I ragazzi con disabilità possono uscire da scuola in autonomia?

L’art. 19 bis del decreto-legge n.  148/2017 , convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l’uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all’obbligo di vigilanza.

Il Miur, successivamente all’entrata in vigore della legge, ha pubblicato la Nota MIUR 2379 del 2017 – uscita autonoma da scuola al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni.

L’autorizzazione va rilasciata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni in considerazione di: età degli interessati; grado di autonomia; specifico contesto.

La nota sopra riportata dice che se i genitori o i tutori legali autorizzano l’uscita, la scuola non può impedirlo.

Lo studente può prendere un mezzo pubblico o andare a piedi, la responsabilità è della famiglia.

In caso di alunni con disabilità tutto questo andrebbe inserito nel PEI e concordato in sede di GLO.


Alcune scuole modificano il loro regolarmento di istituto per impedire ai ragazzi con disabilità (TUTTI)  l’uscita autonoma anche se regolarmente autorizzata dalla famiglia, motivando la cosa con “la scuola e’ autonoma ed e’ tenuta a rispettare il regolamento d’istituto approvato dal collegio”.
La scuola è autonoma è vero, ma ovviamente deve rispettare le leggi.
 
E un regolamento di istituto che le viola non è applicabile.
 
Un regolamento di questo tipo viola almeno due leggi:
 
  •  l’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge il 4 dicembre 2017, che che ha stabilito che spetta solo ai genitori autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La norma dice anche che questa autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.
 
  • la Legge 67/06 sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni che all’art. 2 c. 2 definisce “discriminazione diretta” quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
L’art. 19-bis del DL 148 si applica a tutti gli alunni, senza distinzione.
 
Costringere solo le famiglie degli alunni con disabilità a ritirare personalmente il figlio da scuola è un evidente atto di discriminazione che non ha nessuna giustificazione giuridica ma neppure di sicurezza perché il decreto dice chiaramente che spetta solo alla famiglia valutare i rischi “in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto” e la scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità.
Cosa fare in questi casi?
Se chi dovrebbe vigilare sulla legittimità delle decisioni della scuola (uffici scolastici) dà risposte evasive, o peggio giustifica simili regolamenti, bisognarebbe percorrere altre strade:
  • un avvocato
  • una associazione
  • un esposto ai carabinieri
L’esposto è un atto con il quale un cittadino che ritiene sia stato commesso un reato o violato un suo diritto, chiede formalmente ai carabinieri di verificare.
 
Il reato in questo caso potrebbe essere addirittura il “sequestro di persona”. E’ esagerato? Forse. Ma si chiede solo andare a vedere se è vero.

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