Libertà di insegnamento e autonomia scolastica

Cè ancora molta confusione sull’idea che si è creata (dall’interno della Scuola in verità), sulla “libertà di insegnamento” e sulla “autonomia didattica”, che spesso vengono avallate assieme a giustificare una presunta insindacabilità delle scelte didattiche dei docenti; invece sono due cose ben distinte.

 

La libertà di insegnamento è un principio fondamentale dell’ordinamento scolastico italiano, sancito dall’articolo 33 della Costituzione, secondo cui “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”  qui tutto il resto dell’articolo 

Il sucitato articolo fu scritto nel 1947 all'uscita da un periodo dove non era garantita nemmeno la libertà di espressione e pensiero (il fascismo), e non può esservi dubbio che i soggetti dell'enunciato sono LE ARTI e LA SCIENZA e che, LIBERE sono loro, ossia non più vincolate dai dettami di un regime totalitario che impediva perfino il libero pensiero.

Non si riferisce al fatto che un insegnante può fare quello che vuole.

Questo principio tutela l’autonomia culturale e metodologica del docente, garantendo pluralismo, qualità e responsabilità professionale.

Quindi cosa significa  oggi libertà di insegnamento?

La libertà di insegnamento riguarda:

  • la scelta delle metodologie didattiche;
  • l’organizzazione dei contenuti;
  • gli strumenti educativi ritenuti più efficaci dal docente.
ATTENZIONE: essa non coincide con l’arbitrio individuale né con la possibilità di ignorare il quadro normativo vigente.

Il docente esercita la propria libertà all’interno di una comunità educante, nel rispetto delle leggi dello Stato, delle indicazioni nazionali e dei bisogni formativi degli studenti, non può essere esercitata in modo da comprimere altri diritti costituzionalmente tutelati, primo fra tutti il diritto allo studio e all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici ell’Apprendimento (DSA).

Il sistema scolastico italiano si fonda sul principio di inclusione, affermato da numerose norme, tra cui:
  • la Legge 104/1992 per gli alunni con disabilità;
  • la Legge 170/2010 per gli studenti con DSA;
  • il D.lgs 5669/2011 decreto attuativo legge 170/10 e sue linee guida allegate
  • il D.Lg. 66/2017 e successive modifiche;

Parallelamente l’art. 34 della Costituzione mette (giustamente) al centro del sistema di istruzione non il docente, ma il discente “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.  In tale quadro costituzionale, esiste il diritto all’istruzione/formazione dei discenti, rispetto al quale è subordinato il diritto della libertà di insegnamento dei docenti, che non può prescindere dall’obbligo di operare con la finalità prioritaria del bene dei discenti.

L'USR della regione Emilia Romagna, ha ritenuto opportuno fare una nota a carattere permanente Nota permanente n. 23692018 dell’USR dell’Emilia Romagna sulla libertà d'insegnamento (pag 9)

 

 

“L’AUTONOMIA SCOLASTICA” invece è stata sancita dal  Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 e precisamente all’art.4 comma 1, in cui si legge:
“1. Le istituzioni scolastiche, NEL RISPETTO DELLA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO (nb: fa capo all’art. 33 della costituzione abbiamo capito come va letta), DELLA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE (e qui sì è fuor di dubbio: l’educazione è, e resta, campo insindacabile potestà genitoriale) e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano GLI OBIETTIVI NAZIONALI IN PERCORSI FORMATIVI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO AD APPRENDERE E ALLA CRESCITA EDUCATIVA DI TUTTI GLI ALUNNI, RICONOSCONO E VALORIZZANO LE DIVERSITÀ, PROMUOVONO LE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO ADOTTANDO TUTTE LE INIZIATIVE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO.”

sempre art. 4 ma comma 2 si legge:

“2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro: …….”

In altre parole cosa dovrebbe fare un insegnante?

Prende gli obiettivi nazionali li trasforma in lezioni, attività e percorsi di studio, per fare in modo che:

  • TUTTI gli studenti possano imparare
  • le differenze tra gli studenti siano rispettate (per esempio: chi impara più veloce, chi più lentamente, chi ha talenti diversi)
  • ognuno possa sviluppare le proprie capacità

È chiaro quindi che la scuola ha senso solo se mette al centro lo studente e il suo successo formativo ed educativo, rispettando tutte le sue caratteristiche, qualunque esse siano.
Tutto questo è espresso chiaramente: se esiste una libertà di insegnamento, essa nasce naturalmente dal principio di una scuola inclusiva, che tiene conto di tutti gli studenti.

NON ha più senso, dunque, la frase: "abbiamo un programma da finire"

I PROGRAMMI MINISTERIALI sono stati aboliti e sostituiti dalle INDICAZIONI MINISTERIALI , ossia si è passato da programma con elenco di nozioni da imparare a indicazioni di obiettivi da raggiungere, in termini di competenze, ma la didattica va adattata ogni volta all’alunno al quale si va ad insegnare.

LA LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO NON E’ UNO SCUDO DIETRO IL QUALE TUTTO E’ PERMESSO

La libertà di insegnamento e l’autonomia didattica NON SONO  ASSOLUTE: è vero che si concede agli insegnanti di scegliere metodi e contenuti didattici, MA  questi devono essere bilanciati con l’inclusione scolastica, ma soprattutto con l’obbligo di adottare delle strategie educative e didattiche specifiche anche su richiesta della famiglia, se queste garantiscono il successo educativo e formativo del bambino/ragazzo, sono diritti costituzionalmente garantiti, primo fra tutti il diritto all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità (articoli 3 e 34 della Costituzione, oltre alla Legge n. 104/1992).

Quindi ricapitolando: la libertà di insegnamento esiste ma ha un limite, si interrompe quando entra in conflitto con il diritto fondamentale all’istruzione di ogni bambino/ragazzo.

Liberta’ di insegnameento e terapia ABA

L’ABA è una “terapia” che è stata riconosciuta come efficace per i disturbi dello spettro autistico, (è stata anche riconosciuta nei “LEA”), quindi adeguata ad essere utilizzata anche dalle istituzioni scolastiche come metodo educativo comportamentale, in collaborazione con il clinico specializzato ovviamente, ma molto spesso alle richieste delle famiglie viene risposto che “esiste la libertà di insegnamento”, e che quindi i docenti possono anche decidere di non adottarli, NON E’ COSI’!

Ci sono sentenze deel TAR significative che rafforzano il diritto delle famiglie a richiedere l’utilizzo di tale metodologia anche in ambito scolastico.

Non è una questione di scelta, ma di diritti da rispettare.

 


Leggere anche questo articolo di  Orizzonte Scuola

D.Lgs. n. 297 del 1994

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