Chiarimenti del MIUR (dott. guido dell’Acqua) circa il recupero dei debiti formativi e del programma da studiare per gli esami di riparazione
Lettera per contestare una bocciatura o una sospensione del giudizio per inadepenzienze della scuola
1) parlare con il docente della disciplina in questione, poi col coordinatore di classe e con il referente bes di Istituto. Se questi passaggi e colloqui non vanno a buon fine o restano del tutto disattesi dopo 7 -15 gg
2) scrivere una lettera di segnalazione delle inadempienze al dirigente scolastico che è il garante per legge , ma non una semplice mail, ma bensì o una PEC o una raccomandata AR che hanno lo stesso valore legale
3) Dopo questi passaggi se non vi è stato alcun cambiamento e si continuano a verificare inadempienze allora contattate il legale per un intervento più incisivo.
La collaborazione e la segnalazione prima di tutto.
Ovviamente più è grave la situazione più questi passaggi devono essere veloci e viceversa.
Se dovesse servire qui un facsimile di lettera da inviare al dirigente: Segnalazione amichevole di inadempienza del PDP
A fine anno , nel caso di bocciature o di giudizio sospeso, se non si sono fatti i passi consigliati, è molto difficile contestarli in quanto non si hanno prove delle possibili inadempienze effettuate in corso d'anno, ed è più difficile un eventuale ricorso al TAR.
01. KANT mappa facilitata
02. LE LEGGI DELLA GESTALT
03. KANT
04. LA CRITICA DELLA RAGION PURA E IL PERIODO PRECRITICO
05. IL CRITICISMO
06. KANT – CRITICA DELLA RAGION PURA E DELLA RAGION PRATICA
07. KANT- CRITICA DEL GIUDIZIO
08. LA STORIA UMANA E L ‘INSOCIEVOLEZZA SOCIEVOLEZZA DEGLI UOMINI ( la libertà)
09. LA PACE SECONDO KANT
Gli studenti con legge 104 con un PEI per programmazione per OBBIETTIVI MINIMI, hanno il DIRITTO a sostenere prove equipollenti e questo non va a ledere il diritto di ricevere un diploma regolare (le modalità di somministrazione delle prove d’esame non saranno riportate sul diploma)
“Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo
individualizzato (queste indicazioni vengono presentate alla commissione esaminatrice nel documento del 15 maggio)
La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita
dal consiglio di classe, relativa alle attivita’ svolte, alle
valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la
comunicazione, predispone una o piu’ prove differenziate………. …….Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il
rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di
istruzione.”
DL 62 del 13 aprile 2017 art 20 pag 19-20
LEGGE 5 febbraio 1992 n. 104 (LEGGE D’INVALIDITA’
E anche OM 90-2001 alunni con disabilta leggere art. 15
O.M. 205 del 11-03-2019 per i candidati con disabilità art 20 pag 29
Per gli scritti, è la commissione stessa che, una volta aperti gli esami ministeriali, deve modificarli per farne delle prova equipollenti, coerenti con il PEI dello studente e seguendo anche le indicazioni riportate sul documento del 15 maggio fascicolo privato.
La legge n. 107/15, cosiddetta della Buona Scuola ha riformato, tra l’altro, l’alternanza scuola-lavoro prevista per le Scuole Secondarie di Secondo Grado prevedendo, per gli istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, almeno 400 ore e, per i licei, nel triennio, almeno 200 ore.
La legge 107, nell’indicare le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, non fa alcun riferimento agli alunni con disabilità, dunque non escludendoli, ma includendo semplicemente gli stessi, nei soggetti cui è rivolto l’obbligo del percorso se seguiti con programmazione per obbiettivi minimi.
La 107 precisa inoltre che il percorso di alternanza si attiene a quanto previsto dal Dlgs. n. 77/05, nel quale è indicato che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro progettando le esperienze in misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni. Dunque l’alternanza Scuola-Lavoro rappresenta un’ottima opportunità di inclusione per i ragazzi con disabilità individuando però scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei ragazzi. In caso contrario diventa mero atto formale e grande occasione persa.
Tuttavia sono tante le scuole secondarie che hanno siglato accordi con enti e imprese per lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro e che però non hanno ancora definito specifici protocolli da seguire per garantire agli alunni disabili certificati ai sensi della 104/92 (sia per quelli che intraprendono un percorso scolastico differenziato che per quelli con programmazione ad obiettivi minimi), agli alunni riconosciuti BES o DSA, nonché agli alunni stranieri, analoghe opportunità formative ed orientative previste per gli alunni normodotati o non in situazioni di difficoltà. Di seguito esempi di protocolli rivolti ad alunni disabili, Bes, DSA e alunni stranieri con le indicazioni da seguire per garantire le stesse opportunità nelle attività di alternanza scuola lavoro.
1. PROTOCOLLO PER ALUNNI DISABILI
Attraverso l’alternanza scuola lavoro si cercherà di creare una corrispondenza tra le individuali abilità ed autonomie del soggetto, gli apprendimenti scolastici e le prassi operative richieste da un contesto socio-riabilitativo o lavorativo reale che può offrire l’attività che interesserà gli alunni dell’intera classe al fine di garantire una migliore inclusione possibile del disabile. In tale fondamentale raccordo tra scuola, risorse del territorio e mondo del lavoro si procederà nel rispetto dei bisogni educativi-formativi speciali dell’alunno diversamente abile e si farà particolare attenzione che tale esperienza sia coerente al singolo progetto didattico-educativo espresso nel PEI. Per tal ragione nella pianificazione, nell’attuazione e nella valutazione del progetto alternanza scuola- lavoro sarà resa partecipe anche la famiglia dell’alunno.
1.1 Finalità
L’opportunità di alternare vari momenti di apprendimento (a scuola e in contesto lavorativo, seppur protetto) avrà come finalità quella di promuovere processi d’integrazione sociale e lavorativa di pari passo allo sviluppo dell’autonomia dell’allievo in un’ottica progettuale individualizzata e flessibile. L’intento è di completare il percorso educativo-formativo attuato a scuola con la concretezza della situazione operativa in altri contesti di vita. Inoltre gli esiti di tale esperienza consentiranno alla famiglia e alle varie figure professionali coinvolte di conoscere meglio le reali potenzialità del soggetto. Nello specifico attraverso l’alternanza scuola-lavoro si offrirà la possibilità all’alunno e alla sua famiglia di:
1.2 Obiettivi Formativi
Progettare e promuovere a scuola e nell’extrascuola:
1.3 Figure Coinvolte
Nel percorso di integrazione sociale e lavorativa di un alunno diversamente abile sarà indispensabile la sinergia tra tutte le diverse figure coinvolte nel percorso d’integrazione del soggetto:
1.4 Modalità e Fasi Attuative
Nell’ambito della fase progettuale la scuola, in accordo con la famiglia, potrà eventualmente avvalersi della consulenza degli specialisti dell’ASL che seguono l’alunno per stabilire, caso per caso, in quale contesto extrascolastico sarà più opportuno calare l’esperienza di alternanza scuola-lavoro sulla base delle finalità e degli obiettivi educativi-formativi che si intendono perseguire. Per gli alunni che presentano una grave disabilità tale da necessitare anche del supporto di un operatore socio-sanitario, qualora reperibile e disponibile dai servizi del Piano di Zona, associazioni o enti, sarà opportuno pianificare le attività dell’alternanza scuola-lavoro in collaborazione (e in compresenza sul contesto ospitante) di tale figura professionale. Inoltre soprattutto entro il V anno scolastico sarà eventualmente opportuno attivare la collaborazione dei servizi territoriali di riferimento che si occupano di inserimento lavorativo per la disabilità. Poiché il docente di sostegno costituisce la fondamentale figura di mediatore nel percorso educativo e formativo dell’alunno diversamente abile, sarà consigliabile che egli sia designato all’interno del consiglio di classe come tutor per il progetto di alternanza scuola-lavoro dell’alunno di cui è referente. Una volta pianificati questi fondamentali criteri, nella fase attuativa il docente tutor interno dovrà concordare con il tutor esterno del contesto ospitante (lavorativo o socio-riabilitativo) le finalità e le modalità del progetto tenendo conto di vari aspetti specifici della singola situazione e tenendo conto sia della conoscenza dell’alunno che del contesto extra scolastico.
1.5 Conoscenza dell’alunno:
1.6 Informazioni sul contesto extrascolastico:
Quindi per rendere più congrua l’interazione tra soggetto e ambiente extra-scolastico e per coniugare al meglio le esigenze dell’alunno con quelle della struttura ospitante (lavorativa osocio- riabilitativa) è opportuno considerare approccidiversi. Per accompagnare l’inserimento dell’alunno diversamente abile con passaggi graduali e di affiancamento sarà usato un approccio socio-ambientale con la previsione di:
A tale approccio seguirà uno più operativo con l’individuazione e l’attivazione di varie competenze:
Infine nella fase valutativa del progetto avverrà la rilevazione di tutto l’iter formativo realizzato dal soggetto e si attuerà attraverso un confronto fra tutte le parti coinvolte (in itinere e alla fine). In sintesi si procederà con un bilancio dell’esperienza attraverso:
I risultati della valutazione e l’analisi dei dati raccolti saranno condivisi con il consiglio di classe, la famiglia dell’alunno, il personale ASL, ed eventuali servizi, enti o agenzie preposte all’inserimento lavorativo in modo da orientare e pianificare il futuro del soggetto disabile dopo la scuola.
2. PROTOCOLLO PER ALUNNI DSA, BES e Alunni Stranieri.
Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con bisogni educativi speciali (BES) e stranieri, come per gli alunni disabili, valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente. Pertanto in analogia a quanto già descritto e previsto al punto 1, per gli alunni disabili, anche per alunni DSA, BES e stranieri nell’ambito degli accordi di alternanza scuola lavoro sottoscritti, saranno attivati percorsi che siano in grado di garantire compiutamente l’inclusione nel contesto lavorativo al fine di garantire la piena partecipazione alle attività in totale sicurezza. Nel caso di alunni stranieri sarà inoltre garantita la piena partecipazione alle attività di A.S.L. scegliendo percorsi presso imprese o enti che garantiscano la presenza di personale che siano in grado di parlare in lingua inglese e assicurando, ove necessario, la presenza di un mediatore e facilitatore linguistico. Sarà inoltre cura del tutor aziendale accompagnatore scolastico e mediatore verificare preventivamente la comprensione delle fasi lavorative e delle mansioni previste per lo svolgimento delle attività di A.S.L.
Fonte: www.professionistiscuola.it