Cosa succede se a metà anno scolastico arriva uno studente trasferito da altro istituto che abbia già un PEI redatto dalla vecchia scuola?

Si applica il  DL 182/20 modificato dal Dlgs 153 del 2023  art. 2 comma 1/f:

“f – nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione.”

Quindi si conserva  il PEI precedente, adattandolo se necessario alle condizioni attuali completo di tutte le sue parti (non si fa un PEI provvisorio non essendo una nuova certificazione, che va fatto  a fine anno scolastico.

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