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Sostegno GLO e PEI: tutto quello che c’è da sapere

Entro il 30 giugno il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione degli alunni disabili) deve provvedere a redigere il PEI provvisorio al fine di assegnare le misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.

Per ogni alunno disabile deve essere operativo un GLO.

La formalizzazione dei gruppi GLO deve essere effettuata dal dirigente scolastico con un decreto di istituzione. I GLO hanno la finalità di elaborare e approvare il PEI, ed entro il 30 giugno di ogni anno scolastico deliberare:

  •  le ore di sostegno didattico;
  •  l’eventuale necessità dell’educatore per l’assistenza all’autonomia  e comunicazione;
  • l’eventuale necessità di assistenza igienica di base
  • eventuali ulteriori necessità che dovessero manifestarsi.

Composizione dei GLO

I GLO sono composti:
  • dal dirigente scolastico, o un suo delegato, che presiede;
  • dal team docenti contitolari (per la scuola dell’infanzia e primaria);
  • dal consiglio di classe di scuola secondaria;
  • dall’insegnante specializzato per il sostegno didattico contitolare della classe;
  • dai genitori dell’alunno con disabilità o da chi esercita la  responsabilità genitoriale;
  • rappresentanti dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza dell’alunno con disabilità;
  • dalle figure professionali specifiche interne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità (docenti referenti per le attività di inclusione o docenti
    con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI, ecc.)
  • le figure professionali specifiche esterne che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità:
    1) assistente all’autonomia ed alla comunicazione;
    2) eventualmente un rappresentante del GIT territoriale;
    3) un rappresentante dell’Ente Locale nel caso sia stato predisposto il Progetto Individuale su
    richiesta dei genitori;
  • solo se preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico, a titolo consultivo e non decisionale, un esperto indicato dalla famiglia;  Alle riunioni del GLO possono partecipare i collaboratori scolastici (o altro personale con il medesimo compito) che si occupano dell’assistenza igienico-personale.

Funzionalità del GLO

  1. Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico, o dal suo delegato, ed è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
  2.  Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione e possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
  3. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale che dovrà tenere in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate, in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. Il verbale è firmato da chi presiede la riunione e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
  4. Il GLO si riunisce:
    • entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di
    definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo;
    • entro il 31 di ottobre, di norma, approva e sottoscrive il PEI definitivo;
    • almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie;
    • ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.
  5. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
  6. I componenti del GLO della scuola (Dirigente scolastico o delegato e team dei docenti contitolari o consiglio di classe, curricolari e di sostegno), nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione riguardante l’alunno con disabilità, devono essere attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Al termine delle riunioni dei GLO, il dirigente provvede a monitorare le richieste deliberate rispetto al sostegno didattico e alla necessità dell’operatore all’autonomia e comunicazione e inviare:
– al GIT, che opera presso gli uffici di ambito territoriale, il fabbisogno delle ore di sostegno, il quale poi, come Ufficio di Ambito Territoriale, comunicherà all’USR quello complessivo per la provincia di competenza;
– all’ente locale le ore di educatore/operatore per l’autonomia e comunicazione.

 

 

Cosa significa compensare uno scritto deficitario con l’orale

La verifica orale di compensazione è cosa ben diversa da una interrogazione di recupero, dovrebbe verificare SOLO le domande o gli esercizi della verifica scritta non corretti, perché deve andare a verificare se la valutazione negativa dello scritto  è dovuto a una mancanza di conoscenza del ragazzo, o se c’è stato un problema legato alla neuro divergenza (cattiva comprensione del testo, deficit di memoria, ecc…), il voto orale, in questo modo, va a sostituire il voto della domanda o dell’esercizio deficitario, dopo di che fra gli esercizi svolti bene nella verifica scritta e quelli svolti durante l’orale il docente ha tutti i dati per valutare correttamente lo studente (non si fa la media).

Proprio per questo la compensazione orale va fatta a pochi giorni dalla verifica scritta, se passano troppi giorni non è più una compensazione ma un recupero.

Molti docenti non usano questo criterio ma fanno una tradizionale interrogazione di recupero. 

La compensazione orale il testo della legge 170/10 non la nomina proprio , il suo decreto attuativo DL 5669/11 nemmeno, ma la si  può trovare nelle Linee guida allegate a quest’ultimo  (4.3.2 a pag 19):
“Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.”

Il significato delle parole “accompagnare” o “integrare” lo fornisce il vocabolario:

integrare = completare, rendere intero o perfetto, supplendo a ciò che manca o aggiungendo quanto è utile e necessario per una maggiore validità, efficienza, funzionalità.

Quindi come fare quando un insegnante la intende come una interrogazione di recupero e vuole fare la media?

Bisogna parlarci e cercare di farglielo capire, potete usare anche il video sotto che è un estratto del convegno tenuto a Parma dal prof. Guido dell’Acqua, del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri), il 20/04/2016, dove cerca di spiegare agli insegnanti come deve essere fatta correttamente la compensazione orale

 
 
Questa è una trascrizione delle esatte parole, nel caso qualcuno avesse bisogno di stamparle e portarle a scuola
 
Immagine
Qua il filmato per intero e le slide

E ancora:

Sostituzione dello scritto con l’orale per chi ha dei DSA?

 

Diritto dei lavoratori con DSA: approvata una legge a loro tutela

Finalmente, dopo anni di attesa e speranze, oggi la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva un articolo, nell’ambito del disegno di legge di conversione del decreto Sostegni-Ter, che dà diritti fondamentali ai lavoratori con DSA.

D’ora in avanti i lavoratori con dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, potranno utilizzare nel proprio lavoro e nei colloqui di selezione, degli strumenti che permetteranno loro di compensare le difficoltà del proprio disturbo ed esprimere al meglio il proprio talento. Per l’Associazione Italiana Dislessia si tratta di una grande conquista al pari di quella della legge 170 del 2010 sulla scuola.

Un importante traguardo

Il traguardo è stato raggiunto grazie a un emendamento presentato dalla vicepresidente del Senato Anna Rossomando all’interno del decreto Sostegni Ter e approvato oggi in via definitiva dall’aula di Montecitorio. Clicca qui per l’articolo della legge.

Molto ha pesato su questo successo la costante attività di sensibilizzazione di AID presso il governo e le forze politiche.

“E’ un passo in avanti importantissimo per oltre un milione di lavoratori del nostro Paese” dice Andrea Novelli, presidente di AID. “Garantire mezzi adeguati e pari opportunità alle persone con dislessia permette loro di esprimere al meglio la propria professionalità e di realizzarsi a livello personale, diventando al contempo una risorsa preziosa per le imprese e per la società intera. Senza l’impegno della vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, non saremmo riusciti a ottenere questo grande risultato, le esprimiamo perciò con forza il nostro riconoscimento. Ora ci aspettano altre irrinunciabili battaglie: la prima sarà quella per estendere la legge 170 dal mondo della scuola agli studenti universitari, consentendo anche a questi ragazzi di usare gli strumenti compensativi e le misure dispensative, attualmente concessi a discrezione del singolo docente”.

“L’altra battaglia riguarderà la certificazione diagnostica per gli adulti” spiega la vicepresidente di AID, Antonella Trentin“Oggi i centri che fanno diagnosi sono molto pochi e spesso sono privati, quindi a pagamento. Chiediamo perciò la presenza di un centro diagnostico pubblico e gratuito per adulti in ogni regione italiana, anche perché senza la certificazione non si ha alcun diritto ad usare gli strumenti: sul lavoro, all’università, nei concorsi pubblici, nell’esame per la patente”.

Cosa prevede la norma

“Prima di tutto sarà vietata ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone con DSA nei luoghi di lavoro” spiega Trentin. “Inoltre i lavoratori con DSA, che liberamente sceglieranno di dichiarare la propria caratteristica, potranno chiedere nei colloqui di selezione del personale l’uso di computer con sintesi vocale, calcolatrice, schemi e formulari, oltre al tempo in più per i test di selezione scritti. I lavoratori con DSA già assunti, che lo desiderano, potranno ricevere gli stessi strumenti e accomodamenti ragionevoli. Si tratta di misure praticamente a costo zero per le aziende, ma che porteranno enormi vantaggi. Ovviamente spetterà al singolo lavoratore dichiarare o meno la propria caratteristica e chiedere gli accomodamenti più opportuni”.

Inoltre, secondo la nuova legge, gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere applicati in tutte le occasioni di valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, come gli esami per l’accesso agli Ordini professionali, nonché in ambito sociale.

Da anni AID porta avanti un’attività di sensibilizzazione delle aziende e di formazione alle imprese che hanno ottenuto con noi la certificazione Dyslexia friendly” dice il presidente Andrea Novelli. “Tra queste ricordiamo IBM, Intesa Sanpaolo, Orienta, Tim. Speriamo che la loro esperienza sia un faro per molte altre imprese e che presto la cultura dell’inclusione si diffonda all’intero mondo del lavoro”.

fonte: AID