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Chi prepara il materiale necessario quando l’insegnante di sostegno non è presente?

Tutti gli insegnanti sono corresponsabili dell’intervento educativo verso l’alunno con disabilità: significa che tutti devono fare la loro parte, ma anche che l’insegnante di sostegno non esaurisce il proprio compito nelle ore in cui è fisicamente presente.

Come questo si concretizzi nella pratica va definito negli incontri di coordinamento.

È opportuno rileggere quello che dicono in merito le Linee Guida MIUR per l’integrazione del 2009 (pag. 18):
«È l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo di integrazione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l’alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. »

L’argomento è ripreso anche nel nuovo PEI, sezione  “8.1 Interventi educativi, strategie, strumenti nelle diverse aree disciplinari”.

Nelle Linee guida allegate al DM 182/20 modificate dal DM153/23, a pag. 31, si dice che in questa parte del PEI «È necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 – Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse. »

In sostanza, nessuno può dire a priori a chi spetti predisporre questo materiale: se ne discute e ci si organizza di conseguenza.

Quello che NON E’ ACCETTABILE è che l’alunno rimanga senza i supporti personalizzati che gli sono necessari.

Cos’è il GLO?

Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), è un gruppo di lavoro previsto dalla legge che ha tra i suoi compiti anche quello di approvare il PEI, ossia il documento di programmazione in cui ogni anno si esplicitano formalmente modalità e obiettivi del processo di inclusione personalizzato.

Il PEI va approvato (per legge) entro il 31 ottobre.

Farlo più tardi significa procedere per metà anno scolastico senza nessuna indicazione su come fare didattica allo studente con disabilità. 

Sarebbe una evidente, e grave, violazione della norma.

Ovviamente nulla toglie che possa essere fatto prima, anzi sarebbe auspicabile , specialmente nei casi in cui lo studente è già conosciuto dai docenti e non si deve aspettare il periodo di “osservazione”. 

Le norme che regolano GLO e PEI  sono :

DL 182/20 modificato dal DL 153/2023

DL 66 del 2017 integrato e corretto dal DL 96 del 2019 (che ha apportato modifiche alla legge 104, tra le quali il PEI e il  GLO)

CHI FA PARTE DEL GLO?

I membri del GLO sono nominati da dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, con un suo decreto  DL 182/20   art 3 c 8

Ne fanno parte di diritto:
  • Tutto il consiglio di classe (compreso il docente di sostegno),
  • i genitori
  • lo studente con disabilità, se in grado di capire e se si trova nella scuola superiore,
  • un clinico rappresentante il servizio di neuropsichiatria infantile dell’USL che segue lo studente DI 182/20  art 3 comma 1-2-3-4
  • eventuali operatori, assistenti alla comunicazione, assistenza di base, collaboratori scolastici,  ecc… DI 182/20 art. 3 comma 5 e 7
  • uno specialista di sua fiducia privato della famiglia (se c’è e solo 1) la cui partecipazione avrà valore consultivo e non decisionale DI 182/20 art 3 comma 6
Poi ci sono altre persone (anche più di una) che possono essere invitati come esterni ai singoli incontri

in base all’art. 3 comma 7 DM 5669/11 e alle indicazioni di pag. 9 delle Linee Guida, queste persone possono essere tutor, logopedisti privati, o altre figure che sono a diretto contatto del ragazzo che possono dare informazioni importanti alla scuola (esempio: famiglia straniera che non capisce la lingua italiana, può essere invitato un parente per la traduzione). Queste persone non sono membri del GLO e la loro presenza va annotata solo nel verbale. 


CHI CONVOCA IL GLO?

Il GLO è convocato dal Dirigente (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare DL 182/20  art. 4 c. 7:

Se la convocazione è firmata da altra persona es. dal coordinatore della classe o dall’insegnante di sostegno, che hanno deciso loro chi convocare e chi no, può esserne contestata, e a ragione, la legittimità.

Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti DL 182/20  art. 4 comma 4 (ma l’invito deve essere arrivato a tutti i membri)


Tutti i membri del GLO hanno accesso al PEI e ai verbali 

  • PEI discusso presumibilmente è la bozza
  • PEI approvato equivale al PEI firmato e protocollato* DL 182/20  art. 4 c 9

QUANTI GLO DEVONO ESSERE FATTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO?

Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno) DL 182/20

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI (ci sono spazi appositi dove inserire le modifiche, 
dove è scritto “Revisione a seguito di Verifica intermedia”) 
  finale e provvisorio  (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è APPROVATO dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido. 


I COMPITI DEL GLO (Legge 104 art. 15 comma 10) :

“Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica…”

  1.  Approvare il PEI (si fa entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico)
  2. Verificare il processo di inclusione
  3. Proporre e quantificare le risorse

(Gli ultimi  2 punti, si fanno a fine anno scolastico).


Le diverse sezioni del PEI:

  • vedere QUI 

PROPORRE E QUANTIFICARE LE RISORSE 

SI FA NEL GLO FINALE

Il GLO è l’unico organo tecnico che può dire quale sono i bisogni dello studente all’Ufficio Scolastico.

Il GLO è libero di proporre autonomamente le risorse o ha dei vincoli da rispettare?

Secondo la normativa non ci sono vincoli, ovviamente il GLO deve proporre risorse congrue ai bisogni.

Deve tenere conto della certificazione di gravità (art.3 comma 3)?

“3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno* è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma modificato dal DLgs 62 del 3 maggio 2024).

*sostegno non è riferito a sostegno scolastico ma sostegno alla persona con disabilità.

La Normativa, quindi,  non dice che il sostegno scolastico va dato in basse alla  gravità, ma gli uffici scolastici, purtroppo, tendono a dare più ore per i comma 3, e meno ore per i comma 1, anche se può accadere, che un comma 1 può avere più bisogni del ragazzo comma 3.

Questo è un modello di richiesta ore arrivato in  una scuola direttamente dall'ufficio scolastico di pertinenza, ricalca lo schema che si trova negli allegati C e C1 ma modificato e collegato alla gravità:

Il GLO può proporre le risorse che ritiene utile allo studente, poi l’ufficio scolastico può anche non accettarle, ma non può impedire al GLO di proporre le ore che a suo giudizio sono necessarie.

Quando il GLO quantifica le risorse deve attenersi al Profilo di Funzionamento?

In base al DL 66 del 2017 art. 5 comma 4, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero delle ore necessarie:

“Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.”

Nel 2020 il Dl 182 introduce gli allegati C e C1:
  • nel 2021 non era ancora in funzione
  • nel 2022 era bloccato per una sentenza del TAR
  • nel 2023 con il “nuovo PEI” entra in vigore, ma con la nota 14.085 del 1 giugno il ministero sospende l’applicazione degli allegati in attesa di un nuovo decreto
  • nel 2023 con il DL 153 conferma gli allegati ed entrano in vigore, ma si pone  il problema che ancora non è in vigore il profilo di funzionamento, quindi il ministero fa la nota a di accompagnamento 4179 del 5 ottobre 2023 art. 4 “4. L’art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 contiene uno specifico riferimento alle “Norme transitorie”:
    “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI
    tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.

Questi allegati hanno lo scopo di esplicitare e motivare le risorse richieste  da parte del GLO.


Tra “componenti” e “partecipanti” al GLO, cambia qualcosa?
 

Piano Educativo Individualizzato (PEI – GLO iniziale)

IL  «NUOVO» PEI  IN  BREVE

PEI è l’acronimo di Piano Educativo Individualizzato, è uno strumento di didattica inclusiva che consente al consiglio di classe di delineare un piano personalizzato per gli studenti con disabilità, fissando le attività e gli obiettivi da perseguire durante l’anno scolastico.

Il Decreto Interministeriale  153/23 che è andato a modificare il DL 182/20 (inizialmente annullato nel 2021 e poi ripristinato con la Sentenza n° 3196/22), aggiorna quanto definito dal D.L. 66/2017, in merito alle modalità di redazione del PEI (piano educativo individualizzato. 

Il PEI viene redatto ogni anno dal momento dell’ingresso di un alunno con certificazione di disabilità nel ciclo scolastico (a partire dalla scuola dell’infanzia), o a partire dal momento in cui un allievo riceve una certificazione, la scuola è vincolata alla redazione del PEI. 

Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno):

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è approvato dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido.

Cosa contiene il PEI

  • i dati anagrafici e familiari dello studente
  • la diagnosi funzionale/profilo di funzionamento 
  • se fa una terapia con somministrazione di farmaci (se questi vanno somministrati a scuola, se sono farmaci salvavitadeve eventualmente fare)
  • se la terapia fosse in orario scolastico deve essere indicato la persona che deve somministrarli e nel caso di sua assenza chi deve sostituirla
  • se lo studente seguisse degli incontri con terapisti in orario mattitino e questo lo  costringesse a entrare a scuola più tardi o a uscire prima, o se è in mezzo alla mattinata, devono essere indicati i giorni e gli orari 
  • eventuali altri accorgimenti medici
  • se ha bisogno di assistenza igienica e chi deve fornirla 
  • gli obiettivi didattici, educativi e di apprendimento da raggiungere 
  • le strategie che si intende utilizzare per raggiungere gli obiettivi, specificando per tutte le discipline 
  • deve essere specificato come saranno somministrate le verifiche e con quali strumenti (compensativi e dispensativi) (le modalità di verifica sono ora inserite nella programmazione disciplinare, ex punto 8.3 diventato 8.2, e vanno quindi specificate materia per materia) 
  • fanno parte degli obiettivi anche l’inclusione e la socializzazione
  • il modo in cui lo studente sarà valutato
  • eventuali  necessità particolari  dello studente per le uscite o gite didattiche (sez. 9)

PEI come sono suddivise le varie sezioni

IN CASO DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CONTIENE ANCHE:

  • necessità per i PCTO
  • Percorso didattico: Percorso A curricolare, Percorso B percorso personalizzato con verifiche equipollenti, Percorso C differenziato (Differenza fra i vari percorsi)

Cosa deve scrivere la famiglia  nella sezione  1 del PEI? cliccare qua

Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno):

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

 

LE  FIRME DEL PEI

E’ prevista la firma di tutti i membri del GLO nel PEI iniziale e in quello della verifica FINALE (Linee Guida Dlgs 182/20 pag. 11.) 

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Devono firmare per accettazione del PEI anche coloro che non hanno potuto partecipare ai GLO (c’è lo spazio per la firme accanto a ciascun nome). 

Se lo studente minore è stato nominato membro del GLO anche lui deve firmare, il valore della firma essondo un minore  ha soprattutto un valore educativo e simbolico ma è importante valorizzare la sua partecipazione anche con questi aspetti formali.

ATTENZIONE

Nessun insegnante compreso quello di sostegno può modificare il PEI, per farlo è necessario convocare il GLO per l’eventuale approvazione. 

Per sapere tutto quello che c’è da sapere sul PEI leggere:
  • 182/20 modificato dal DL 153/23  (versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”) e i vari allegati (sito del MIM

Altre  indicazioni dal MIM cliccare qua

PEI Digitale

Per l’a.s. 2025/26 non è cambiato nulla: la redazione del PEI sulla piattaforma SIDI è consigliata ma non obbligatoria.

Gli obiettivi Didattici

Gli obiettivi didattici sono di competenza degli insegnanti.

Nel PEI vanno esplicitati e condivisi anche con i genitori, ma decidono gli insegnanti ; Linee Guida pag 5:
« nell’interesse primario dell’alunno/studente, sarà possibile condividere anche obiettivi educativi e didattici, ferma restando la competenza esclusiva dei docenti in tale ambito»

Quali parti del PEI vanno compilate?

PEI INIZIALE: Le sezioni da 1 a 10 vanno compilate tutte all’inizio dell’anno scolastico, a parte ovviamente quelle che non sono previste, come la 3 se non c’è, neppure richiesto al comune, il progetto individuale o la 10  nelle classi in cui non si rilascia questa certificazione.
Non si compilano le parti che si trovano alla fine delle sezioni 5, 7, 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” che rientrano appunto nella verifica finale.

Portare un alunno con 104 fuori dalla classe è legale?

La scuola italiana è inclusiva e le attività vanno previste dal team docente che le organizza in modo da non escludere nessuno, il tutto va inserito nel PEI e quindi approvato, non può diventare una normalità il gruppo di bambini che puntualmente vengono portati fuori dalla classe.

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità Prot. n. 4274 del 04/08/2009 , a pag. 14 dicono “Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico”.

Quindi se essere portato fuori è necessario al bambino/ragazzo può essere fatto ma solo per sporadici o particolari interventi, definiti del PEI e approvati dal GLO, quali ad esempio:

1 – se l’alunno ha necessità di decomprimere l’eccesso di stimolazione sensoriale e/o emotiva … VA portato fuori dalla classe in un ambiente con luci soffuse e silenzio preferibilmente

2- se l’alunno ha una crisi d’ansia VA portato fuori per allentarla e poter mettere in atto gli stimming e le ecolalie che gli servono per controllarla lontano dagli occhi dei compagni

3- se l’alunno ha necessità di consolidare dei concetti simulare un’interrogazione o una verifica va portato fuori per farlo col docente di sostegno

4- se l’alunno ha CP che mettono in evidenza un suo disagio va portato fuori per capire in un ambiente più calmo cosa li innesca nell’ambito classe .

Il diritto del bambino a stare in classe con i compagni è sancito dall'art. 12 c. 2 della L. 104/92 che dice che è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Studente DSA o studente con DSA

Fonte: Giacomo Cutrera FB
Dislessia, Disgrafia, Discalculia e Disortografia sono compresi all’interno di un insieme che si chiama DSA Disturbi specifici dell’apprendimento.
 
Questa definizione è la traduzione letterale dell’inglese LD un termine nato diversi anni fa in un determinato contesto storico.
 
La “D” in questione è il motivo della discussione.
 
Per il gergo sanitario il termine disturbo significa “distanza dalla media” mentre in termini del gergo scolastico si intende come “qualcosa che non va”.
 
Per questo motivo molte persone nel mondo hanno sostituito la D con “Differences” o hanno cambiato direttamente la definizione in “Learning Challenges”.
 
Questo perché utilizzare termini appartenenti a un gergo in un altro contesto crea confusione.
 
 
In Italia sento spesso dire “in classe ho un DSA” e oltre a essere grammaticalmente discutibile è anche strano, una persona è un Disturbo?
Oltre al verbo essere usato al posto del verbo avere, il problema è il retropensiero che dice che il problema è del ragazzo.
 
In DSA la lettera che da fastidio a me è la A di apprendimento.
Io non ho problemi di apprendimento, io sono dislessico, io leggo a una velocità molto più bassa e dire che io ho problemi ad apprendere significa dare per scontato che si impara solo tramite la lettura e l’apprendimento scolastico del secolo scorso quando invece esistono mille altri canali di apprendimento che io uso benissimo.
 
Se ho problemi ad apprendere è perché ho davanti qualcuno che mi dice che l’unico stile di apprendimento “valido” è il suo, ma in tal caso il problema è la sua chiusura non la mia diversità.
 
Io ho un Differente Stile di Apprendimento uno stile che condivido con tantissima altra gente (tra i quali anche qualche genio indiscusso e scusate se è poco).
 
Il fatto che il mio cervello abbia questo stile di apprendimento in certi casi è un peso in altri un potenziale, in tutti una parte di me.
 
In questo caso si, con queste premesse posso anche permettermi di dire: io sono DSA, diverso nello stile di apprendimento.