Un ragazzo con disabilità può ripetere per la terza volta la stessa classe?

In alcuni casi è possibile, L. 104/92 art. 14 c. 1/c

“c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.”

cioè la legge dice che per gli studenti con disabilità:

  • Gli insegnanti delle scuole devono collaborare tra loro quando lo studente cambia scuola (es. da medie a superiori), per garantire continuità e supporto.
  • Si può finire la scuola dell’obbligo anche fino ai 18 anni, se serve più tempo.
  • In casi particolari, si può ripetere una classe anche per la terza volta, se è davvero utile per lo studente e tutti (insegnanti e specialisti) sono d’accordo.

🎓 Esempio pratico:

Marco è un ragazzo con disabilità. Sta per passare dalle medie alle superiori.
Gli insegnanti delle medie e quelli delle superiori si incontrano e si confrontano per capire come aiutarlo al meglio.

Durante il percorso, Marco ha difficoltà in seconda superiore e ha già ripetuto la classe due volte.
Gli insegnanti pensano che una terza ripetizione possa essergli utile per imparare meglio.
Chiedono il parere degli specialisti (come lo psicologo della scuola) e con l’approvazione del collegio dei docenti, Marco può ripetere la classe per la terza volta, nel suo interesse.


Finché può essere iscritto a scuola il sostegno è sempre garantito L. 104 art. 13 comma 3.

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