Il termine obiettivo minimo non è mai stata riportato in nessuna norma.
CONCLUSIONE: il programma per “obiettivi minimi” NON esiste o meglio esiste per TUTTI, quindi non ha senso dire che un ragazzo con disabilità “ha un programma per obiettivi minimi”.
In alcune scuole c’è la regola che se un alunno con disabilità ha una prova personalizzata e ridotta, secondo il suo PEI, il relativo voto non può partire da 10 in quanto è una prova secondo alcuni docenti “semplificata”, cosa del tutto ERRATA, la normativa dice che i voti debbano essere espressi in decimi, quindi partire da 10, inoltre non deve essere valutato solo il prodotto finale, MA anche il percorso di apprendimento avuto dal ragazzo stesso.
Ogni alunno HA IL DIRITTO di poter ricevere 10, ivi compresi i ragazzi con disabilità che dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi richiesti dal loro PEI.
Nel primo ciclo
Tutte le personalizzazioni portano al diploma.
Nel secondo ciclo
Meglio parlare di equipollenza delle prove, perchè la non equipollenza non porta al diploma.
La situazione degli studenti con DSA è diversa perchè la programmazione didattica deve essere la stessa della classe.
Questi studenti sostengono le verifiche e le prove degli esami uguali ai loro compagni, ma strutturate secondo i loro bisogni e specificati nnel PDP ( tempi aggiuntivi e uso di strumenti compensativi ed entro certi limiti è possibile personalizzare i criteri di valutazione, ad esempio assegnando maggior peso ai contenuti e meno alla forma).
La valutazione va rapportata al PEI (Normative)
Per il primo ciclo Dlgs 62 del 2017 art. 11 c. 1
“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’
certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e’ riferita al
comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte sulla base dei
documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio
1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 10.”
Per il secondo ciclo DPR 122 del 2009 art. 9 c. 1
“1. La valutazione degli alunni con disabilita’ certificata nelle
forme e con le modalita’ previste dalle disposizioni in vigore e’
riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte
sulla base del piano educativo individualizzato previsto
dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, ed e’ espressa con voto in decimi
secondo le modalita’ e condizioni indicate nei precedenti articoli”
LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ Nota 4274 del 4 agosto 2009 pag. 18
Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri) Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori! Se una verifica è priva di errori ed è perfetta, il voto è 10!
Nel caso specifico si parla di ragazzo con DSA, ma vale lo stesso principio (e a maggior ragione) per i ragazzi con disabilità.