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Ad alunna con disabilità viene assegnato docente sostegno non specializzato, genitori ricorrono e Ministero viene condannato

Fonte: Orizzonte Scuola

Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Istruzione per aver assegnato a un’alunna con disabilità un docente privo di specializzazione nel sostegno. La vicenda è stata resa nota dalla Federazione First (Federazione italiana rete sostegno e tutela), che ha denunciato il caso come una violazione del diritto all’istruzione inclusiva.

Secondo quanto riportato da First, l’alunna, iscritta a una scuola elementare, aveva ricevuto un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle previste dal Piano educativo individualizzato (Pei). Infatti, erano state assegnate 18 ore settimanali, rispetto alle 22 ore richieste nel Pei, e il sostegno era stato affidato a due docenti, di cui solo uno in possesso della specializzazione per 13 ore settimanali, mentre l’altro, per 5 ore, non aveva il titolo richiesto.

La motivazione del tribunale

Per il Tribunale di Roma, questa assegnazione ha rappresentato un trattamento discriminatorio, in quanto avrebbe compromesso il percorso formativo dell’alunna, causando un danno irreparabile.

Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico competente sono stati obbligati ad assegnare un docente specializzato per tutte le ore previste dal Pei, in conformità con la normativa vigente sull’inclusione scolastica.

Le richieste della Federazione First

La Federazione First ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando l’importanza di garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità. In particolare, ha auspicato che il Ministero dell’Istruzione adotti misure per evitare situazioni simili in futuro, stabilendo il principio che nessun docente privo di specializzazione possa sostituire un insegnante di sostegno qualificato.

Acquisto ausili didattici per la scuola, chi deve provvedere?

Chi deve provvedere all’acquisto di ausili a supporto del bambino disabile all’interno della scuola?

Ausili del tipo:
➡️ banco speciale
➡️ tablet/pc
➡️ tastiera facilitata
➡️ un mouse/scanner
➡️ …

Deve richiederli la Asl o la scuola?  Deve comprarli con propri fondi?

Bisogna rivolgersi al CTS* della vostra provincia (*CTS, Centro Territoriale di Supporto), è una scuola polo che ha il compito di fornire questi ausili.

Fondi ce ne sono, ma purtroppo opera per bandi, ed è possibile presentare le richieste solo in certi momenti dell’anno scolastico.

Limiti di età per l’iscrizione alla scuola superiore per alunni con disabilità gravissima fermati diversi anni alla scuola di 1 grado

Per gli alunni con disabilità “severa”, che per diversi motivi sono stati “fermati” negli anni di scuola precedenti alla scuola secondaria di secondo grado e arrivano all’iscrizione con 16 anni di età già compiuti, cosa fare? Non si possono più iscrivere?

L’età massima per l’iscrizione ai corsi diurni della secondaria di 2° grado è 18 anni, non 16, come alcuni spesse volte pensano (compresi insegnanti).

Nota 4757-24 iscrizioni anno 25-26

Un alunno con disabilità può usare il PC in classe e agli esami di Stato?

Certamente!

 

E’ previsto, da oltre trent’anni, dalla L. 104 del 1992 art. 16 c. 4:
«4. Gli alunni (handicappati) con disabilità sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.»

Va previsto nel PEI e inserito dal CdC nel documento del 15 maggio.

Obbligo scolastico per alunni con disabilità

All’obbligo di istruzione si può derogare in caso di disabilità, spetta alla famiglia decidere quale sia la soluzione migliore per il ragazzo.

La norma (DLGS 274/94 art. 114 c. 5 ) dice che non si procede contro le famiglie che non mandano i figli a scuola se lo giustificano “con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi”.

Il decreto Caivano del 2023 che ha definito procedure più rigide contro l’evasione scolastico ha modificato l’art 11 del Dlgs 274 ma ha lasciato intatta questa norma del comma 5.