La scuola può sollecitare gli specialisti ASL, e intanto avvalersi della normativa sui BES e redigere un PDP, con tutti gli accorgimenti del caso, con il consenso dei genitori.
Oppure può comunque mettere in atto tutte le forme di adattamento che ritiene necessarie per aiutare e sostenere gli alunni (del resto si apprende solo ciò che si può) in attesa di una diagnosi più precisa sui bisogni.
Se lo studente ha una disagnosi privata, ma la scuola come da normativa attende che questa sia convalidata dall’ASL, cosa fare nel frattempo?
La scuola non può ignorare una diagnosi redatta da uno specialista anche se privato, deve farsene carico fin dal primo giorno, non è obbligatorio il PDP , in questi casi (normativa BES), ma l’utilizzo di strategie utili a supportare lo studente è dovuto.
Insegnanti e specialisti NON si possono incontrare e parlare di un alunno con disabilità senza il coinvolgimento, o almeno il consenso, dei genitori questo perchè in caso di figli minori sono i genitori i tutori dei loro “dati sensibili” e visto che in questo incontro si andrebbe a parlare di loro e della loro salute, se non c’è consenso da parte della famiglia non ci può essere colloquio. anche i clinici del resto hanno il dovere di mantenere la riservatezza sui dati dei loro pazienti, e senza autorizzazione esplicita non ne possono parlare con nessuno.
In caso di ragazzi maggiorenni, devono chiedere il consenso al ragazzo stesso se non “interdetto”.
Quindi per concludere questi incontri possono esserci, anzi è auspicabile che ci siano, ma devono essere esplicitametne autorizzati dalla famiglia.
“2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”.
Riguardo le modalità di valutazione, l’art. 6. c. 2:
“2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.
Per la valutazione si veda anche il DL 21/17 art. 11 c. 10, molto simile.
Il sostegno è stato richiesto dai genitori consegnando alla scuola una documentazione/certificazione, poi il GLO (di cui fanno parte anche i genitori) ha quantificato le ore di sostegno necessarie.
A seguito di questa richiesta la scuola ha assunto un insegnante, investendo quindi risorse pubbliche.
In seguito possono accedere delle cose che possano portare i genitori del ragazzo con disabilità a decidere di togliere il sostegno, i motivi possono essere molteplici, ma i più frequenti sono due:
lo studente ha raggiunto un grado di autonomia tale da non aver più bisogno del decente di sostegno
incompatibilità fra studente e docente di sostegno tanto grave da essere deleteria o creare addirittura una regressione nel ragazzo (la sostituzione del docente assegnato è quasi impossibile).
I genitori possono liberamente, e in autonomia, ritirare la documentazione/certificazione e in quel caso il ragazzo non sarà più considerato alunno con disabilità, non avrà sostegno ma neppure il PEI.
Nel caso la famiglia decida di ritirare la certificazione si può anche decidere di inserire lo studente in situazione di Alunno con Bisogni Educativi Speciali e redigere un PDP al posto del PEI.
Se viceversa la certificazione rimane, per la scuola è ancora un alunno con disabilità ma gli interventi di personalizzazione possono essere liberamente calibrati, anche tenendo conto delle richieste della famiglia. Il GLO può decidere, ad esempio, di sospendere il sostegno mantenendo però alcune tutele nella valutazione e di decidere alla fine dell’anno se rinunciare a tutto definitivamente. In questo modo ci sarebbe il vantaggio, oltre che di poter ripristinare il sostegno in caso di necessità, di mantenere le ore alla scuola, da usare per altre situazioni, mentre con il ritiro della certificazione andrebbero restituite all’UST.
In ogni caso, si dovrà cerchare di trovare un accordo da entrambe le parti (famiglia/scuola), si spera in modo responsabile.
E’ uno dei paradossi della nostra normativa: è possibile esonerare del tutto dallo studio delle lingue straniere (non solo della seconda) un alunno con DSA ma non uno con disabilità, per quanto grave.
La seconda lingua potrebbe essere sostituita dall’inglese potenziato (5 ore alla settimana di inglese) ma è una modalità che andrebbe definita, e a certe condizioni, per tutta la classe, non per un singolo alunno.
Di fatto si interviene, se necessario, con una personalizzazione molto spinta ma, almeno sulla carta, entrambe le lingue rimangono.
Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES