A chi spetta l’assistenza igienica ai ragazzi con disabilità?

Aggiornamento 19 marzo 2026 
Raccomandazione dell’Autorità Garante nazionale 

dei diritti delle persone con disabilità sulla garanzia dell’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosufficienti (n. 9 del 5 marzo 2026).

Nota raccomandazione 2863 del 16/03/2026

 

La figura denominata assistente materiale che se ne occupava non c'è più da anni.

Oggi esiste solo:

  • l’assistenza specialistica, che compete al Comune,
  • l’assistenza di base, che compete alla scuola attraverso i collaboratori scolastici.

 

Il DL 66/17 definisce i compiti dello Stato e degli Enti territoriali rispetto all’inclusione scolastica.
All’art. 3 c. 2 punto c si dice che lo Stato provvede:
c) all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
Al comma 5 vengono definite le competenze degli enti territoriali. Spattano a loro:
a) gli interventi necessari per garantire l’assistenza di loro competenza, inclusa l’assegnazione del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente;

Il profilo del collaboratore scolastico definito nel CNNL (contratto di lavoro 2019-2021 )  a pag 207 dice:
«Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale».

E’ compito e responsabilità del dirigente convincere eventuali collaboratori riottosi, anche con incentivi extra o spostando il personale tra i vari plessi a seconda dei bisogni, non degli insegnanti e tanto meno dei genitori.

Non esiste  che un dirigenti accampi la scusa che i collaboratori scolastici non sono formati, nessuno lo è, non si deve confondere l’assistenza di base, che come detto spetta ai collaboratori, con l’assistenza specialistica.

Se poi i collaboratori hanno l’art. 7 ricevono un compenso aggiuntivo proprio per svolgere questi compiti di assistenza.

Ricordiamo quello che diceva la vecchia nota del 2001, pag. 2, sempre valida rispetto ai principi e alle responsabilità:
«Il dirigente scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento»

Le uscite fanno parte dell’attività didattica della scuola e tutti gli alunni hanno diritto a partecipare. Spetta alla scuola decidere come risolvere eventuali esigenze particolari.

L’assistenza per l’autonomia e la a comunicazione rientra invece nell’assistenza specialistica, di competenza dell’Ente Locale.

La differenza è ben spiegata nella Circolare Ministeriale 3390 del 2001.

 


Collaboratori e operatori scolastici

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