Il sostegno è sullo studente con disabilità o sulla classe?

PREMESSA

L’insegnante di sostegno viene assegnato a una scuola, successivamente è il dirigente scolastico che decide come distribuire i vari insegnanti di sostegno nelle classi dell’istituto in cui sono inseriti alunni con disabilità.

Per distribuire queste risorse, il dirigente scolastico valuta i bisogni degli studenti e le specializzazioni degli insegnanti. Se nel tempo la situazione dovesse cambiare e dovessero emergere esigenze diverse, può anche decidere di cambiare le assegnazioni.

L’insegnante di sostegno  assume la contitolarità della classe

Ciò significa che l’insegnante di sostegno è docente dell’intera classe in cui è stato assegnato e non esclusivamente dell’alunno con disabilità, così come tutti gli altri insegnanti curricolari sono anche docenti dell’alunno con disabilità.

Il suo ruolo nella classe non è un ruolo secondario rispetto a quello dell’insegnante di materia, hanno la stessa valenza.

Legge 104/92 art. 13 comma 6
«Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti»
Nelle Linee Guida per l’integrazione del 2009 (punto 2.4 La valutazione), troviamo:  «Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari».

 

Tuttavia, il suo ruolo in classe è spesso frainteso e utilizzato più a favore dell’intera classe che dell’alunno per il quale è stato previsto il supporto, si giustifica questo operato con l’espressione  “l’insegnante è assegnato alla classe” .

MA  ATTENZIONE: questa citazione  è giusta MA  incompleta 

La normativa è molto precisa in merito bisognerebbe dire “assegnato alla classe PER SVILUPPARE UN PROGETTO EDUCATIVO E PERSONALIZZATO per l’alunno con disabilità”. Linee Guida allegate al DI 182 del 2020 pag. 56.

Ciò significa che la scuola NON PUO’ disporre degli insegnanti di sostegno come più fa comodo, MA  sono chiamati ad operare e a condividere la titolarità delle funzioni nella misura in cui deve attuare un progetto inclusivo in favore del ragazzo con disabilità.

Qualora non fosse chiaro questo aspetto intervengono a fugare ogni possibile dubbio Le linee guida
 Linee Guida pag 56 “Proposta del numero di ore di sostegno per l’anno successivo”
«……………….

La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell’alunno/a con disabilità titolare del PEI.

Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato; non devono intendersi come risorse aggiuntive che rientrano nella libera disponibilità della scuola, da utilizzare per qualsiasi attività di supporto destinata ad altri alunni e ad altre alunne della classe o della scuola.

Certamente la presenza del sostegno didattico in una classe può favorire l’attivazione di una didattica più aperta e flessibile da cui può trarre vantaggio tutta la classe, il team docenti e il consiglio di classe, ma deve essere sempre chiaro che questi interventi sono rivolti prioritariamente all’alunno o all’alunna con disabilità…………….»

sempre linee guida a pag. 56 fondo pagina
«In particolare, quando si chiede di aumentare le ore di sostegno assegnate, è indispensabile motivare la proposta non solo descrivendo i bisogni, ma anche dimostrando che effettivamente le ore assegnate sono state utilizzate in modo adeguato, con interventi attivati rigorosamente sull’alunno/a, con risorse concentrate dove effettivamente, in base alla progettazione del PEI, sono maggiori le esigenze, escludendo categoricamente impieghi impropri come l’uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all’alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti.»

Quindi PRIMA vengono le esigenze dello studente al quale è stato riconosciuto il sostegno, e  solo DOPO,  arrivano le esigenze della classe (se rimane tempo), altrimenti ci sono i docenti curricolari, che, meglio far presente, se non ci fosse l’alunno certificato, non ci sarebbe neanche l’insegnante di sostegno  e quindi si sarebbero trovati, comunque, a fronteggiare le diverse situazioni da soli.

Lo dimostra anche il fatto che, quando in una classe è presente un alunno con disabilità per il quale viene assegnato un insegnante di sostegno, il “posto” del docente è strettamente legato alla permanenza dello studente. Se, per vari motivi, l’alunno lascia la scuola ( per un trasferimento in un altro istituto, una malattia che lo costringe a rimanere a casa, l’abbandono scolastico al raggiungimento dell’età dell’obbligo, ecc…)  l’anno successivo il posto del sostegno non verrà riconfermato in quella classe, poiché la sua presenza è prevista esclusivamente in funzione delle esigenze educative dell’alunno con disabilità.

ALTRE NORMATIVE

Legge 104/92 art. 13 comma 3
«…l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati» cioè le attività di sostegno sono “garantite” 
MIUR 9839 del 28/11/2010

(utilizzare insegnanti di sostegno per sostituire insegnanti assenti)

«Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili».

Eccezionali significa uno/ due/tre volte l’anno, se sono frequenti non sono più eccezionali.

Le indicazioni operative di quella nota, che si occupava di supplenze, non sono più applicabili perché la successiva L. 107/15 ha modificato radicalmente la normativa in merito, ma questa affermazione di principio sul sostegno, che si fonda sulla L. 104/92, resta pienamente valida.

CONSIGLIO:

Se la scuola vi dice qualcosa di diverso rispetto a quanto sopra riportato, chiedete di indicarvi quale norma lo afferma. Ricordo che la normativa qui citata è stata modificata e aggiornata nel 2023, quindi rappresenta la versione più recente.

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