Anche se come docente o dirigente si è pubblico ufficiale a scuola non si possono ispezionare zaini e studenti

Fonte: Orizzonte scuola

La scuola di un tempo non esiste più. Quella dove si mettevano gli studenti in punizione dietro una lavagna, quella delle bacchettate sulle mani, per non dire altro, quella scuola di stampo autoritario erede di un mondo che ha seminato valori tutt’altro che democratici e liberali non può essere rimpianta.

Vero è che la scuola di oggi è difficile, che le generazioni di oggi sono complesse, che il senso del rispetto non esiste più e che l’autorevolezza del personale scolastico è stata annacquata negli anni e non potrà essere recuperata con qualche incremento minimo salariale, ma serveranno anni ed anni di interventi mirati. In tutto ciò spesso si verificano pratiche che richiamano modalità che nella società di oggi oltre ad essere illegittime sono anche inopportune, come l’ispezione degli studenti o degli zaini o il sequestro del cellulare.

 

Anche se il personale docente o Dirigente è pubblico ufficiale non può perquisire

Più di una volta la giurisprudenza è intervenuta in modo netto nell’affermare che il personale scolastico non ha alcun diritto e potere di perquisizione ed ispezione nei confronti dello studente.

L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Quando ciò si verifica, anche se fatto in buona fede, si rischia di essere denunciati.

Solo le forze dell’ordine sono legittimate a compiere l’atto di perquisizione.

Da ricordare tra l’altro che nel nostro ordinamento penale, tra i più garantisti in Occidente, vi è il diritto della persona sottoposta alle indagini, di essere assistita da un difensore che ha facoltà di assistere al compimento dell’atto della perquisizione.

Diritto che può essere pretesto giustamente anche dallo studente. Dunque meglio evitare iniziative arbitrarie come le perquisizioni di zaini, o degli studenti o ispezioni dei cellulari, perchè i può incorrere in gravi illeciti penali.

La Cassazione nel 2013 aveva d’altronde affermato che la perquisizione arbitraria degli studenti è un comportamento che, incidendo sulla dignità e la riservatezza personale degli stessi, si connotava in termini di ben diversa gravità, immediatamente percepibile anche da parte di chi poteva, in relazione al primo segmento di condotta, avere erroneamente ritenuto di agire all’interno dei poteri disciplinari finalizzati ad un retto comportamento scolastico.
Dunque, è totalmente sconsigliato procedere arbitrariamente in tal senso, tanto per gli zaini, quanto per le ispezioni personali, quanto per quelle dei cellulari che comportano una violazione della privacy.

Il sostegno è sullo studente con disabilità o sulla classe?

Ci sono alcune volte che le esigenze dello studente con disabilità al quale è stato riconosciuto un insegnante di sostegno vengono messe in secondo piano perchè viene detto:  “il sostegno è sulla classe non sullo specifico studente”.

Non è assolutamente vero che prima ci sono le esigenze della classe.

Linee Guida pag 56 allegate al  Dlgs 153 del 2023 dicono:

«La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell’alunno/a con disabilità titolare del PEI.

Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato; non devono intendersi come risorse aggiuntive che rientrano nella libera disponibilità della scuola, da utilizzare per qualsiasi attività di supporto destinata ad altri alunni e ad altre alunne della classe o della scuola.

Certamente la presenza del sostegno didattico in una classe può favorire l’attivazione di una didattica più aperta e flessibile da cui può trarre vantaggio tutta la classe, il team docenti e il consiglio di classe, ma deve essere sempre chiaro che questi interventi sono rivolti prioritariamente all’alunno o all’alunna con disabilità.»

Esame Primo Ciclo: è possibile esonerare da alcune prove?

Esiste la possibilità dell’esonero dalle prove scritte? O solo da alcune?

Riferimento normativo è il DL 62/17 art. 11 c. 6 e DM 741 del 2017 art. 14. c. 1.

Si dice che in questi casi la commissione predispone “prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.”
“Differenziate” in questo caso significa semplicemente differenti, o diverse, e non essendo specificate modalità o procedure minime da seguire, si intende che possono essere personalizzate liberamente anche rispetto al tipo di somministrazione, non solo ai contenuti.

Le prove sono predisposte in base del PEI relativamente alle attività svolte (sempre comma 6) e se ne deduce che se nel PEI non sono state previste attività didattiche su alcune materie, ad es. lingue straniere, non si sostengono neppure all’esame.

Delle prove ci devono essere ma non necessariamente prove scritte: vanno bene anche prestazioni di altro tipo, comprese attività di manipolazione, costruzione o altro, da documentare se serve, per lasciare agli atti, con delle fotografie.

In base al comma 8 dell’11 del DL 62 solo ai candidati che non si presentano all’esame viene rilasciato l’attestato.

La norma non dice nulla sulla loro eventuale partecipazione parziale: presenti ad alcune prove, assenti ad altre.

Questa situazione è invece prevista per l’esame del 2° ciclo (DL 62 art. 20 c. 5 ) dove si dice chiaramente che viene rilasciato l’attestato anche ai candidati che non sostengono una o più prove,  ma non se ne parla nel 1° ciclo.

Se la riduzione del numero di prove è stata decisa dalla sottocommissione come modalità di personalizzazione, non si può parlare di assenza e di sicuro non si può applicare il comma 8.

Possono esserci eventualmente dei dubbi interpretativi nel caso la commissione abbia previsto un esame completo, anche se personalizzato, e il candidato non si sia presentato ad una o più prove, anche se in questi casi è difficile affermare in assoluto che non si sia presentato all’esame.