi viene vietato l’accesso ai sistemi compensativi perché il PDP ancora non è pronto, o peggio nessuno ha pensato di informare il nuovo insegnante che ha in classe uno o più studenti con  “bisogni educativi speciali”.

Non è possibile lasciare i ragazzi senza tutele fino a novembre/dicembre termine ultimo per approvare il PDP (un terzo dell’anno scolastico!).

In questi casi bisogna che le famiglie si facciano valere, la legge 170/10 è sempre in vigore anche senza PDP.


Nota BES 2563 del 2013 pag 2-3
«E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento».