Il dirigente scolastico non può obbligare i genitori a sottoscrivere nessuna assicurazione.
Per coprire eventuali danni causati dal bambino/ragazzo dovrebbe bastare l’assicurazione della scuola.
Se non è così il dirigente farebbe bene a discuterne con la compagnia assicurativa, non con i genitori.
La responsabilità dei danni causati dal bambino/ragazzo è di chi è tenuto alla sua sorveglianza, ossia in questo caso della scuola. Codice civile articoli 2047 e 2048.
(CODICE CIVILE-art. 2047)
Art. 2047.
(Danno cagionato dall'incapace).
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi e' tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, puo' condannare l'autore del danno a un'equa indennita'.
(CODICE CIVILE-art. 2048)
Art. 2048. (Responsabilita' dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte). Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.