Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), è un gruppo di lavoro previsto dalla legge 104/92 art. 15, che ha tra i suoi compiti anche quello di approvare il PEI, ossia il documento di programmazione in cui ogni anno si esplicitano formalmente modalità e obiettivi del processo di inclusione personalizzato.
Il PEI va approvato (per legge) entro il 31 ottobre.
Farlo più tardi significa procedere per metà anno scolastico senza nessuna indicazione su come fare didattica allo studente con disabilità.
Sarebbe una evidente, e grave, violazione della norma.
Ovviamente nulla toglie che possa essere fatto prima, anzi sarebbe auspicabile , specialmente nei casi in cui lo studente è già conosciuto dai docenti e non si deve aspettare il periodo di “osservazione”.
Le norme che regolano GLO e PEI sono :
Legge 104 del 1992
DL 66 del 2017 integrato e corretto dal DL 96 del 2019 (che ha apportato modifiche alla legge 104, tra le quali nei PEI e nei GLO)
DL 182/20 modificato dal DL 153/2023
Quanti GLO si devono fare durante l’anno scolastico?
- PEI – GLO iniziale (entro il 31 ottobre)
- PEI – GLO intermedio (entro il 30 aprile)
- PEI – GLO finale (entro il 30 giugno, ma dipende dalle richieste degli uffici scolatici)
- PEI provvisorio (entro il 30 giugno,ma dipende dalle richieste degli uffici scolatici)
Chi sono i membri del GLO?
CHI CONVOCA IL GLO?
Il GLO è convocato dal Dirigente (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i di organizzarsi per partecipare DL 182/20 art. 4 c. 7:
Se la convocazione è firmata da altra persona es. dal coordinatore della classe o dall’insegnante di sostegno, che hanno deciso loro chi convocare e chi no, può esserne contestata, e a ragione, la legittimità.
Il GLO è valido anche se non tutti i membri sono presenti DL 182/20 art. 4 comma 4 (ma l’invito deve essere arrivato a tutti i membri)
Tutti i membri del GLO hanno accesso al PEI e ai verbali
- PEI discusso presumibilmente è la bozza
- PEI approvato equivale al PEI firmato e protocollato* DL 182/20 art. 4 c 9
Il PEI è APPROVATO dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido.
I COMPITI DEL GLO (Legge 104 art. 15 comma 10) :
“Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica…”
- Approvare il PEI (si fa entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico)
- Verificare il processo di inclusione
- Proporre e quantificare le risorse
(Gli ultimi 2 punti, si fanno a fine anno scolastico).
PROPORRE E QUANTIFICARE LE RISORSE
SI FA NEL GLO FINALE
Il GLO è l’unico organo tecnico che può dire quale sono i bisogni dello studente all’Ufficio Scolastico.
Vedere altro del GLO finale
Tra “componenti” e “partecipanti” al GLO, cambia qualcosa?
Differenza tra GLO e Gruppo tecnico?
Il GLO è il gruppo di lavoro previsto dalla legge (L. 104/92 art. 15 c. 10) che ne definisce compiti e composizione.
Il Gruppo tecnico è un nome generico che viene usato per indicare altri tipi di incontro, anche informali, regolati da disposizioni locali o comunque definite da chi li convoca.



