Norme sulla somministrazione dei farmaci e l’assistenza infermieristica

Quali norme regolano la somministrazione dei farmaci a scuola e l’eventuale supporto di  assistenza infermieristica?

 

Alla base c’è il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica che non può essere limitato da difficoltà connesse alla disabilità. (V. Diritto all’istruzione).

La scuola deve necessariamente organizzarsi per assicurare la possibilità di frequentare in sicurezza anche agli alunni che hanno esigenze di tipo sanitario.

Il caso più frequente, ma anche di solito più semplice da gestire, riguarda la somministrazione di farmaci e in questo caso, in assenza di norme regionali più specifiche, si fa riferimento al documento congiunto dei Ministri della Salute e dell’Istruzione del 2005 che prevede sostanzialmente la redazione di un protocollo in cui si definiscono i compiti dei vari operatori coinvolti, prevedendo  attività di formazione e informazione con il supporto dei sanitari.

Il personale della scuola non può essere obbligato a svolgere compiti di questo tipo e spetta eventualmente al dirigente scolastico risolvere il problema in altri modi (associazioni di volontariato, Comune, ASL…).

Qualora gli alunni presentino esigenze di assistenza particolari, che richiedono competenze più o meno specifiche di ambito sanitario (non solo somministrazione di farmaci, quindi), vanno coinvolti i medici di riferimento e l’ASL per valutare se è possibile superare il problema formando il personale già presente (se disponibile) o se veramente servono altre professionalità (OSS o infermieri) e nel caso come procurarle.

Tutto questo va inserito nel PEI.

Nel PEI finale sez 11 è dedicato alla verifica finale e alla proposte delle risorse per l’anno successivo, c’è una parte dal titolo “Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza” dove si possono specificare anche interventi di tipo sanitario, questo è indispensabile perchè così la scuola può  organizzarsi al meglio per l’anno successivo ,  facendo dei corsi di formazione per il personale già presente o chiedendo risorse in più.

Può un alunno con disabilità usare agli esami del primo ciclo la connessione ad internet per usufruire di Google Translate?

La possibilità di connettersi a internet è esclusa categoricamente all’esame di stato del 2° ciclo ma non esiste una norma analoga per il 1° ciclo per cui decide la commissione.

L’esame degli alunni con disabilità può essere personalizzato liberamente in base al PEI, anche rispetto alle modalità di somministrazione, e se un ragazzo ha sempre tradotto con Google Translate (che per alcuni alunni può costituire comunque un traguardo di tutto rispetto) è possibile per lui farlo anche all’esame.

Sempre che la commissione sia d’accordo.

Approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di Semplificazione con una serie di misure che intervengono sull’istruzione.

Le nuove disposizioni riguarderanno il contrasto al fenomeno dei “diplomifici”, la semplificazione delle procedure di accreditamento dei contributi per le scuole paritarie, la continuità didattica per gli studenti con disabilità, l’ulteriore sburocratizzazione delle pratiche per le iscrizioni online da parte delle famiglie e il rafforzamento del sistema 0-6 anni.

“Di particolare rilievo”, prosegue Valditara, “l’intervento sul fronte del Sostegno, che per noi rappresenta una risposta doverosa, seppur non ancora esaustiva, alle esigenze degli alunni con disabilità: le famiglie, se lo riterranno opportuno, potranno chiedere la conferma del docente precario sulla cattedra di Sostegno, con il consenso del docente e qualora non sia intervenuta l’assegnazione di un docente di ruolo. L’esigenza è quella di consentire allo studente di beneficiare della continuità didattica, che è presidio fondamentale per la relazione discente-docente e per la qualità degli apprendimenti”.   

Per il momento questo è solo un disegno di legge che deve essere ora approvato dal Parlamento, poi ci vorrà un decreto attuativo, quindi la cosa, se andrà in porto, non sarà per un prossimo futuro.

Per adesso non cambia nulla.

Per ulteriori informazioni andare sul sito del MIUR

Le scuole percepiscono una quota di un certo importo per acquistare materiale utile per i bambini/ragazzi con disabilità?

La legge ci sarebbe ma non è mai stata applicata e finora nessun importo è mai arrivato alle scuole.

https://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/DL-66-2017-integrato-e-corretto-dal-DL-96-2019.pdf

https://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/DL-66-2017-integrato-e-corretto-dal-DL-96-2019.pdf

Docente curricolare e docente di sostegno DEVONO COLLABORARE l’alunno NON E’ dell’insegnante di sostegno

Il principio della corresponsabilità educativa è alla base del sistema di inclusione scolastico italiano, è stato rilanciato con il DL 66 del 2017 e il Decreto attuativo 182 del 2020 rivisto e corretto dal  DL 153 del 2023 attraverso due importanti innovazioni operative:

  1. l’istituzione del GLO, al quale partecipano “tutti” gli insegnanti dell’alunno con disabilità,
  2. il nuovo PEI che ha una sezione specifica, la n. 8, in cui va specificato cosa faranno e impareranno e come saranno valutati in ogni materia.

Corresponsabilità significa, ovviamente, condivisione delle responsabilità, ossia rispondere dei risultati delle proprie azioni.

L’insegnante di matematica, ad esempio,  è responsabile di quello che i suoi alunni imparano in matematica e ne risponde: dal punto di vita etico e professionale, prima di tutto, ma anche amministrativo, disciplinare e oltre, se i suoi alunni di matematica non imparano nulla. E in questo caso ovviamente è il dirigente che interviene.

Questo vale, pari pari, anche per gli alunni con disabilità.

La differenza è che quello che devono imparare non è definito dai programmi o dai libri di testo, ma da una programmazione personalizzata che si chiama PEI che anche l’insegnante di matematica, come membro del GLO, ha contribuito da definire.

Altra differenza è che c’è un collega, l’insegnante di sostegno appunto, che lo può aiutare ad attivare questa personalizzazione ma ovviamente lui deve fare la sua parte.

Se non è così, deve intervenire il dirigente, altrimenti è responsabile tanto quanto il docente che pensa sia suo diritto non occuparsi di questi alunni.

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES