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Può un insegnante (curricolare o di sostegno) partecipare da remoto ad un GLO mentre è in malattia?

Anche se svolto da remoto, il GLO è un incontro ufficiale della scuola che,  per gli insegnanti, rientra nell’orario di servizio.

Non può pertanto partecipare un docente assente da scuola per malattia.

Se tutti sono d’accordo (dirigente compreso, ovviamente) potrebbe collegarsi in modo informale, senza che rimanga traccia della sua presenza nel verbale e nell’elenco dei presenti.

Iscrizione a scuola senza dichiarare la disabilità o i DSA

È legittimo fare domanda di iscrizione in una scuola senza dichiarare la disabilità  o i DSA del proprio figlio e solo successivamente presentare le relative certificazioni , magari anche la documentazione del ciclo precedente dove si evince che negli anni passati aveva il supporto del docente di sostegno   e chiedere che vengano predisposti il PEI o il PDP?

I genitori possono decidere di non segnalare questi problemi alla nuova scuola, è loro diritto farlo, ma si assumono la responsabilità di queste scelta.

È questione di conseguenze, non di legittimità.

 

Se i genitori consegnano in ritardo una certificazione, la scuola si dovrà attivare, cercando di non far ricadere sul ragazzo eventuali responsabilità che non sono sue, ma qualche disguido operativo è probabilmente inevitabile.

Che può diventare anche grave, con il rischio (molto alto)  di perdere il supporto del docente di sostegno per quell’anno scolastico, in caso di disabilità.

E’ possibile lo spostamento dell’insegnante di sostegno da una classe ad un’altra quando l’anno scolastico è già iniziato?

Può accadere che un insegnante di sostegno sia affidato ad un alunno con disabilità, e dopo un mese o più, detto insegnante sia spostato su altro alunno del medesimo istituto e al primo studente sia affiancato un altro docente.

Ora tralasciando i motivi per i quali il dirigente può prendere queste decisioni (incompatibilità con il primo studente, l’insegnante è specializzato quindi potrebbe essere più utile su un altro studente, ecc..), vediamo cosa dice la normativa:

DL 66/17  art. 14 c. 4
«4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

DLgs 297/95 art 461/1

«1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive»

 

 

Funzione principale del GLO: Approvare e modificare il PEI

Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.

“2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) e’ elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma 10;
b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica…” continuare a leggere sul decreto.

Dalle Linee guida allego B allegate al DL 153/23  pag 10:

” …− incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni» (comma 2, lettera h). Il numero di questi
incontri dipende dai bisogni emersi, e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato. Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari;…”

Un PEI approvato o modificato senza prima fare un GLO NON E’ VALIDO.

Cosa succede se i genitori non firmano il PEI?

Cosa succede se i genitori non firmano il PEI? E’ valido lo stesso? Può essere applicato?

 

Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.

Essendo un atto formale dell’istituzione scolastica è necessaria la firma del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato, che attesta, anche sulla base del verbale dell’incontro, la regolarità delle procedure seguite ossia che il PEI è stato effettivamente approvato dal GLO.

La firma di tutti i membri del GLO è prevista dalle Linee Guida, pag. 11, ma non è specificato se va ritenuta è effettivamente indispensabile per la  piena validità dell’atto.

Se il genitore non firma per esprimere il suo dissenso rispetto al PEI approvato o per altri motivi, si suppone che abbia manifestato le sue posizioni anche durante l’incontro del GLO ed è importante che esse vengano ben verbalizzate.

Ricordiamo cosa dice l’art. 3 c. 9 del DI 182/20:

“9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.”