Studente viene bocciato, il TAR ordina alla scuola di mostrare le prove dei compagni: “La riservatezza cede di fronte al diritto di difesa”

Fonte:  Orizzonte Scuola 

L’accesso ai documenti scolastici non può essere negato per mere difficoltà tecniche di anonimizzazione, specie quando l’interesse difensivo dello studente è concreto e rigorosamente motivato.

Con la sentenza n. 108/2026, depositata lo scorso 22 maggio, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso di un ragazzo di quarta superiore, bocciato agli esami di recupero di italiano e latino, che chiedeva di visionare le prove sostenute dai compagni di classe nelle stesse discipline per dimostrare una disparità di trattamento.

Il giudice ha annullato il diniego del Liceo Scientifico Statale e ordinato l’esibizione della documentazione, con l’obbligo per la scuola di oscurare solo i riferimenti identificativi degli studenti.

Il caso

Tutto ha inizio al termine dell’anno scolastico 2024/2025, quando il Consiglio di Classe sospende il giudizio di ammissione per un alunno maggiorenne della quarta superiore a causa delle insufficienze in italiano e latino. A agosto 2025, il ragazzo sostiene gli esami di recupero, ma li supera con esito negativo in entrambe le materie. Il Consiglio di Classe delibera così la non ammissione alla classe successiva.

Il 3 settembre 2025, lo studente presenta al Liceo un’istanza di accesso procedimentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, richiedendo una lunga lista di documenti: i verbali del Consiglio di Classe, le griglie di valutazione, i registri della docente e, in particolare, la documentazione relativa agli esami di recupero sostenuti dagli altri studenti della stessa classe nelle discipline di italiano e latino.

La scuola risponde il 6 ottobre 2025, accordando l’accesso a gran parte dei documenti ma escludendo proprio quelli riguardanti gli elaborati dei compagni. Il ragazzo non si arrende. Il 6 novembre 2025 presenta una nuova richiesta di integrazione, specificando di voler ottenere verbali, prove scritte, griglie di valutazione e ogni altra documentazione relativa agli esami di recupero degli altri due studenti della classe.

La risposta dell’Istituto arriva il 3 dicembre 2025 con un secco diniego. Il Liceo motiva il rifiuto con quattro argomenti: l’impossibilità tecnica di garantire l’anonimato delle prove, data l’esiguità del numero di studenti coinvolti oltre al ricorrente; la natura non oggettiva delle prove a risposta aperta, che impedirebbe una comparazione utile; la tutela rafforzata della riservatezza dei minori, e la contestata assenza di pubblicità della prova orale, trattandosi di un accertamento interno e non di un esame vero e proprio.

Lo studente decide quindi di impugnare il diniego davanti al Tar Sicilia.

Le motivazioni del giudice

Il Collegio ha innanzitutto respinto le eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. La scuola aveva sostenuto che la seconda richiesta di accesso fosse tardiva e che il ricorrente avesse perso interesse all’ostensione dei documenti, essendo ormai decorso il termine per impugnare il provvedimento di non ammissione.

Sul primo punto, il giudice ha chiarito che la nota del 3 dicembre 2025 non può considerarsi un mero atto confermativo del precedente diniego: “Quest’ultima non è motivata sul diniego degli atti e degli elaborati relativi alle prove di recupero, ma si limita unicamente a consentire l’accesso a tutti i documenti richiesti nella prima istanza di accesso del 3.9.2025”. Solo con l’atto impugnato, insomma, il Liceo ha esplicitato le ragioni del rifiuto.

Quanto alla presunta carenza di interesse, il Tar ha richiamato la consolidata giurisprudenza, citando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 9588 del 3 novembre 2022: “La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione”.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il ragazzo ha dimostrato di avere un interesse concreto e attuale all’accesso, legato alla necessità di difendersi in un eventuale giudizio contro la bocciatura. Le contestazioni sollevate – disparità di trattamento e verifica dell’uniformità dei criteri di valutazione – non possono prescindere da una comparazione degli elaborati. Il giudice ha inoltre rilevato che i documenti richiesti non rientrano tra le eccezioni previste dall’articolo 24 della legge 241/1990.

Un passaggio decisivo della sentenza riguarda la tutela della riservatezza dei controinteressati. Il Liceo li aveva trattati come minorenni, ma il Tar ha osservato che almeno uno dei due era già maggiorenne al momento delle prove di recupero, mentre l’altro lo è diventato nel periodo intercorso tra la richiesta di accesso e il diniego. Anche volendo considerarli “quasi maggiorenni”, il giudice ha stabilito che la prossimità alla maggiore età, unita alla natura degli elaborati (privi di dati sensibili), fa propendere per la prevalenza del diritto di difesa. Quanto alla difficoltà di anonimizzazione, il Collegio ha ribadito che non può costituire una ragione sufficiente per negare l’accesso.

Il Tar ha quindi annullato il diniego e ordinato al liceo di esibire e rilasciare copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

 

 

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