Tar Lazio – Sentenza n. 31203 del 23-08-2010

Fonte www.dirittoscolastico.it

Non ammissione alla classe successiva – omessa valutazione della particolare situazione (dislessia) dell’alunno – difetto di motivazione – illegittimità.

Il consiglio dei docenti deve tenere espressamente conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell’esito dei risultati tecnici conseguiti.

In difetto il giudizio di non promozione risulta carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico, avendo omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno (dislessia).

vedi documento

 

Gli esami di riparazione come devono svolgersi per i ragazzi con DSA?

Chiarimenti del MIUR (dott. guido dell’Acqua referente MIUR area BES) circa il recupero dei debiti formativi e del programma da studiare per gli esami di riparazione interpellato da alcune associazioni territoriali che si occupano di DSA “Tutti X uno”.

Ecco le domande e le risposte:

1) Se i debiti riconosciuti ai ragazzi DSA, devono comprendere tutto il programma svolto durante l’anno o limitarsi alle parti del programma insufficiente.

1) Ovviamente sarebbe bene che il programma si limitasse a quelle parti ritenute insufficienti. D’altra parte, se l’insufficienza è stata una costante di tutto l’anno scolastico, sarebbe in ogni caso opportuno che il docente indicasse le parti del programma davvero imprescindibili, ossia i cosiddetti nuclei fondanti della disciplina.

2) Qual è la modalità con cui il Docente deve comunicare al ragazzo il programma oggetto del debito ed entro quando ? In caso poi l’insufficienza sia stata una costante dell’intero anno scolastico, come ci si deve comportare? Il ragazzo dovrà portare tutto il programma ?

2) Penso che nel momento in cui la scuola comunica alla famiglia la sospensione del giudizio su una o più discipline, della stessa comunicazione debba far parte quanto detto al punto precedente.

3) Le prove oggetto di debito dovranno tenere conto delle misure compensative e dispensatore inserite nel PDP in corso d’anno ?

3) Sì, assolutamente. Tutti gli strumenti compensativi usati in corso d’anno devono poter essere usati in sede di esame per il recupero del debito formativo.

sotto mail originali con autorizzazione a pubblicare

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