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Menomazione, disabilità e handicap: quale differenza?

disabilità-handicap-150x150Ricordiamoci queste importanti distinzioni.

1) La MENOMAZIONR indica qualsiasi perdita o anormalità di una struttura o di una funzione fisiologica, anatomica oppure psicologica (in questo caso si tende a parlare di “disturbo”).

2) La DISABILITA’ rappresenta la conseguenza pratica della menomazione e, quindi, indica lo svantaggio personale che la persona disabile vive espresso in ciò che è in grado di fare o meno.

3) L’HANDICAP indica lo svantaggio sociale vissuto da una persona a seguito di una disabilità o menomazione. La persona con handicap, nell’incontro con l’ambiente fisico e sociale, può trovarsi in difficoltà nel muoversi nello spazio in autonomia, nell’essere indipendente nel prendere delle scelte o nel prendersi cura di sé, oppure nel trovare un’occupazione e un’indipendenza economica. Lo svantaggio sociale si esprime anche nel non poter rivestire un ruolo sociale considerato “normale” alla maggior parte.

Leggi tutto l’articolo della dott.ssa Serena Costa

Registro elettronico, deve essere compilato in tempo reale. Ma la scuola deve fornire tutte le attrezzature necessarie

Riproponiamo articolo del 10 settembre 2015 – Quale la normativa relativa ai registri elettronici? Quali conseguenze per i docenti se l’amministrazione non fornisce computer e linea internet?

Il decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012 prevede all’art. 7 comma 27 che:

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

Al comma 31 lo stesso decreto prevede che:

A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Ricordiamo che il registro personale è un atto pubblico (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste dall’art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479 (falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale. Da ciò discende che la compilazione del registro elettronico personale del docente debba avvenire contemporaneamente al registro di classe (cartaceo), conseguentemente non è possibile nemmeno compilarlo al di fuori della classe in questione.

Chiariti gli aspetti normativi, passiamo ad affrontare le problematiche che i docenti riscontrano quotidianamente a scuola nell’uso di tale strumento e i casi in cui non ha alcun senso deliberarne l’adozione, soprattutto considerando i rischi a cui si può andar incontro.

Nonostante siano passati 3 anni dall’emanazione del decreto n. 95/2012, in numerose Istituzioni scolastiche continuano a riscontrarsi problemi, legati principalmente alla mancanza di computer e/o tablet e alla connessione Internet.

Solo pochissime scuole mettono a disposizione dei docenti computer o tablet da utilizzare in classe per la compilazione del registro e solo pochissime dispongono di un’efficiente connessione wirless.

Se alla mancanza di computer e/o tablet , da parte delle scuole, si è ovviato chiedendo ai docenti di utilizzare quelli personali, al secondo problema non c’è stata altra soluzione che far compilare il registro al di fuori delle classi o a casa.

Partiamo dal presupposto che nessun docente può essere obbligato a utilizzare strumenti propri per la compilazione degli atti della scuola, nel caso specifico del registro elettronico, tuttavia se il “buon cuore” dei docenti può far superare tale problematica, non è assolutamente accettabile il fatto di dover compilare il registro al di fuori della classe o addirittura a casa.

Pur volendo sorvolare sul doppio lavoro cui sarebbe costretto il docente, che deve prima annotare a mano quanto succede in una determinata classe (assenze, verifiche scritte e orali…) e poi riportare il tutto sul registro elettronico, non lo si può fare sulle conseguenze PENALI che tale modus operandi può determinare per i docenti.

Il registro personale del docente, come suddetto, è un atto pubblico e come tale deve essere compilato in classe in quanto l’insegnante, in qualità di pubblico ufficiale deve registrare all’istante quanto avviene in sua presenza. Pertanto, risulta assai rischiosa la compilazione del registro, da parte dei docenti, al di fuori della classe o a casa per le conseguenze penali che potrebbero derivare anche da una semplice distrazione o dimenticanza.

Alla luce di quanto detto, l’uso del registro elettronico dovrebbe essere deliberato solo nel caso in cui la scuola sia dotata di infrastrutture e strumenti tali da mettere il docente in condizione di operare in classe, ovvero nei casi in cui ci sia un’efficiente connessione wirless e ci siano P.C. e/o tablet a disposizione dei docenti in ogni classe. I dirigenti scolastici, da parte loro, non dovrebbero nemmeno proporne l’uso, qualora non vi siano le condizioni appena descritte sia per le difficoltà pratiche che, principalmente, per le conseguenze penali cui potrebbero andare incontro i docenti.

Fonte:

Registro elettronico, deve essere compilato in tempo reale. Ma la scuola deve fornire tutte le attrezzature necessarie

Come aiutare un alunno con DSA (disturbi specifici di apprendimento)

✅ Le ricerche hanno dimostrato che il cervello di uno studente Dsa o ADHD non riesce a svolgere bene insieme due attività cognitivamente complesse.

Se le attività sono facili o non richiedono grande concentrazione
(ascoltare la musica mentre si cucina) è diverso, perché il cervello
non deve sforzarsi di suddividere
le energie per prestare attenzione
a ciascuna attività.

Se le due attività invece coinvolgono la stessa parte del cervello, ciò che devono
portare a termine diventa
automaticamente più difficile da ricordare in ogni sua parte o passaggio.

Un esempio pratico

Se uno studente in classe ascolta, non riesce contemporaneamente a prendere appunti, a scrivere.

Quindi gli insegnanti per aiutare lo studente potrebbero fornire prima di ogni spiegazione, uno schema scritto di modo tale che quest’ultimo possa concentrarsi meglio sull’ascolto della spiegazione. 

✅ I bambini con D.S.A. hanno, di solito,  problemi con la memoria a breve termine mentre, generalmente, hanno una buona memoria a lungo termine,  hanno, inoltre,  problemi di memoria nei casi in cui l’informazione sia strutturata in sequenza.

Ad esempio: imparare i giorni della settimana, i mesi dell’anno, le note musicali, le tabelline o l’alfabeto.

Pensano principalmente per immagini.

Spesso confondono la destra con la sinistra.

hanno diverse difficoltà nella percezione del tempo che scorre con la conseguente possibilità di avere difficoltà nell’organizzazione e nell’essere puntuale, e difficoltà nelle discipline dove il tempo è un elemento fondamentale come STORIA. 

Possono avere grandi difficoltà nella lettura dell’orologio analigico,alcuni non impareranno mai a leggerlo. 

✅ Hanno molte difficoltà motorie fini, come allacciarsi le scarpe o i bottoni, il modo in cui tengono in mano la penna, è altre cose. 

✅ Hanno notevoli difficoltà a mantenere l’attenzione e la concentrazione; 

✅ Nelle rielaborazioni spontanee hanno notevoli difficoltà nello strutturare un discorso che abbia un senso e la giusta successione dei tempi.

Apprendono rapidamente attraverso l’osservazione, la dimostrazione, la sperimentazione e gli aiuti visuali.

✅ Spesso sono molto vivaci e tendono a evidenziare ciò che sanno fare bene per sopperire alla mancanza di ciò che a loro risulta difficile ottenere.

 

La lettura può apparire molto lenta e/o  scorretta, oppure possono avere una buona rapidità di lettura ma senza una buona comprensione, questo perché sono così concentrati sul leggere bene e relativamente veloci che non gli rimangono energie per la comprensione. 

Sono lenti a scrivere, in modo particolare quando devono copiare dalla lavagna, commettono errori, saltano parole e righe, non utilizzano adeguatamente lo spazio del foglio.

Molti scrivono con caratteri troppo grandi e/o troppo piccoli e preferiscono scrivere in stampato maiuscolo.

✅ Possono avere difficoltà a utilizzare il vocabolario, a memorizzare termini difficili e specifici delle varie discipline, ricordare gli elementi geografici o collocare in modo corretto l’ordine temporale degli eventi storici.

✅  Il loro lessico spesso è povero, possono avere difficoltà nell’espressione verbale del pensiero; nel riconoscere le caratteristiche morfologiche della lingua italiana.

✅ hanno difficoltà nell’apprendere le lingue straniere e in particolare nella loro espressione scritta, perché la non corrispondenza dei grafemi rende molto difficile la memorizzazione dei termini.

✅ Molti bambini con D.S.A hanno difficoltà a fare i calcoli in automatico, a eseguire numerazioni regressive e le procedure delle operazioni aritmetiche (incolonnamento, riporto, ecc. a causa della difficoltà nella gestione dello spazio sul foglio).

Nel disturbo del calcolo possono essere compromesse diverse capacità, incluse quelle “linguistiche” (per esempio comprendere o nominare i termini, le operazioni o i concetti matematici, decodificare i problemi scritti in simboli matematici), quelle “percettive” (per esempio riconoscere o leggere simboli numerici o segni aritmetici e raggruppare oggetti in gruppi), quelle “attentive” (per esempio copiare correttamente i numeri, formule o figure, ricordarsi di aggiungere il riporto e rispettare i segni operazionali), quelle “matematiche” (per esempio seguire sequenze di passaggi matematici, contare oggetti e imparare le tabelline, memorizzare gli algoritmi risolutivi, ecc…).

I bambini D.S.A. possono presentare una sola caratteristica o più caratteristiche (o tutte) contemporaneamente, inoltre la “alterazione” delle abilità dipende molto anche dall’entità della caratteristica presentata.

Si stima che il 5-7% della popolazione scolastica presenta uno o più disturbi specifici di apprendimento.

Questo significa che almeno un alunno per classe può essere: dislessico, discalculico, disortografico, oppure può presentare più di uno di questi disturbi.

Possono presentare inoltre altri  disturbi, come il disturbo emotico l’ADHD e altri.

Per un alunno con DSA ogni operazione risulta sempre faticosa, per fare un’analogia come se a un destrimano venisse chiesto di scrivere con la mano sinistra.

Nella lettura ogni parola risulta sempre nuova, come se la leggesse per la prima volta; solo dopo molto tempo acquisirà una certa familiarità con le parole.

Provate a leggere, magari sotto stress un libro di astrofisica, quante parole non vi risulterebbero familiari?

Per loro è sempre così, per tutto.

COSA SI CHIEDE ALL’INSEGNANTE

L’insegnante deve partire dal presupposto che per un alunno con DSA, l’apprendimento non è impossibile, anzi, ma bisogna trovare una via alternativa. 

È fondamentale che egli collabori attivamente con i colleghi del consiglio di classe, che comunichi spesso con i genitori per trovare strategie che siano attuabili sia a scuola che a casa per rendere lo studente sempre più autonomo.

Per facilitare l’apprendimento occorre una buona strategia di insegnanto (personalizzata e individualizzata) e l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative a seconda delle caratteristiche dello studente.

Occorre che l’insegnante sia formato sui moderni sistemi tecnologici che ci sono oggi in quanto sono un elemento fondamentale per l’autonomia dello studente e per portarlo al successo formativo. 

Purtroppo capita che uno studente con DSA arrivi alle scuola superiore senza avere una certificazione, questo perché nessuno degli insegnanti precedenti ha mai avuto il sospetto che potesse avere un DSA.

Questi ragazzi  non essendo stati precocemente diagnosticati, non comprendono i numerosi insuccessi vissuti, e hanno un’immagine di sé negativa.

Vengono fuori le implicazioni psicologiche sul piano emotivo del ragazzo, che sembra abbia gettato la spugna e non vuole che si creino aspettative nei suoi confronti: ansia, frustrazione, senso di inferiorità, rabbia, sentimenti depressivi, scarso senso di autoefficacia e autostima, in queste situazioni le possibili conseguenze sono “l’aggressività” e il ritiro dalla scuola.

Aggressività che si manifesta con forme diverse, per esempio l’esacerbato umorismo, apparentemente non pericoloso
ma da ritenere un segnale di pericolo.

La bassa stima di sé provoca allontanamento sociale e sentimenti depressivi, cui bisogna prestare molta attenzione come insegnanti.

Un chiaro segnale è la difficoltà di controllo del movimento; ma anche la continua ricerca di approvazione è un sentimento depressivo.

Se non si interviene in modo adeguato, nel caso di disturbi specifici di apprendimento aumentano i disturbi associati: iperattività, deficit di attenzione, ansia.

Ciò accade perché, spesso, non riuscendo a darsi delle spiegazioni, questi ragazzi attribuiscono a loro stessi gli  insuccessi. 

Il docente dovrebbe riconoscere i segnali e consigliare alla famiglia degli accertamenti, dopo di che dovrebbe condurre lo studente  alla scoperta del proprio stile
cognitivo e, in funzione di questo, saprà individuare il metodo di studio più appropriato.

Proprio per questo lavoro che dovrebbero fare gli insegnanti si dice che: “il primo strumento compensativo di uno studente è un “buon insegnante”.

Per gli alunni con BES la legge prevede che siano affiancati gli strumenti compensativi e dispensativi a loro necessari:

  • studenti con disabilità legge 104-92
  • studenti con DSA legge 170-10 e DM 5669-11 con le allegate linee giuda
  • studenti con BES (senza certificazione di legge 104 e 170) direttiva BES del 2012

Occorre sempre sottolineare come le misure dispensative e compensative non debbano in alcun modo essere considerate delle forme ingiustificate di privilegio, quanto una garanzia di fruizione di pari opportunità formative per studenti con DSA. Un dislessico automatizza con estrema difficoltà il riconoscimento di formule e regole che può benissimo comprendere.

Trasparenza degli atti amministrativi anche nella scuola

Non siamo abituati all’idea che il Comune , come ogni altra amministrazione pubblica, svolga una ulteriore importantissima funzione di servizio pubblico in uno stato democratico:
quella di soddisfare il bisogno di informazione, di trasparenza, di partecipazione, di facilità dell’accesso del cittadino ai servizi e alla gestione della cosa pubblica.
Il diritto a vedere tutelato e soddisfatto questo bisogno è sancito dalle Leggi dello Stato, una di queste Leggi e’ la legge 241/90 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione.
In particolare l’art.2 per quello che concerne la definizione di una pratica ed essere indicato e reso pubblico il termine di conclusione il quale, se non viene definito alcun termine, la norma stabilisce che deve essere conclusa entro 30 giorni.
Il cittadino deve ricevere una comunicazione scritta (lettera, fax, telegramma) che lo avvisa dell’inizio della pratica che lo riguarda. La comunicazione è particolarmente importante quando la decisione della Amministrazione che conclude la pratica, può essere sfavorevole o comunque contro un interesse del cittadino.
Gli atti devono essere motivati, cioè devono essere spiegati i fatti e le ragioni per cui l’Amministrazione prende “particolari” decisioni e occorre altresì rendere pubblici i criteri e le modalità seguiti per dare contributi, sovvenzioni, sussidi…etc., a persone ed enti pubblici e privati che ne hanno fatto richiesta.
Esiste poi un articolo del Codice Penale che punisce il pubblico ufficiale o il responsabile amministrativo, che non abbia risposto a seguito della diffida con una ammenda e con una condanna…..ma a questo credo che non si debba mai arrivare, perché il buon senso e il rispetto verso il cittadino-utente sia doveroso da parte del responsabile del servizio e dell’Ente Locale.

Trasparenza degli atti amministrativi anche nella scuola

di Salvatore Nocera

Un genitore ha diritto ad avere informazioni dalla scuola circa il PEI del proprio figlio , sul perché egli non è stato convocato alla riunione di formulazione dello stesso, cui ha diritto di partecipare ( L.n. 104/92 art 12 comma 5), circa i risultati conseguiti dal figlio?

Risponde Salvatore Nocera:

Ai sensi della L.n. 241/90, chi ha interesse ad ottenere copia di un atto amministrativo, ha diritto ad averne copia. Nel caso di specie, non vi è dubbio che i genitori abbiano diritto ad avere tutta la documentazione amministrativa relativa all’integrazione scolastica del proprio figlio. Se i genitori desiderano però inoltre avere anche una “relazione sui risultati del percorso didattico svolto, il loro diritto ha come contenuto anche l’informazione sulla situazione scolastica del figlio, come per tutti i genitori. La scuola non può rifiutare tale informazione, perché ogni utente ha diritto di conoscere i risultati del servizio che viene reso. Nel caso di specie, tali risultati dovranno comunque risultare dai verbali dei Consigli di Classe e dagli scrutini quadrimestrali, di cui i genitori hanno diritto ad avere copia, per la sola parte riguardante il loro figliolo L.n. 241/90. Anzi i genitori debbono essere convocati dal Dirigente scolastico a partecipare alle riunioni del “Gruppo di lavoro sul caso”cosiddetto G L H operativo di cui all’art 12 comma 5 L.n. 104/92.Trattandosi di un obbligo di legge, i Dirigenti scolastici che non hanno provveduto a convocare i genitori per tali riunioni potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di omissione di atti di ufficio.
In una scuola che, con la “Carta dei servizi”, il Regolamento dei diritti delle studentesse e degli studenti e l’obbligo del POF che deve contenere anche i principi ed i modi concreti di rapporto con i genitori utenti, i genitori sono sempre più soggetti attivi titolari del diritto all’informazione che l’amministrazione scolastica deve soddisfare per il rispetto dell’obbligo di trasparenza amministrativa.
I genitori, in quanto utenti del servizio scolastico possono agire da soli; ma possono anche farsi assistere dalle associazioni dei Consumatori e degli utenti, di cui alla L.n. 281/98 e, nel caso di alunni con handicap, dalle associazioni di promozione sociale di cui fanno parte, secondo quanto stabilito dalla L.n. 383/00, che riprende, generalizzandolo, un principio
già sancito dalla L.n. 104/92 nell’art 36 comma 2.
In conclusione l’autonomia scolastica di cui al DPR n. 275/99 non può essere intesa nel senso che il Dirigente scolastico può fare quel che vuole, anche contro i diritti dei Genitori, ma anzi esplicita l’obbligo del Dirigente scolastico di garantire risultati di efficienza ed efficacia del servizio da lui coordinato; di tali efficienza ed efficacia fà parte ineludibile anche il diritto all’informazione dei genitori sui risultati realizzati dai propri figlioli, che per quelli con handicap, è espressamente previsto dall’art 12 comma 6 della L.n. 104/92.

Salvatore Nocera

fonte: Educazione e scuola