Archivi categoria: Senza categoria

Bullismo e cyberbullismo, dal 14 giugno entra in vigore la nuova legge

Interventi mirati per minori difficili: la strada della mediazione e dei progetti educativi

Con la nuova legge in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Legge 70 del 2024 in vigore dal 14 giugno 2024), si amplia notevolmente la casistica di interventi rieducativi e riparativi che la procura e il tribunale per i minorenni possono mettere in campo per affrontare comportamenti “irregolari” o aggressivi dei minori.

 

Presupposti per l’attivazione delle misure

Le misure rieducative possono essere attivate nei confronti di minorenni, anche sotto i 14 anni, che manifestano irregolarità di condotta o del carattere oppure tengono condotte aggressive, anche di gruppo o telematiche, contro persone, animali o cose, lesive della dignità altrui.

Ruolo del Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni

Il Procuratore, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, può attivare:

  • Un percorso di mediazione penale minorile
  • Chiedere al Tribunale per i Minorenni di disporre un progetto di intervento educativo

Il progetto di intervento educativo

Se richiesto dal Procuratore, il Tribunale può disporre con decreto uno specifico progetto di intervento educativo con finalità rieducative e riparative, sotto il controllo dei servizi sociali. Il progetto può prevedere:

  • Attività di volontariato
  • Laboratori teatrali, di scrittura creativa, corsi di musica
  • Attività sportive o altre iniziative che promuovano il rispetto per gli altri e relazioni non violente

Coinvolgimento delle famiglie

Il contenuto del progetto è definito dai servizi sociali coinvolgendo i genitori del minore, salvo casi di assoluta impossibilità. Può essere previsto anche un sostegno all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Esiti del progetto

Sulla base della relazione periodica dei servizi sociali, il Tribunale può:

  • Dichiarare concluso il progetto
  • Farlo proseguire
  • Sostituirlo con un nuovo progetto
  • Nei casi più gravi, disporre l’affidamento temporaneo ai servizi sociali o il collocamento in comunità

La nuova normativa punta quindi su un approccio multidisciplinare e riabilitativo, coinvolgendo famiglie e servizi sociali, e ricorrendo a percorsi riparativi e rieducativi innovativi per prevenire e contrastare fin da subito condotte irregolari o violente dei minori.

 

 

Si possono organizzare GLO collettivi?

Assolutamente NO.

 

Il GLO è un gruppo di lavoro la cui composizione è definita dalla L. 104/92, modificata nel 2019, all’art. 15 c. 10 e la scuola non può convocarlo come vuole.

Nella legge è detto chiaramente che i GLO sono costituiti per i “singoli alunni”, non possono quindi essere collettivi, e che partecipano di diritto, e vanno sempre e obbligatoriamente convocati, anche i genitori.

Gli insegnati sono tutti tenuti alla riservatezza professionale e la privacy è problema relativo; quello che non è accettabile è che si possa dare il compito di verificare il PEI a persone che non conoscono il bambino/ragazzo e non hanno il diritto di farlo.

Anche se come docente o dirigente si è pubblico ufficiale a scuola non si possono ispezionare zaini e studenti

Fonte: Orizzonte scuola

La scuola di un tempo non esiste più. Quella dove si mettevano gli studenti in punizione dietro una lavagna, quella delle bacchettate sulle mani, per non dire altro, quella scuola di stampo autoritario erede di un mondo che ha seminato valori tutt’altro che democratici e liberali non può essere rimpianta.

Vero è che la scuola di oggi è difficile, che le generazioni di oggi sono complesse, che il senso del rispetto non esiste più e che l’autorevolezza del personale scolastico è stata annacquata negli anni e non potrà essere recuperata con qualche incremento minimo salariale, ma serveranno anni ed anni di interventi mirati. In tutto ciò spesso si verificano pratiche che richiamano modalità che nella società di oggi oltre ad essere illegittime sono anche inopportune, come l’ispezione degli studenti o degli zaini o il sequestro del cellulare.

 

Anche se il personale docente o Dirigente è pubblico ufficiale non può perquisire

Più di una volta la giurisprudenza è intervenuta in modo netto nell’affermare che il personale scolastico non ha alcun diritto e potere di perquisizione ed ispezione nei confronti dello studente.

L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Quando ciò si verifica, anche se fatto in buona fede, si rischia di essere denunciati.

Solo le forze dell’ordine sono legittimate a compiere l’atto di perquisizione.

Da ricordare tra l’altro che nel nostro ordinamento penale, tra i più garantisti in Occidente, vi è il diritto della persona sottoposta alle indagini, di essere assistita da un difensore che ha facoltà di assistere al compimento dell’atto della perquisizione.

Diritto che può essere pretesto giustamente anche dallo studente. Dunque meglio evitare iniziative arbitrarie come le perquisizioni di zaini, o degli studenti o ispezioni dei cellulari, perchè i può incorrere in gravi illeciti penali.

La Cassazione nel 2013 aveva d’altronde affermato che la perquisizione arbitraria degli studenti è un comportamento che, incidendo sulla dignità e la riservatezza personale degli stessi, si connotava in termini di ben diversa gravità, immediatamente percepibile anche da parte di chi poteva, in relazione al primo segmento di condotta, avere erroneamente ritenuto di agire all’interno dei poteri disciplinari finalizzati ad un retto comportamento scolastico.
Dunque, è totalmente sconsigliato procedere arbitrariamente in tal senso, tanto per gli zaini, quanto per le ispezioni personali, quanto per quelle dei cellulari che comportano una violazione della privacy.

Piccolo Elenco di Tutor DSA e esperti dell’età evolutiva

Piccolo elenco di Tutor DSA e esperti dell’età evolutiva divisi per  regione.
È bene precisare che gli amministratori di questo sito non conoscono personalmente i vari professionisti inseriti nell’elenco, quindi consiglio, prima di iniziare un qualsiasi rapporto con chiunque, di verificare le credenziali dichiarate, questo per non avere poi spiacevoli sorprese.
 
Per avere la certezza di avere di fronte un professionista, per quanto riguarda gli psicologi, psicoterapeuti e logopedisti, è possibile verificare il nominativo sugli album regionali dell’ordine.
 
 

(Le figure professionali in elenco sono stati inseriti su loro richiesta).

 

Tutor DSA e professionisti vari

 

 

 

 

 

 

La firma dei genitori sul PDP per i DSA è obbligatorio?

Per gli studenti con regolare certificazione di DSA, tutelati quindi dalla L. 170/10, la scuola “deve” attivare interventi didattici personalizzati che vanno esplicitati in un formale documento approvato dagli insegnanti, ossia nel PDP, che è quindi obbligatorio per la scuola.

I genitori avendo presentato tutte la documentazione necessaria alla scuola, hanno già di fatto autorizzato la scuola a stendere il PDP.

Nessuna norma parla della firma dei genitori che non può essere quindi considerata obbligatoria.

Alcuni modelli in uso nelle scuole prevedono la firma di tutti gli insegnanti e dei genitori, altri no.

Il modello proposto dal ministero, ad esempio, ha lo spazio solo per la firma del dirigente.

Questo non significa che il PDP possa essere approvato senza coinvolgere i genitori.

Le linee guida del 2011, a pag. 8, dicono chiaramente che in questa fase è fondamentale il raccordo con la famiglia.

Ricordiamo poi l‘art. 5 c. 3 della Legge 170 che prescrive l’obbligo di monitorare periodicamente gli interventi attivati, ossa il PDP, “per
valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi”.