Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), è un gruppo di lavoro previsto dalla legge che ha tra i suoi compiti anche quello di approvare il PEI, ossia il documento di programmazione in cui ogni anno si esplicitano formalmente modalità e obiettivi del processo di inclusione personalizzato.
Il PEI va approvato (per legge) entro il 31 ottobre.
Farlo più tardi significa procedere per metà anno scolastico senza nessuna indicazione su come fare didattica allo studente con disabilità.
Sarebbe una evidente, e grave, violazione della norma.
Ovviamente nulla toglie che possa essere fatto prima, anzi sarebbe auspicabile , specialmente nei casi in cui lo studente è già conosciuto dai docenti e non si deve aspettare il periodo di “osservazione”.
Le norme che regolano GLO e PEI sono :
DL 182/20 modificato dal DL 153/2023
DL 66 del 2017 integrato e corretto dal DL 96 del 2019 (che ha apportato modifiche alla legge 104, tra le quali il PEI e il GLO)
CHI FA PARTE DEL GLO?
I membri del GLO sono nominati da dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, con un suo decreto DL 182/20 art 3 c 8

Ne fanno parte di diritto:
- Tutto il consiglio di classe (compreso il docente di sostegno),
- i genitori
- lo studente con disabilità, se in grado di capire e se si trova nella scuola superiore,
- un clinico rappresentante il servizio di neuropsichiatria infantile dell’USL che segue lo studente DI 182/20 art 3 comma 1-2-3-4
- eventuali operatori, assistenti alla comunicazione, assistenza di base, collaboratori scolastici, ecc… DI 182/20 art. 3 comma 5 e 7
- uno specialista di sua fiducia privato della famiglia (se c’è e solo 1) la cui partecipazione avrà valore consultivo e non decisionale DI 182/20 art 3 comma 6
Poi ci sono altre persone (anche più di una) che possono essere invitati come esterni ai singoli incontri
in base all’art. 3 comma 7 DM 5669/11 e alle indicazioni di pag. 9 delle Linee Guida, queste persone possono essere tutor, logopedisti privati, o altre figure che sono a diretto contatto del ragazzo che possono dare informazioni importanti alla scuola (esempio: famiglia straniera che non capisce la lingua italiana, può essere invitato un parente per la traduzione). Queste persone non sono membri del GLO e la loro presenza va annotata solo nel verbale.
CHI CONVOCA IL GLO?
Il GLO è convocato dal Dirigente (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i di organizzarsi per partecipare DL 182/20 art. 4 c. 7:

Se la convocazione è firmata da altra persona es. dal coordinatore della classe o dall’insegnante di sostegno, che hanno deciso loro chi convocare e chi no, può esserne contestata, e a ragione, la legittimità.
Il GLO è valido anche se non tutti i membri sono presenti DL 182/20 art. 4 comma 4 (ma l’invito deve essere arrivato a tutti i membri)

Tutti i membri del GLO hanno accesso al PEI e ai verbali

- PEI discusso presumibilmente è la bozza
- PEI approvato equivale al PEI firmato e protocollato* DL 182/20 art. 4 c 9
QUANTI GLO DEVONO ESSERE FATTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO?
Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno) DL 182/20
– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI (ci sono spazi appositi dove inserire le modifiche,
dove è scritto “Revisione a seguito di Verifica intermedia”)
– finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo.
Il PEI è APPROVATO dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido.
I COMPITI DEL GLO (Legge 104 art. 15 comma 10) :
“Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica…”
- Approvare il PEI (si fa entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico)
- Verificare il processo di inclusione
- Proporre e quantificare le risorse
(Gli ultimi 2 punti, si fanno a fine anno scolastico).
Le diverse sezioni del PEI:
PROPORRE E QUANTIFICARE LE RISORSE
SI FA NEL GLO FINALE
Il GLO è l’unico organo tecnico che può dire quale sono i bisogni dello studente all’Ufficio Scolastico.
Il GLO è libero di proporre autonomamente le risorse o ha dei vincoli da rispettare?
Secondo la normativa non ci sono vincoli, ovviamente il GLO deve proporre risorse congrue ai bisogni.
Deve tenere conto della certificazione di gravità (art.3 comma 3)?
“3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno* è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma modificato dal DLgs 62 del 3 maggio 2024).
*sostegno non è riferito a sostegno scolastico ma sostegno alla persona con disabilità.
La Normativa, quindi, non dice che il sostegno scolastico va dato in basse alla gravità, ma gli uffici scolastici, purtroppo, tendono a dare più ore per i comma 3, e meno ore per i comma 1, anche se può accadere, che un comma 1 può avere più bisogni del ragazzo comma 3.
Questo è un modello di richiesta ore arrivato in una scuola direttamente dall'ufficio scolastico di pertinenza, ricalca lo schema che si trova negli allegati C e C1 ma modificato e collegato alla gravità:

Il GLO può proporre le risorse che ritiene utile allo studente, poi l’ufficio scolastico può anche non accettarle, ma non può impedire al GLO di proporre le ore che a suo giudizio sono necessarie.
Quando il GLO quantifica le risorse deve attenersi al Profilo di Funzionamento?
In base al DL 66 del 2017 art. 5 comma 4, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero delle ore necessarie:
“Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
…
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.”
Nel 2020 il Dl 182 introduce gli allegati C e C1:
- nel 2021 non era ancora in funzione
- nel 2022 era bloccato per una sentenza del TAR
- nel 2023 con il “nuovo PEI” entra in vigore, ma con la nota 14.085 del 1 giugno il ministero sospende l’applicazione degli allegati in attesa di un nuovo decreto
- nel 2023 con il DL 153 conferma gli allegati ed entrano in vigore, ma si pone il problema che ancora non è in vigore il profilo di funzionamento, quindi il ministero fa la nota a di accompagnamento 4179 del 5 ottobre 2023 art. 4 “4. L’art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 contiene uno specifico riferimento alle “Norme transitorie”:
“In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI
tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.
Questi allegati hanno lo scopo di esplicitare e motivare le risorse richieste da parte del GLO.