Come avere il sostegno scolastico?

Le nuove procedure introdotte dal DL 66 del 2017 (art. 5) (integrato e corretto dal DL 96 del 2019 che ha apportato modifiche alla legge 104/92), nonostante siano passati diversi anni dalla sua approvazione, non sono mai entrate pienamente in vigore per cui finchè non cambieranno le cose, rimangono attive le disposizioni definite localmente, regione per regione, anche molto diverse tra loro.

Nel dettaglio:
PRIMO PASSO – CERTIFICATO ASL

Prima di tutto serve un “certificato medico’‘ rilasciato dall’ Asl, ma finché non entrerà pienamente in vigore in tutte le regioni il DL 66/17, questo certificato sarà diverso da regione a regione:

  • Diagnosi Funzionale (o il Profilo di Funzionamento quando entrerà pianamente in funzione)
  • UVM (verbale di accertamento secondo il DPCM 185/05)
  • CIS (Certificato Integrazione Scolastica), esiste solo in: Lazio, Emilia Romagna (nel Lazio il riferimento è la Nota dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014).
I patronati, di sicuro conoscono le procedure in uso localmente, infatti svolgono un ruolo informativo di supporto e possono aiutare le famiglie a superare gli ostacoli burocratici.
 SECONDO PASSO – RICHIESTA LEGGE 104

La richiesta va presentata tramite “certificato telematico” del medico curante/pediatra (è a pagamento la somma varia da medico a medico).

Per evitare che si applichi il sostegno anche ad alunni con disabilità che non ne hanno bisogno (con dispendio di risorse economiche inutili), il Dlgs 66 del 2017 art 5, ha definito due tipi di certificazione L. 104 (per i minori):
➡️ una generica: per ragazzi che abbiano “solo problemi fisici o sanitari”, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica.
➡️ una specifica per la scuola, chiamata “certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica”

Nessuna ASL rilascia a ragazzi che hanno solo problemi fisici o sanitari, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica,  il sostegno scolastico.

(Come si evince dal punto 1, la sola Legge 104  non sarà più sufficiente ad avere il sostegno, cosa che attualmente avviene in alcune regioni.)

TERZO PASSO – RICHIESTA SOSTEGNO

La famiglia una volta che ha tutti i documenti li consegna alla scuola che provvederà alla richiesta del sostegno e programmerà un incontro  chiamato GLO (Gruppo di lavoro operativo)  per definire quante ore settimanali di sostegno ha bisogno l’alunno per poi richiederle all’ufficio scolastico regionale.

Membri del GLO sono:

  • il dirigente
  • gli insegnanti
  • i genitori
  • gli specialisti ASL che seguono l’alunno
QUARTO PASSO – RICHIESTA DELLE ORE DI SOSTEGNO DA PARTE DELLA SCUOLA ALL’UFFICIO SCOLASTICO

La quantificazione delle ore di sostegno necessarie per ciascun alunno, così come l’eventuale richiesta di figure professionali aggiuntive (es. operatori), è effettuata dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) finale, da convocarsi entro il mese di giugno, salvo diversa indicazione da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale (che potrebbe richiedere la conclusione entro maggio).

Le proposte formulate dai singoli GLO vengono successivamente raccolte e sintetizzate dal Dirigente scolastico, il quale provvede a inviare all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) un’unica richiesta complessiva, relativa al fabbisogno di posti di sostegno per l’istituzione scolastica.

Tale procedura è regolata dall’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 66/2017, che stabilisce quanto segue:
«Il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.»

È opportuno sottolineare che nessuna norma vigente stabilisce che il massimo delle ore di sostegno debba essere garantito esclusivamente agli alunni con disabilità in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della Legge 104/1992. Tuttavia, nella prassi, questa condizione si verifica frequentemente a causa delle limitazioni economiche e di risorse che caratterizzano il sistema.

 

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