Archivi categoria: Legge e diritti

I genitori di alunni con DSA hanno diritto a forme di flessibilità sul lavoro

Il nostro ordinamento riconosce con la Legge 8-10-2010 n.170 “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento”, prevedendo all’art.5 “misure educative e didattiche di supporto” per gli alunni che presentano tali disturbi e all’art.6  “misure per i familiari”; si tratta di disposizioni che nelle previsioni della legge intendono tutelare il diritto degli alunni e degli studenti ad una più accurata assistenza. Ricordiamo che una delle finalità specifiche, espresse all’art.2 mira a “sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA”. In questo ambito di intervento, con la legge 170 che detta “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, il legislatore, allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo formativo degli alunni, ha affrontato tale problematica in maniera più ampia ed articolata.

L’iter che ha portato al riconoscimento normativo dei cosiddetti disturbi specifici di apprendimento è stato difatti molto lungo e complesso; risalgono  …. continua a leggere sulla fonte originale

Come sono gli Esami di fine ciclo della secondaria di I e di II grado

Gli alunni con DSA anche se  in corso d’anno hanno avuto prove di verifiche “strutturate” secondo le loro soggettive caratteristiche, durante gli esami di Stato (secondaria di I e di II grado) avranno le prove identiche al resto della classeMA possono usare gli stessi strumenti  compensativi usati in corso d’anno e  scritti nel PDP.

Queste le normative di riferimento:

DL 62 del 13 aprile 2017


Altre norme:

Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 comma 2-3

nota MIUR 3587 del 3 giugno 2014 esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  pag 2

E in più tutte le circolari ministeriali che escono ogni anno fra il mese di marzo e aprile che disciplinano gli esami per quell’anno scolastico:
per la secondaria di I grado qua
per la secondaria di II grado qua

Detrazione ai fini IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, a partire dall’anno 2018 Agevolazioni fiscali su acquisto di strumenti compensativi per persone con DSA

La legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), in vigore dall’1 gennaio 2018, ha introdotto una importante novità per le persone con DSA: le spese sostenute per “L’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n° 170, necessari all’apprendimento” diventano fiscalmente detraibili dalle tasse.
 
Queste sono le modalità attuative dell’AGENZIE DELLE ENTRATE  APRI

MAPPA RIASSUNTIVA DELLE MODALITA’ ATTUATIVE

 
L’agevolazione si applica alle spese sostenute dal 2018 “per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonchè per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere”
 
La detrazione spetta a condizione che il contribuente presenti:
  • ricevuta fiscale di acquisto dello strumento compensativo/informatico
  • “un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”, quindi la diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento.

 

Per quanto attiene al profilo soggettivo, le spese devono essere “sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado”.
 
 
Su tali spese pertanto il beneficiario potrà godere di una detrazione ai fini IRPEF pari al 19% della spesa sostenuta, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019 (sui redditi del 2018).
 
 
 

L’elenco degli strumenti compensativi per i quali si applica la detrazione

Sono strumenti compensativi tutti quegli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria, come:

  • Pc
  • Tablet
  • Programmi informatici (sintetizzatori vocali, elaboratori di testo, programmi per la creazione di mappe concettuali, programmi matematici ecc…)
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

ULTERIORI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’UFFICIO DELLE ENTRATE DOPO CHE UN PAPA’ SI E’ VISTO NEGARE LA DETRAZIONE DELL’ACQUISTO DI UN SOFTWARE DAL CAF

Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello numero 440 del 29 ottobre 2019

Novità dalla legge di bilancio 2018: le spese di acquisto di strumenti tecnologici per i DSA possonno essere detraibili dalle tasse

37514652 – portrait of a young boy with glasses playing some video games on a laptop computer

Siamo lieti di comunicarti che la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), in vigore dall’1 gennaio, ha introdotto una importante novità per le persone con DSA: le spese sostenute per “L’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n° 170, necessari all’apprendimento” diventano fiscalmente detraibili dalle tasse.

L’agevolazione si applica alle spese sostenute dal 2018 “per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonchè per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere”

La detrazione spetta a condizione che il contribuente presenti:

  • ricevuta fiscale di acquisto dello strumento compensativo/informatico
  • “un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”, quindi la diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento.

Per quanto attiene al profilo soggettivo, le spese devono essere “sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado”

Su tali spese pertanto il beneficiario potrà godere di una detrazione ai fini IPERF pari al 19% della spesa sostenuta, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019 (sui redditi del 2018).

Con decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate saranno inoltre stabilite le modalità attuative: verranno quindi forniti maggiori dettagli sul tipo di spese agevolabili, l’obbligo di conservare i documenti di spesa ed altri chiarimenti in merito: non appena saranno disponibili queste indicazioni, le renderemo note tramite i nostri canali istituzionali.

Fonte: AID

A chi spetta l’assistenza igienica ai ragazzi con disabilità?

L’assistenza di base spetta alla scuola ed è affidata ai collaboratori scolastici.

L’ausilio materiale “non specialistico” agli alunni con disabilità rientra nella specifiche professionali di tutti i collaboratori scolastici.

CCNL contratto-scuola-2019-2021  pag 207
«Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale».

L’assistenza per la comunicazione rientra invece nell’assistenza specialistica, di competenza dell’Ente Locale.

La differenza è ben spiegata nella Circolare Ministeriale 3390 del 2001.

La normativa si basa prima di tutto sul contratto di lavoro della scuola.

Il DL 66/17 riafferma all’art. 3 c. 2/c l’obbligo dello Stato di fornire alle scuole i collaboratori scolastici per occuparsi anche dell’assistenza degli alunni con disabilità.

E’ compito e responsabilità del dirigente convincere eventuali collaboratori riottosi, anche con incentivi extra o spostando il personale tra i vari plessi a seconda dei bisogni, non degli insegnanti e tanto meno dei genitori.

Ricordiamo quello che diceva la vecchia nota del 2001, pag. 2, sempre valida rispetto ai principi e alle responsabilità:
«Il dirigente scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento»


Collaboratori e operatori scolastici