Gli insegnanti possono chiedere ai clinici un incontro senza coinvolgere la famiglia?

ASSOLUTAMENTE NO!

Insegnanti e specialisti NON si possono incontrare e parlare di un alunno con disabilità senza il coinvolgimento, o almeno il consenso, dei genitori questo perchè in caso di figli minori sono i genitori i tutori dei loro “dati sensibili” e visto che in questo incontro si andrebbe a parlare di loro e della loro salute, se non c’è consenso da parte della famiglia non ci può essere colloquio. anche i clinici del resto hanno il dovere di mantenere la riservatezza sui dati dei loro pazienti, e senza autorizzazione esplicita non ne possono parlare con nessuno.

In caso di ragazzi maggiorenni, devono chiedere il consenso al ragazzo stesso se non “interdetto”.

Quindi per concludere questi incontri possono esserci, anzi è auspicabile che ci siano, ma devono essere esplicitametne autorizzati dalla famiglia.

 

E’ possibile personalizzare obiettivi e modalità di valutazione in un alunno della scuola secondaria di I grado e II grado con diagnosi di DSA?

E’ possibile nel rispetto del DL 5669/11
Riguardo gli obiettivi l’art. 4 c. 2:

“2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”.

Riguardo le modalità di valutazione, l’art. 6. c. 2:

“2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Per la valutazione si veda anche il DL 21/17 art. 11 c. 10, molto simile.

 

Rinuncia al sostegno

Cosa succede se i genitori decidono di rinunciare al docente di sostegno per il proprio figlio?

Il docente di sostegno viene assegnato a seguito di una certificazione presentata dai genitori e valutata dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), che stabilisce anche il numero di ore di sostegno necessarie per lo studente con disabilità.

Sulla base di questa richiesta, la scuola attiva una richiesta all USR per le risorse necessarie, assegnando un insegnante di sostegno.

Nel tempo, però, possono emergere nuove situazioni che portano la famiglia a ritenere non più utile il supporto del docente di sostegno. I motivi più frequenti di questa decisione sono:

  • Il raggiungimento da parte dello studente di un buon livello di autonomia.
  • Una forte incompatibilità tra studente e docente, tale da compromettere il benessere dell’alunno, con conseguenze negative anche sul suo percorso educativo.
Il sostegno è un diritto, non un obbligo, e si può sempre rinunciare.
 
Da decidere se si intende rinunciare anche a tutte le tutele connesse, o solo al supporto dell’insegnante di sostegno.
I genitori hanno la possibilità di:
  • ritirare la certificazione. In tal caso, lo studente non sarà più considerato alunno con disabilità: non avrà più l’insegnante di sostegno, non sarà redatto il PEI e non sarà convocato il GLO. I suoi apprendimenti saranno verificati come per tutti i compagni. La decisione vale per un anno scolastico e in futuro, se la certificazione sarà ancora valida, potrà chiedere nuovamente il sostegno. Tuttavia, qualora vi fossero ancora delle difficoltà, è possibile valutare l’inserimento dello studente tra gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), attivando quindi un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
  • Se invece la certificazione rimane, I genitori propongono al GLO di togliere il sostegno argomentando la richiesta, nel caso il GLO dia parere favorevole le ore del sostegno già assegnate non andrebbero perse ma spalmate su altri alunni dell’istituto che ne abbiano necessità, se poi la decisione presa si dovesse dimostrare errata si potrà tornare indietro, se invece la decisione si dimostrasse giusta, a fine anno nel GLO finale, non si chiederanno le ore di sostegno per l’anno scolastico successivo.  Finché la documentazione rimarrà valida ci sarà sempre la possibilità di richiedere le ore per il sostegno. 

Conclusione

In ogni situazione, è fondamentale che famiglia e scuola dialoghino in modo costruttivo e responsabile, cercando soluzioni condivise che mettano al centro il benessere e il percorso di crescita dello studente.

È possibile acquistare al posto dei libri adottati per tutti altri più funzionali alle esigenze del ragazzo con disabilità?

Certamente è possibile, ma bisogna concordare il tutto con i suoi insegnanti.

Per la primaria

I libri di testo della primaria sono forniti dall’ente locale.

Personalizzare l’acquisto non è impossibile e molte scuole lo fanno abitualmente con accordi spesso informali, a volte direttamente con la cartolibreria.

È vero che non ci sono fondi specifici per gli alunni con disabilità, ma questo non significa che non si possano usare per loro quelli generali a disposizione della scuola.

Non ci sono fondi per le fotocopie, però i soldi per carta, toner, manutenzione… si trovano.

Allo stesso modo vanno utilizzati per la disabilità parte dei fondi di funzionamento della scuola.

Una scuola inclusiva deve fare anche questo.

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES