La  scuola può obbligare le famiglie di ragazzi con problemi comportamentali, a sottoscrivere una assicurazione aggiuntiva a quella classica della scuola,  per affrontare le eventuali spese, causate da scatti d’ira del proprio figlio?

Il dirigente scolastico non può obbligare i genitori a sottoscrivere nessuna assicurazione.

Per coprire eventuali danni causati dal bambino/ragazzo dovrebbe bastare l’assicurazione della scuola.

Se non è così il dirigente farebbe bene a discuterne con la compagnia assicurativa, non con i genitori.

La responsabilità dei danni causati dal bambino/ragazzo è di chi è tenuto alla sua sorveglianza, ossia in questo caso della scuola. Codice civile articoli 2047 e 2048.

 

(CODICE CIVILE-art. 2047)
                             Art. 2047. 
 
                  (Danno cagionato dall'incapace). 
 
  In caso di danno cagionato da persona incapace di  intendere  o  di volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla  sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. 
 
  Nel caso in  cui  il  danneggiato  non  abbia  potuto  ottenere  il risarcimento da chi e'  tenuto  alla  sorveglianza,  il giudice,  in considerazione  delle  condizioni  economiche   delle   parti,   puo' condannare l'autore del danno a un'equa indennita'. 
 
 
(CODICE CIVILE-art. 2048)
                             Art. 2048. 
 
(Responsabilita' dei genitori,  dei  tutori,  dei  precettori  e  dei maestri d'arte). 
 
  Il padre e la madre, o  il  tutore,  sono  responsabili  del  danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o  delle persone soggette  alla  tutela, che  abitano  con  essi.  La  stessa
disposizione si applica all'affiliante. 
 
  I precettori e coloro che insegnano  un  mestiere  o  un'arte  sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro  allievi
e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 
 
  Le persone  indicate  dai  commi  precedenti  sono  liberate  dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver  potuto  impedire  il
fatto. 
 
 

 

 

 

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