Il decreto “Caivano”introduce misure stringenti, dalla reclusione per i genitori negligenti nell’educazione dei figli, al Daspo urbano esteso ai minori dai 14 anni.
Decreto Caivano – Legge
Il disinteresse all’istruzione minorile si trasforma da contravvenzione in delitto.
Pene severe attendono i trasgressori, con la possibile perdita dell’assegno di inclusione e l’attivazione di personale Ata nelle regioni meridionali per combattere l’abbandono scolastico.
L’inasprimento delle pene per il Daspo, estese ai minori dai 14 anni, prevede reclusione e multe maggiorate.
L’ambito di applicazione di queste misure si estende ai luoghi di spaccio. Saranno imposte restrizioni sull’uso di dispositivi potenzialmente pericolosi e comunicativi per i giovani coinvolti in atti violenti. Si introduce anche una sanzione pecuniaria per i tutori dei minori. La soglia per la detenzione preventiva scende da 9 a 6 anni, con particolare attenzione ai percorsi di reinserimento dei minori.
Si promuove un piano per incrementare i posti negli asili nido e si favorisce l’alfabetizzazione digitale, essenziale per la protezione dei minori nel panorama tecnologico attuale.
Ci sono norme per favorire l’alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative.
Obbligo d’istruzione
La riforma, che coinvolge i sindaci e i dirigenti scolastici nel monitoraggio dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, è stata realizzata mediante la sostituzione dell’articolo 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs 297/94).
Ricordiamo che l’istruzione è obbligatoria per almeno dieci anni e mira al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.
Il sindaco gioca un ruolo cruciale in questo sistema, utilizzando l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST) per identificare i minori non conformi all’obbligo di istruzione. In assenza dell’ANIST, i dirigenti scolastici sono tenuti a fornire i dati necessari entro ottobre.
I dirigenti scolastici hanno il dovere di monitorare l’assiduità scolastica, identificando studenti assenti per più di quindici giorni in tre mesi.
In caso di mancata frequenza, il dirigente deve avvisare il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione e, in seguito, il sindaco, che procederà all’ammonizione.
La legge prevede sanzioni severe per il mancato adempimento dell’obbligo di istruzione, che possono arrivare fino a due anni di reclusione. Analogamente, l’elusione dell’obbligo di istruzione, definita come la mancata frequenza di un quarto delle ore annuali, è punita con reclusione fino a un anno.
È stata abrogata la normativa precedente, che prevedeva un’ammenda per l’omissione dell’istruzione elementare. Importante è il legame tra l’adempimento dell’obbligo di istruzione e l’assegno di inclusione: in caso di mancato adempimento, l’assegno può essere sospeso.
Le altre misure
Il decreto introduce misure per supportare le istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, tra cui l’abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe e incentivi per i docenti che operano in aree a rischio di abbandono scolastico.
Il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 prevede un investimento di 25 milioni di euro per ridurre i divari territoriali e contrastare la dispersione scolastica. Inoltre, nell’ambito del PNRR, è previsto un incremento delle risorse per la costruzione di nuove istituzioni scolastiche.
ATTENZIONE
PER GLI STUDENTI CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON POSSONO FREQUENTARE LA SCUOLA
Il decreto Caivano non ha modificato il comma 5 dell’art. 114 del DL 297 del 1994 secondo cui eventuali assenze da scuola giustificate con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, non costituiscono violazione dell’obbligo scolastico.