I Centri di Formazione Professionale (CFP) seguono le stesse normative delle scuole statali (PEI – GLO – insegnante di sostegno)?

I CFP, Centri di Formazione Professionale, CMFP nelle grandi città la "M" in più sta per "Metropolitano" e in alcune regioni denominati IeFP (o IFP) (Istruzione e Formazione Professionale).
LE SCUOLE PROFESSIONALI
I CFP sono gestiti dalla regione, non rientrano nel sistema di istruzione e non si applicano pertanto le norme sull’inclusione che valgono per le scuole statali o paritarie  ma questo non significa che non ci siano a priori, tutto dipende dalle singole leggi regionali.
 
STUDENTI CON DSA

La Legge 170/10 vale anche per i centri di formazione professionale regionale. Art. 5 c. 1:
«1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita’ didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. »

Tutti gli studenti con DSA, anche quelli che frequentano i corsi regionali, hanno quindi diritto a fruire degli interventi di personalizzazione indicati nel comma 2 di quell’articolo, compresi strumenti compensativi e misure dispensative.

I CFP SONO IN OBBLIGO DI REDIGERE UN PDP?

La Legge 170 non parla di PDP e quindi, a rigore, non esiste l’obbligo di redigerlo nei centri di formazione.
Il PDP è previsto infatti dal DM 5660/11 che è un decreto del MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che non ha competenze sulla formazione professionale.

Spetterebbe quindi alla Regione decidere nel dettaglio come applicare la Legge 170, e quasi tutte, da quel che sento, applicano senza problemi il DM 5660 con le Linee Guida ad esso allegate anche se per loro non sarebbe vincolante.

Lo è però la L. 170 e le personalizzazioni previste ci devono essere.

STUDENTI CON DISABILITA’
A livello nazionale abbiamo l’art. 17 della Legge 104  che dice che anche  loro devono accogliere gli studenti con disabilità e organizzare per loro adeguate attività di supporto (anche se non è prevista obbligatoriamente l’inclusione con docenti di sostegno/educatore) ma di fatto lascia ampia discrezionalità di intervento alle regioni.
 
La differenza tra i vari istituti superiori e i CFP è significativa.
 
Basti pensare che, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sia statali che paritari, è assolutamente vietato formare classi composte esclusivamente da alunni con disabilità.
Nei Centri di Formazione Professionale (CFP), invece questo è consentito (con corsi specifici) come dice l’art. 17 c. 2 della L. 104/92:
«2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona con disabilità (handicappata) che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.»
 
 
Mi è giunta voce  che in alcuni casi lo studente con disabilità è seguito da tutti i professori, che diventano insegnanti di sostegno e se fatta bene, è una scuola molto inclusiva, si predilige il rapporto studente professore, che rispondono direttamente su WhatsApp, i professori fanno le mappe per gli alunni, favoriscono in ogni modo l' apprendimento.

Quindi la realtà dei fatti è molto disomogenea, bisogna informarsi su quelle del proprio territorio interpellando:

  • la scuola scelta
  • persone che frequentano o hanno frequentato
  • gli uffici preposti della regione.

Quanti anni si fa al CFP?

Al termine dei 3 anni vi è conseguimento della qualifica professionale (titoli come ad es. operatore del benessere, operatore meccanico, operatore di ristorazione);

Al termine di 4 anni vi è il conseguimento del diploma professionale, che conferisce competenze di un gradino superiore (titoli come ad es. tecnico dei trattamenti estetici, tecnico per l’automazione industriale, tecnico di cucina).

Terminata la formazione quadriennale, si potrà fruire di una “passerella” verso il canale dell’istruzione e dunque vi potrà essere un eventuale 5º anno presso una scuola statale, per il conseguimento del diploma di Stato (il quale consente l’accesso all’università, a differenza di diploma e qualifica).

I Centri di Formazione Professionale, o CFP, offrono i propri corsi di formazione professionale in assolvimento dell’obbligo scolastico che, nel caso di svariate professioni, hanno una valenza uguale o superiore al diploma o alla laurea.

La differenza tra un attestato di frequenza e una qualifica professionale è fondamentale: il primo non è riconosciuto valido nel mondo del lavoro, mentre il secondo ha valore di legge.

Nel campo dell’istruzione e della formazione, la differenza tra qualifica e diploma può essere oggetto di confusione.

La qualifica professionale è un certificato che attesta la capacità di svolgere un lavoro specifico, mentre il diploma è un titolo di studio che viene rilasciato dopo aver completato un percorso di studi.

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