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Cosa sono i codici (ICD-10) che appaiono nelle certificazioni

La classificazione ICD (dall’inglese International Classification of Diseases; in particolare, International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death) è la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS-WHO).

Oggi  è alla decima edizione, è stata approvata nel 1990 durante la 43ª Assemblea mondiale della sanità dell’OMS e utilizzata a partire dal 1994.

L’ICD-10 si distingue secondo 3 assi:

  • Asse 1 disturbi psichiatrici
  • Asse 2 disturbi evolutivi (dei quali fanno parte anche i Disturbi Specifici di Apprendimento)
  • Asse 3 disturbi cognitivi

 

I CODICI PIU’ FREQUENTI

F 70 Ritardo mentale lieve
F 71 Ritardo mentale di media gravità
F 72 Ritardo mentale grave
F 73 Ritardo mentale profondo

F 80 Disturbo evolutivo specifico dell’eloquio e del linguaggio

F81 – Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche:

  • F81.0 – Disturbo specifico di lettura (dislessia)
  • F81.1 – Disturbo specifico della compitazione (Disortografia)
  • F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (Discalculia)
  • F81. 8 – Disturbo dell’Espressione Scritta (Disgrafia)
  • F 81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche (dislessia e/o disortografia e/o discalculia)

F 81.9 Disordine evolutivo delle abilità scolastiche non meglio specificato

F 82 Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie (Disprassia)

F 83 Disturbi evolutivi specifici misti

F 84.0 Autismo infantile

  • 84.1 Autismo atipico 
  • 84.2 Sindrome di Rett 
  • F84.3 Sindrome disintegrativa dell’infanzia di altro tipo
  • F84.4 Sindrome iperattiva associata a ritardo mentale e movimenti stereotipati
  • F84.5 Sindrome di Asperger

F 89 Sindromi e disturbi non specificati da alterato sviluppo psicologico Sindromi ipercinetiche (comprende ADHD)

F 90.0 Disturbo dell’attività e dell’attenzione

F90.1 Disturbo ipercinetico della condotta

F92 Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale

F93 Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell’infanzia

F 95.2 Sindrome di tourette
F 98 Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza

Per vedere questi codici più nello specifico cliccare qua

 

Alcuni di questi codici possono portare alla legge 104 (legge di invalidità) e quindi possono portare ad avere il diritto al sostegno scolastico

LEGGE 5 febbraio 1992 n. 104 (LEGGE D’INVALIDITA’) art 3 comma 1 pag 3

Perché un minore ottenga i benefici legati alla legge 104, quindi, occorre la combinazione di 3 fattori, che devono ESSERE TUTTI PRESENTI:

  •  una MINORAZIONE FISICA, PSICHICA (esempio ritardo mentale, qualche patologia psichiatrica come l’autismo) o SENSORIALE (esempio di dificit di vista o di udito),
  • una DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO O DI RELAZIONE causata dalla minorazione di cui sopra,
  •  una SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE O EMARGINAZIONE determinata dalla minorazione e dalle sue conseguenze su apprendimenti e RELAZIONI (infatti nella commissione di accertamento, sarà presente anche l’assistente sociale della ASL, cui spetta tale ultima valutazione)

In sintesi, se la minorazione produce gli effetti indicati ( “difficoltà” e “svantaggio”) può rientrare nella Legge  104,  vale anche per ADHD e  i DSA se in comorbilità con altri disturbi (tipo disturbo dell’umore, problemi di gestione dall’ansia, disturbi emozionali, disturbo dell’attenzione, o altro) a patto però che il QI sia nella norma o superiore. 

Entro quanto va redatto il PDP

Il PDP (piano didattico personalizzato) va redatto entro il primo trimestre scolastico o entro 90 giorni dalla consegna della diagnosi

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA

ATTENZIONE

Le personalizzazioni previste dalla L. 170/10 e dal suo decreto attuativo 5669/11 con relative linee guida,  vanno attivate in ogni caso fin da subito.

Il PDP ha lo scopo di esplicitare gli interventi, non di autorizzarli, questo significa che non si può lasciare il bambino/ragazzo in balia del suo disturbo per 3 mesi senza tutele (senza le misure compensative e dispensative previste dalla legge 170 del 2010).

Il documento del 15 maggio

Il documento del 15 maggio è pubblico, di solito si trova sul sito della scuola, ma se così non fosse, se ne può tranquillamente richiederne una copia.

Che il documento debba essere pubblicato all’albo della scuola è detto chiaramente anche nell’O.M. 205 del 11-03-2019 art. 6 comma 3 pag 14

L’allegato riservato, dove vengono scritte le indicazioni personali che riguardano i candidati con disabilità, DSA e BES, possono essere richieste o dai genitori, o dallo stedente stesso essendo maggiorenne, facendo una richiesta di accesso agli atti.

La norma è quella base, sulla trasparenza della pubblica amministrazione.

 

Strumenti compensativi agli esami di maturità per i candidati con DSA

Gli studenti con DSA hanno diritto a sostenere gli esami di maturità (scritti e orali) con gli strumenti compensativi usati in corso d’anno,

quindi:

  • computer personale
  • mappe concettuali
  • calcolatrice
  • formulari
  • dizionari digitali
  • file audio delle tracce o un insegnante che legge per loro
  • ecc….

tutto quello che è scritto e approvato nel PDP.

Per evitare di trovarsi brutte sorprese, è consigliabile far visionare tutte le mappe usate per studiare e farle vidimare dai docenti delle singole discipline per approvazione, questo per evitare che a fine anno venga detto che non posso essere usate perchè la commissione non le approverebbe.

Comunque le mappe e i formulari usati durante gli esami di maturità, devono essere gli stessi usati durante l’anno scolastico, è questa è la normativa.

Ogni anno esce una circolare, nel mese di maggio, che sancisce, oltre ad altri, questo diritto.

O.M. 205 del 11-03-2019  per i candidati con DSA  art  21

 

Libertà d’insegnamento

Esiste il diritto costituzionale della libertà didattica DPR 275 del 8 marzo 1999 (libertà d’insegnamento) art. 4

Ma questo articolo dice anche che questa libertà deve essere usata  per aiutare il processo formativo dell’alunno, rispettando le sue diversità e senza ledere il suo diritto  di apprendimento,

<<Art. 4. Autonomia didattica.
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.>>

La libertà d’insegnamento in ambito scolastico, quindi, è intesa come “autonomia didattica” diretta e funzionale a una “piena formazione della personalità degli alunni”, titolari di un vero e proprio “diritto allo studio.” Non è libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio, attraverso l’autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, “la piena formazione della personalità” dei discenti.

Tanto è vero che l’USR della regione Emilia Romagna, ha ritenuto opportuno fare una nota a carattere permanente Nota permanente n. 23692018 dell’USR dell’Emilia Romagna sulla libertà d’insegnamento (pag 9)

Inoltre sempre dal 275 del 8 marzo 1999 comma 2 si legge:

“2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro: …….”


La libertà di insegnamento dei docenti: limiti giuridici

L’affermazione contenuta nell’art. 33 della Costituzione “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” è da intendersi come specificazione dell’ art. 21 della Costituzione, che al comma 1 recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”.

Pertanto quanto riportato all’art. 33 della Costituzione non è un diritto specifico dei docenti, ma di tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, altri enti) che intendono “insegnare arte e scienza”; a riprova in ambito scolastico l’istruzione privata (legge n. 62/2000), e l’istruzione genitoriale (art. 111 del dlgs n. 297/1994).

Naturalmente, come ogni diritto, non può ritenersi totalmente esente da limiti; la sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 1974 recita: “La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall’esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. […] E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione)”.

E’ lo stesso comma 2 dell’art. 33 della Costituzione, che pone i primi “paletti” alla libertà di insegnamento dei docenti: “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.” Ne risulta evidente che ogni docente è soggetto alle “norme generali sull’istruzione”.

Parallelamente l’art. 34 della Costituzione mette giustamente al centro del sistema di istruzione non il docente, ma il discente. In tale quadro costituzionale, esiste il diritto all’istruzione/formazione dei discenti, rispetto al quale è subordinato il diritto della libertà di insegnamento dei docenti, che non può prescindere dall’obbligo di operare con la finalità prioritaria del Bene dei discenti.

Infatti, i docenti, quando svolgono la funzione dell’insegnamento, non hanno come prioritario diritto/dovere di riferimento la libertà di insegnamento, ma il dovere di offrire il migliore insegnamento possibile per rendere effettivi il diritto all’istruzione, e la crescita etico-morale-intellettuale-culturale-civica dei discenti.

In merito sono illuminanti gli artt. 1 e 2 del dlgs n. 297/1994:

Art. 1 – Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. E’ garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 2 – Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio 1. L’azione di promozione di cui all’articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. 2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.”

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